Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29878/2014 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n.

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO ANGIOLINI,

ISETTA BARSANTI MAUCERI e GLORIA PIERI;

– ricorrente –

contro

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/06/2014 R.G.N. 85/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta da P.I. la quale, nel convenire in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche, aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal 12 maggio 2003 al 31 dicembre 2008, ossia in epoca antecedente alla stabilizzazione disposta della L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 519 e la conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti all’inquadramento nella diversa fascia stipendiale;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’appellata era stata assunta quale ricercatrice – profilo III, I fascia stipendiale – dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, ente di ricerca confluito nel C.N.R. ai sensi del D.Lgs. n. 127 del 2003, con contratto a termine che prevedeva la possibilità di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, previa verifica positiva dell’attività svolta;

3. il rapporto era proseguito con il C.N. R. il quale aveva disposto la definitiva assunzione in applicazione della L. n. 296 del 2006 e, pertanto, nella specie non si era verificata una conversione del contratto, bensì un’assunzione ex novo che aveva comportato l’attribuzione della prima fascia stipendiale e la perdita dello scatto di anzianità, già maturato dalla ricorrente dopo i primi quattro anni di attività;

4. il giudice d’appello ha escluso che la P. potesse utilmente invocare la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed ha evidenziato che, anche a voler riconoscere l’assoluta identità per contenuto e qualità delle prestazioni svolte, la diversità di trattamento era giustificata da una ragione oggettiva, perchè solo per le assunzioni a tempo indeterminato il D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma 4, richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale;

5. ad avviso della Corte territoriale ove si valorizzasse per gli stabilizzati l’intera anzianità maturata sulla base di rapporti a termine si determinerebbe una discriminazione a contrario in quanto “la medesima anzianità verrebbe ad essere valutata due volte, sia come condizione per l’accesso all’assunzione, in qualità di ricercatrice a tempo indeterminato, sia ai fini della progressione professionale”;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.I. sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali il C.N.R. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, nonchè del principio di non discriminazione ex Accordo quadro CES UNICE e CEEP del 1999 da cui scaturisce la direttiva 1999/70/CE, clausola 4.1 e 4.3” e sostiene, in sintesi, che ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle conseguenti maggiorazioni economiche non può costituire ragione oggettiva la diversità delle forme di reclutamento perchè, come evidenziato dalla Corte di Giustizia in fattispecie analoga, occorre avere riguardo alle funzioni esercitate nell’espletamento del contratto di lavoro e l’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può mai giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente ed in ogni circostanza la valorizzazione del servizio prestato in qualità di lavoratore a tempo determinato;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti perchè non ha considerato che la ricorrente era stata assunta a seguito di selezione per titoli ed esami che prevedeva i medesimi requisiti richiesti per le assunzioni a tempo indeterminato, ossia la laurea in fisica e il dottorato di ricerca o, in alternativa, una documentata esperienza almeno quadriennale maturata nell’ambito di collaborazioni nazionali ed internazionali;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati;

4. questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della L. n. 296 del 2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore “deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorchè le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica);

5. il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che:

a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

6. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C – 152/14 Bertazzi);

7. infine la stessa Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 96 del 2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l’obiettivo, pur potendo costituire una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, “non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16);

8. è sufficiente richiamare quest’ultimo arresto della Corte per escludere che il principio già affermato nelle pronunce indicate al punto 4 possa essere rimeditato dal Collegio in ragione di una pretesa diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e quelli richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione con contratto a tempo indeterminato;

9. va detto, poi, che nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda facendo leva sul D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, art. 20, che disciplina le diverse tipologie di rapporto e le relative modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., ma non ha in alcun modo valutato la procedura all’esito della quale era stato concluso il contratto a tempo determinato dedotto in causa, stipulato dalla ricorrente con l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, poi confluito nel C.N.R., previo espletamento di selezione pubblica bandita, in epoca antecedente all’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 127 del 2003 (il bando, indicato nel ricorso e depositato ex art. 369 c.p.c., è del 17.2.2003), sulla base della diversa normativa che disciplinava il funzionamento dell’ente soppresso, ossia del D.Lgs. n. 506 del 1994, art. 12 e del regolamento del personale 27.4.2000, pubblicato sulla G.U. n. 113/2000;

10. il giudice d’appello, in altri termini, ha ritenuto giustificato il trattamento differenziato valorizzando una “ragione oggettiva” desunta, in via astratta, dalla normativa che disciplina le modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., senza compiere alcuna comparazione con i requisiti che erano stati richiesti alla P. per essere assunta con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’I.N.F.M.;

11. il Collegio intende ribadire il principio, recentemente affermato nella sentenza n. 31149/2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicchè la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la diversità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell’altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;

12. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

13 l’accoglimento del ricorso comporta l’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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