Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/02/2021), n.4195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4429/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

N. 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIUSEPPE

D’AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) (OMISSIS) LANCIANO-VASTO-CHIETI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO BELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 761/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/11/2018 R.G.N. 480/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIO GIUSEPPE D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO, per delega verbale Avvocato GERMANO

BELLI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 761 del 2018, ha accolto il reclamo proposto dalla Azienda sanitaria locale (ASL) 2 Lanciano-Vasto-Chieti, nei confronti di D.I., e in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti emessa tra le parti, ha dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato a quest’ultimo.

2. Il Tribunale – essendo stato addebitato al lavoratore di avere commesso i fatti a lui ascritti nel procedimento penale n. 2319/13 come contestati nei capi di imputazione di cui al menzionato procedimento ed intesi come integralmente riportati e trascritti, tutti riferibili al fatto che, nella sua qualità di assessore alle politiche della casa del Comune di Chieti (per l’espletamento del cui mandato si era posto in aspettativa dalla ASL) aveva costretto con violenza le persone ivi menzionate a subire atti sessuali in cambio dell’assegnazione di alloggi popolari abusando delle sue funzioni e nell’esercizio delle stesse – aveva ritenuto, anche alla luce dell’interrogatorio libero del lavoratore, che la ASL fosse venuta a conoscenza dei fatti già nel corso del 2013, e quantomeno nel 2015, in ragione di un colloquio tra il lavoratore e il direttore amministrativo, così chè il procedimento disciplinare promosso nel marzo 2016 era tardivo, atteso che l’Amministrazione non avrebbe dovuto aspettare l’esito del procedimento penale, ma avrebbe potuto iniziare il procedimento disciplinare e sospenderlo nell’attesa della definizione di quello penale.

La Corte d’Appello, nel riformare la decisione del Tribunale, ha affermato che la ASL aveva tempestivamente avviato il procedimento disciplinare, atteso che la stessa solo il 1 marzo 2016 era venuta a conoscenza della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, da cui desumere i fatti accertati. la responsabilità del D. e le misure adottate, e poichè la contestazione disciplinare era stata fatta il successivo 3 marzo, nessuna decadenza si era verificata. Rilevava, quindi, che la sentenza di patteggiamento aveva efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, e che i fatti contestati al D. si connotavano di particolare gravità.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di impugnazione.

4. Resiste l’ASL con controricorso.

5. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettato error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., nn. e 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e dell’art. 421 c.p.c.; violazione dell’onere di allegazione della prova in relazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 bis e 55 ter, nonchè dell’art. 166 c.p.c..

Assume il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe violato le suddette norme processuali nel momento in cui aveva emesso l’ordine di esibizione di atti e documenti che erano già nella disponibilità della controparte e non depositati nei termini di legge nelle diverse fasi del giudizio, non potendo il giudice supplire all’inerzia delle parti.

La non contestazione della conoscenza dei fatti e dei reati già nel 2013 e nel 2014 da parte della ASL, in primo grado, e la carenza probatoria documentale, non poteva essere supplita dalla Corte d’Appello con l’ordinanza di esibizione emessa ai sensi dell’art. 421 c.p.c.. Ciò tenuto conto che la sentenza del Tribunale, oggetto del reclamo, aveva riconosciuto la decadenza dall’azione disciplinare per il mancato assolvimento da parte dell’ASL dell’onere probatorio. Solo in sede di reclamo, e senza allegare comunque documenti o prova scritta, la ASL aveva contestato i fatti emersi nel corso del giudizio di primo grado.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello, nel sintetizzare i motivi di reclamo della ASL, evidenzia, in particolare, quanto segue.

L’ASL aveva censurato l’iter argomentativo del Tribunale, che aveva fondato la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte della ASL stessa in ragione della sospensione del lavoratore, in quanto sottoposto alla misura della custodia cautelare, e al colloquio che lo stesso avrebbe avuto con il direttore amministrativo nel 2015.

La ASL reclamante deduceva che la sospensione cautelare prevista dall’art. 15, comma 1, del CCNL di comparto, doveva essere adottata per l’impossibilità del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa, essendo correlata alla misura della restrizione della libertà personale e dunque prescindeva dalla conoscenza dei fatti per i quali il soggetto era sottoposto alla misura medesima.

Quanto al colloquio intervenuto nel 2015 con il direttore amministrativo, di cui non era stato precisato l’oggetto, la persona indicata nel 2015 non rivestiva più tale qualifica e non poteva essere identificato con l’UPD.

La comunicazione da parte del PM dell’esercizio dell’azione penale era un atto dovuto, e mancava la prova che tale comunicazione fosse stata sufficientemente dettagliata da poter essere considerata come notizia di infrazione.

Inoltre, la contestazione disciplinare era stata mossa in relazione all’art. 13, comma 7, lett. b) e art. 8, lett. b) ed e) n. 3, del CCNL, che si riferiscono alle sentenze passate in giudicato.

A fronte di ciò, la Corte d’Appello chiedeva la produzione in giudizio di documentazione che, come esposto nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, verteva sulle vicende, in cui si era inserita la sospensione, relative alla questione della tempestività dell’azione disciplinare (dimissione del lavoratore dalla carica di assessore con richiesta di reintegrazione nell’organico ASL, riammissione in servizio e contestuale sospensione; relativo provvedimento dell’amministrazione; comunicazione sostituzione misura cautelare arresti domiciliari con obbligo firma, sospensione e richiesta reintegra e relativo provvedimento dell’Amministrazione, richiesta dell’UOC, affari generali e legali, al Tribunale dell’esito del procedimento penale).

1.2. Tale dinamica processuale, a fronte delle menzionate allegazioni di parte in sede di reclamo e di una pista probatoria palesemente derivante dalla contestazione del rilievo attribuito dal Tribunale alla sospensione cautelare, anche in ragione del libero interrogatorio del lavoratore, è legittima.

Trova applicazione il principio già enunciato da questa Corte (Cass., n. 32265 del 2019), secondo cui i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ricorrere i presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull’assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all’esibizione di cose e documenti, a prescindere dall’iniziativa di parte (in deroga all’art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all’art. 198 c.p.c.).

2. Con il secondo motivo di reclamo è dedotto error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 bis e 55 ter, L. n. 97 del 2001, art. 5, art. 13 CCNL sanità e art. 116 c.p.c..

Assume il lavoratore, riportando a sostegno delle proprie censure un ampio stralcio della sentenza del Tribunale riformata in sede di reclamo, che le suddette disposizioni sarebbero state violate per non avere la Corte d’Appello dichiarato la decadenza del datore di lavoro dall’esercizio dell’azione disciplinare, non avendo avviato il procedimento disciplinare al momento della ricezione della notizia di reato, per poi sospenderlo in attesa della sentenza definitiva.

Deduce, quindi, che l’UPD era stato costituito in relazione alla vicenda del lavoratore con Delib. DG 24 settembre 2013, n. 1370, senza tuttavia effettuare alcuna contestazione disciplinare e di tale atto di costituzione era stato omesso l’esame e la valutazione in sede di reclamo. Inoltre, la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti sussisteva ben prima dell’avvio del procedimento disciplinare, come risultava dai documenti esibiti su ordine della Corte.

Richiama quindi, la Delib. DG 10 settembre 2013, n. 1282, il provvedimento ASL n. (OMISSIS) dell’8 gennaio 2014, e il provvedimento n. 3496U14 del 21 gennaio 2014.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 bis e 55 ter, L. n. 97 del 2001, art. 5, art. 13 CCNL sanità e art. 116 c.p.c.. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone il lavoratore che l’UPD, anche nel caso in cui la notizia di reato non fosse stata sufficiente alla contestazione disciplinare, avrebbe dovuto comunque acquisire informazioni e documenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, al fine del rispetto dei termini decadenziali, non potendo solo rinviare ogni valutazione disciplinare a quando avrebbe ricevuto comunicazione definitiva dell’esito del procedimento penale.

Nella specie, solo con nota del 22 gennaio 2015, mentre la sospensione cautelare interveniva nel 2013 e la riammissione veniva disposta nel 2014, veniva effettuata richiesta di informazioni al GIP di Chieti.

3.1. I suddetti motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

3.2. Quanto agli atti del giudizio di primo grado prodotti dall’ASL, relativi alla costituzione dell’UPD, richiamati nel secondo motivo di ricorso, va rilevato che il reclamante non ha assolto gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità della censura.

Questa Corte ha affermato che i requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli anni processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione;impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (cfr., Cass. S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U. n. 25038 del 2013).

Nella specie, oltre a non esserne riportato il contenuto, è mancata la specificazione della sede dove il documento è rinvenibile, indicata come primo grado di giudizio, atteso peraltro che nel rito applicato, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione (Cass., n. 2364 del 2020).

3.3. Le restanti censure non sono fondate.

3.4. Occorre premettere quanto segue.

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, nel testo antecedente alla modifica attuata dal D.Lgs. n. 75 del 2017, applicabile ratione temporis, sono riservate alla competenza del responsabile della struttura le sole sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, ed è previsto che in detta ipotesi il procedimento debba essere avviato entro venti giorni dall’acquisizione della notizia e concluso nei sessanta giorni successivi alla contestazione.

Qualora, invece, il procedimento stesso sia di competenza dell’UPD, in considerazione della maggiore complessità degli accertamenti, solitamente connessa alla diversa gravità dell’addebito, entrambi detti termini vengono raddoppiati, sicchè l’ufficio dovrà procedere alla contestazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti o comunque da quella di acquisizione della notizia, e concludere poi il procedimento entro centoventi giorni che, però, in questo caso decorrono, non dalla contestazione, bensì dalla “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” (Cass., n. 22075 del 2018).

Come chiarito da questa Corte, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL, nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., n. 28928 del 2019).

L’inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all’ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55- bis, comma 3, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda; di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell’acquisizione della notizia dell’infrazione non comporta la nullità del procedimento e della relativa sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale (Cass., n. 32491 del 2018).

Ai fini di un corretto inquadramento della suddetta disposizione occorre ricordare che nel pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass., n. 8410 del 2018, n. 29376 del 2018).

Tale facoltà discrezionale attribuita alla PA, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può dunque essere esercitata qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, la PA non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione (Cass., n. 12662 del 2019).

Dunque, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, comma 1, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest’ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del D.Lgs. n. 75 del 2017 (Cass., n. 7085 del 2020).

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, che reca “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, in vigore dal 15 novembre 2009 al 21 giugno 2017, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede, per quanto d’interesse nella specie: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale (…).

Tale norma trova applicazione nella specie atteso che il procedimento disciplinare è stato aperto nel 2016 (e comunque le vicende penali si verificavano nel 2013) dopo la sua entrata in vigore (v., Cass., n. 12358 del 2017).

Questa Corte ha, altresì, precisato che in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, costituisce, in forza del medesimo D.Lgs. n. 165, art. 55, comma 1, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c., sicchè non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva (Cass., n. 6 del 2020).

Il venir meno della cd. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l’Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Così, se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporre entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

L’efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall’art. 653 c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso e quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Va rilevato, inoltre, che l’equiparazione della sentenza applicativa della pena patteggiata alla sentenza di condanna, espressamente prevista a determinati fini già dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, opera ora anche ai fini del procedimento disciplinare.

Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la PA rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicchè il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., 16706 del 2018).

Deve sussistere, quindi, una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 21193 del 2018).

3.5. Le statuizioni della Corte d’Appello e le relative censure vanno esaminate alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale da cui emerge, ratione temporis, che il legislatore ha sancito l’autonomia tra il procedimento penale e quello disciplinare; il procedimento disciplinare va promosso con immediatezza e comunque non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui vi sia piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare; la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale è facoltativa; la sentenza penale irrevocabile di assoluzione e quella di condanna, nonchè quella di applicazione della pena patteggiata, costituiscono giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso e quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, salva l’autonoma valutazione dei fatti così accertati ai fini del rilievo disciplinare.

3.6. La Corte d’Appello ha affermato che sin dal 10 settembre 2013 la ASL era a conoscenza che vi era un procedimento penale a carico del lavoratore per concussione, tentata concussione e violenza sessuale, tuttavia non conosceva i fatti costitutivi, e dunque prima di avere una conoscenza qualificata degli stessi afferma la Corte d’Appello “non si vede cosa potesse contestare al proprio dipendente” l’Amministrazione, atteso che gli stessi riguardavano un contesto diverso da quello lavorativo. Nè a ciò potevano supplire le notizie di stampa, poichè la notizia dell’infrazione deve avere un fondamento di certezza, anche a tutela della posizione del lavoratore.

La Corte d’Appello ha escluso che nel 2013, o nel 2015 quando si sarebbe svolto il colloquio tra il D. e il direttore amministrativo, o nel 2014 quando il PM trasmetteva l’informativa di cui all’art. 129 c.p.p., la ASL fosse a conoscenza di una notizia qualificata di infrazione, dato che non conosceva, come risultava dalla documentazione, i fatti in cui i reati contestati si erano concretizzati, nè la sussistenza dei fatti sotto un profilo oggettivo e soggettivo. Nè in assenza di ciò l’Amministrazione poteva promuovere il procedimento disciplinare per poi sospenderlo.

Solo a seguito della comunicazione della sentenza definitiva di patteggiamento, la ASL era venuta a conoscenza dei fatti accertati, della responsabilità del D. e delle misure adottate, in modo da potere effettuare la contestazione disciplinare.

Ed infatti, deve rilevarsi che la notizia deve essere tale da consentire di formulare una contestazione specifica e circostanziata e non generica, atteso che quest’ultimo caso si riverbererebbe sul procedimento disciplinare, nonchè sul diritto di difesa del lavoratore.

Dunque, la Corte d’Appello, prendendo in considerazione il contenuto dei documenti acquisiti, ha correttamente affermato che in precedenza non vi era la possibilità di promuovere il procedimento disciplinare e sospenderlo in attesa della definizione di quello penale, perchè assume la Corte territoriale non vi era la conoscenza da parte della ASL di una notizia qualificata di infrazione, e non vi erano pertanto le condizioni per promuovere il procedimento disciplinare, e quindi, eventualmente sospenderlo.

Tale statuizione è del tutto conforme ai principi di diritto sopra richiamati e si sottrae a censura.

3.6. Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione di alcuni documenti – in particolare le delibere 1282 del 2013 e 3496U14 del 2014 (in particolare, secondo motivo di ricorso), e alla dedotta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (terzo motivo di ricorso), con riguardo all’accertamento circa l’acquisizione della notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti, si osserva che le doglianze sono inammissibili.

E’ applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”, della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Tale vizio non è ravvisabile nella specie, atteso che la Corte d’Appello ha escluso, in ragione della risultanze istruttorie, che l’ASL conoscesse i fatti in concreto oggetto dei reati contestati e la sussistenza degli stessi sotto un profilo oggettivo e soggettivo, tale accertamento di fatto non è adeguatamente censurato, atteso che il ricorrente non illustra il contenuto delle suddette delibere nel senso che contenessero una indicazione dei fatti in relazione ai quali veniva effettuata la imputazione in sede penale per i reati di concussione, tentata concussione violenza sessuale; nè il ricorrente riporta gli elementi dell’ordinanza custodiale di cui vi sarebbe stata menzione nell’ordinanza di sospensione obbligatoria del servizio della ASL a cui fa generico riferimento a tal fine (si v., pagg. 12 e 13 del ricorso), o contenuti in tal senso del colloquio con il direttore amministrativo come emersi dal libero interrogatorio.

Pertanto, l’accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata in ordine alla data di acquisizione della conoscenza di una notizia qualificata di infrazione da parte dell’UPD, riservato al giudice del merito (si v., Cass., n. 29230 del 2017, n. 19183 del 2016, n. 16900 del 2016, n. 14324 del 2015), non è stato contrastato dal ricorrente in conformità all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile “catione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.11.2018), risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater e dell’art. 2119 c.c..

Il ricorrente censura la sentenza per non avere motivato adeguatamente sulla incidenza dei fatti commessi nel 2013, al di fuori dell’ambiente di lavoro, sul rapporto di impiego pubblico del ricorrente nel 2016 quando si procedeva disciplinarmente, ben dopo la intervenuta riammissione in servizio.

La valutazione della Corte d’Appello sulla gravità dei fatti veniva effettuata in astratto e non in relazione alla effettiva posizione del ricorrente non nel 2013 ma nel 2016, e senza considerare la riammissione in servizio.

4.1. La censura pur denunciando la violazione di norme di legge (art. 2119 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater), da un lato amplia il thema decidendum, e dall’altro si risolve in una critica all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale ed è quindi, inammissibile.

E’ utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile. in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).

Nel caso di specie, il ricorrente da un lato censura la ritenuta particolare gravità della condotta contestata in sede disciplinare, in ragione del carattere esterno al rapporto di lavoro; dall’altro prospetta un quid novi deducendo il rilievo che avrebbe dovuto avere nella valutazione del giudice la riammissione in servizio che era intervenuta una volta venuta meno la sospensione obbligatoria e prima dell’inizio del procedimento disciplinare.

Quest’ultima difesa non trova riscontro nella sentenza della Corte d’Appello, e dunque il ricorrente avrebbe dovuto indicarne la tempestiva deduzione nel giudizio di merito, peraltro tale circostanza precedeva l’acquisizione da parte della ASL della notizia di infrazione di contenuto tale da dare avvio al procedimento disciplinare.

La Corte d’Appello, invece, ha effettuato il giudizio di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione espulsiva irrogata, e nel rilevare l’autonomia della valutazione effettuata dalla ASL rispetto alla sentenza penale, fermo il rilievo del giudicato, ha ritenuto che i fatti contestati si connotavano di particolare gravità e minavano il rapporto fiduciario anche in considerazione del venir meno dell’affidamento sulla futura corretta esecuzione della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendete. Il comportamento del lavoratore era stato gravemente lesivo dell’immagine del pubblico dipendete deve dare di sè ai consociati.

Pertanto, la censura oltre ad introdurre una questione nuova, e pertanto inammissibile, si risolve in un’inammissibile sollecitazione di un diverso giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimità.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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