Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/02/2011), n.4195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Napoli, Centro

Direzionale, ed. G1 – Via Giovanni Porzio, presso l’avv. Marra

Alfonso Luigi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 3594,

pubblicato il 21 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2011 dal Relatore Pres. Dott. VITRONE Ugo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 31 ottobre – 21 novembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 8.333,00 a favore di F.C. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato concorso del 2 luglio 1990 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere la declaratoria del proprio diritto al computo delle maggiorazioni per lavoro notturno nelle altre componenti della retribuzione e del trattamento di fine rapporto con la condanna della Gestione Governativa della Circumvesuviana al pagamento delle somme spettanti con rivalutazione monetaria e interessi; il giudizio era tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di dieci anni e cinque mesi e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato in misura di Euro 8.333,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione F.C. con dieci motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi otto motivi di ricorso il ricorrente si duole sotto vari profili dell’esiguità dell’indennità riconosciuta in suo favore e censura il decreto impugnato osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto far diretta applicazione della normativa della C.E.D.U. disapplicando eventualmente le norme nazionali con essa in contrasto, con particolare riferimento ai parametri adottati dalla Corte di Strasburgo che si atteneva ad importi di Euro 1.000,00/150.00 per ogni anno dell’intera durata del processo presupposto e con l’aggiunta di un bonus forfetario di Euro 2.000,00.

Si duole altresì con il nono il decimo motivo della determinazione delle spese giudiziali liquidate in difformità della nota spese depositata e al di sotto dei minimi di tariffa.

Con riferimento alle predette censure mosse contro la liquidazione della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo il ricorso non merita accoglimento.

Va considerato, innanzi tutto, che il giudice nazionale è tenuto ad applicare unicamente la legge italiana adottando un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e non può disapplicarla, ma solo investire eventualmente la Corte costituzionale in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, (Cass. 11 marzo 2009, n. 5894); tale possibilità è stata peraltro esclusa in considerazione del fatto che i criteri adottati dal legislatore italiano, che commisura l’indennizzo al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo non toccano la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obbiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cass. 22 gennaio 2008, n. 1354). Nè, poi, può farsi diretta applicazione dell’orientamento della Cor te di Strasburgo secondo cui può riconoscersi una somma forfetaria di Euro 2.000,00 nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza poichè spetta al giudice del merito accertare se, in concreto, la causa abbia avuto, per sua natura, una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego della richiesta attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 14 marzo 2008, n. 6898).

Tutto ciò premesso, le censure articolate dal ricorrente non hanno fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010) cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che la somma liquidata a titolo di equa riparazione in favore del ricorrente, commisurata ai parametri suddetti, risulta del tutto congrua, tenuto conto del fatto che l’intera durata del giudizio è di dieci anni e cinque mesi, detratto l’arco di tempo coperto dalla prescrizione eccepita dall’Amministrazione e che non ha formato oggetto di contestazione.

Parzialmente fondate sono invece le censure mosse contro la liquidazione delle spese giudiziali le quali – ferma la liquidazione della somma spettante a titolo di onorari che corrisponde alle previsioni della tariffa professionale forense – vanno invece riliquidati per quanto concerne i diritti di procuratore, che sono stati determinati, in Euro 330,00, e, quindi, al di sotto dei minimi di tariffa; essi vanno perciò riliquidati in misura di Euro 600,00 con riferimento alle voci nn. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 19, 23 e 24, della tariffa per i giudizi contenziosi, oltre al riconoscimento di una vacazione e collazione per cinque fogli.

In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti innanzi precisati e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato limitatamente alla liquidazione dei diritti di procuratore ferma ogni altra statuizione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può precedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della maggior somma di 600,00 a titolo di diritti di procuratore.

Le spese del giudizio di cassazione restano in feralmente compensate tra le parti in considerazione dell’accoglimento estremamente ridotto delle domande del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi otto motivi di ricorso, accoglie il nono e il decimo nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della maggior somma di Euro 600,00 a titolo di diritti di procuratore e, ferma ogni altra statuizione, ne dispone la distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra antistatario. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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