Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4195 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 104-2013 proposto da:

F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 26 (06.39721312), presso lo studio dell’avvocato

FABIANA FOIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FIGONE

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE DI GENOVA, depositato il

12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO

Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Lette le memorie della controricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza del 12 ottobre 2012, il Tribunale di Genova, decidendo sull’opposizione proposta da A.S.M.C., avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU, arch. F.E., pronunziato nel corso del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Genova, tra la opponente ed A.G., accoglieva in parte il ricorso, rideterminando i compensi nella minor somma di Euro 32.970,00 per onorari ed Euro 2.000,00 per spese, compensando le spese del procedimento di opposizione.

Rilevava il Tribunale che l’incarico avente ad oggetto la valutazione di un asse ereditario non si esauriva nella sola stima del valore degli immobili, ma aveva un contenuto più ampio, essendo necessario documentare con fotografie e planimetrie lo stato dei luoghi, accertare la regolarità urbanistica dei beni, la continuità delle trascrizioni e la presenza di eventuali iscrizioni pregiudizievoli, ed infine formare i lotti. Per l’effetto i compensi andavano liquidati in base al D.M. 30 maggio 2002, artt. 12 e 13.

Inoltre, in presenza di più immobili, il Tribunale riteneva di aderire al più recente orientamento della Suprema Corte per il quale occorre procedere ad un calcolo separato per ciascun immobile, a meno che gli immobili non abbiano caratteristiche eguali o omogenee, ipotesi nella quale è invece possibile il cumulo del loro valore ai fini della liquidazione.

Nella fattispecie, risultava eccessiva la liquidazione dei compensi di cui all’art. 12 effettuata sempre in base al valore massimo della tariffa, potendosi riconoscere per ogni lotto la somma di Euro 970,00, ad eccezione del lotto D, per il quale il compenso doveva essere determinato nell’importo di Euro 400,00, e per il lotto 11, che riguardando diversi appartamenti, giustificava il raddoppio del compenso.

Quanto all’applicazione dell’art. 13, era corretta la stima riferita al valore dell’intero patrimonio immobiliare, e non alla sola quota in contestazione, avendo poi proceduto il provvedimento a determinare il compenso dovuto per ognuno dei lotti.

Avverso tale ordinanza propone ricorso F.E. sulla base di due motivi.

Degli intimati resiste con controricorso A.S.M.C., mentre A.G. non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo si lamenta la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.

Si deduce che il giudice dell’opposizione avrebbe violato le regole che presiedono al regolare svolgimento del processo sommario di cognizione, in quanto avrebbe consentito alla controparte di poter produrre tardivamente delle memorie e dei documenti, che l’opponente non aveva tempestivamente prodotto. Inoltre, laddove avesse reputato necessario acquisire i documenti tardivamente prodotti, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per la trattazione ex art. 183 c.p.c..

Infine avrebbe consentito alla controparte di poter compiere una emendatio libelli con la produzione di una memoria all’esito della prima udienza.

Il motivo è in parte inammissibile per difetto di specificità, ed in parte infondato.

Risulta sicuramente infondato laddove invoca la mancata applicazione della previsione di cui all’art. 702 ter c.p.c., comma 3 trascurando il fatto che il procedimento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 rientra tra quelli per i quali è obbligatoria l’applicazione del procedimento sommario di cognizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, il quale all’art. 3 dispone altresì che nelle controversie disciplinate dal Capo 3 (tra le quali rientra anche quella in esame), non si applicano l’art. 702-ter c.p.c., commi 2 e 3.

Risulta pertanto esclusa per il procedimento sommario de quo la possibilità di una sua conversione in un processo ordinario di cognizione.

Quanto alla inammissibilità, il ricorrente ha omesso di indicare, in violazione di quanto prescritto) dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quale fosse il contenuto della memoria autorizzata dal giudice all’esito della prima udienza, quali documenti siano stati allegati alla medesima dalla ricorrente, omissioni queste che impediscono di poter verificare se ed in che modo la dedotta violazione delle regole processuali abbia effettivamente influito sulla correttezza della decisione finale.

Era infatti onere della parte, ai fini di giustificare il preteso accoglimento del ricorso, provare che l’ordinanza impugnata si era fondata su documenti tardivamente prodotti, ovvero che aveva accolto deduzioni del pari tardivamente proposte, ma il silenzio serbato in ricorso circa i pretesi elementi di novità della memoria, anche per quanto attiene il profilo probatorio, non consente a questa Corte di poter riscontrare la fondatezza delle doglianze (e ciò anche a tacere del fatto che il confronto tra la descrizione fatta in ricorso del contenuto dell’atto di opposizione della A. – pag. 4 e ss. – con le doglianze dell’opponente esaminate dal giudice nell’ordinanza gravata – pag. 2 – denota la loro sostanziale corrispondenza e l’assenza di elementi di novità, eventualmente frutto delle asseritamente tardive allegazioni difensive della controparte).

Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione del D.M. del 30 maggio 2002, art. 12 per l’omessa motivazione in punto di riduzione dei compensi, deducendosi che il giudice dell’opposizione ha inspiegabilmente deciso di ridurre i compensi.

Si sostiene che invece la complessità delle indagini svolte giustificava un onorario più elevato di guisa che la riduzione è da ritenersi del tutto immotivata, e quindi illegittima.

Osserva il Collegio che la fattispecie risulta assoggettata ratione temporis alla novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che, innovando rispetto al previgente testo normativo, ha escluso che possa essere denunziato il vizio di omessa motivazione, come invece consentito in passato.

A tali considerazioni deve poi aggiungersi che non essendo contestato che il giudice dell’opposizione abbia liquidato i compensi dell’ausiliario in misura inferiore ai minimi tariffari, deve escludersi la possibilità di poter sindacare la decisione presa sul quantum, alla luce di quanto affermato da questa Corte che ha appunto precisato che (cfr. Cass. n. 27126/2014) in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.L. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 50 e segg. la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione.

La ricordata modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e la conseguente limitazione delle ipotesi in cui è ammissibile la denunzia di vizi della motivazione che devono concretarsi in una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè (come in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, in “motivazione apparente”, o in un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; cfr. S.U. 8053/2014), escludono che la critica mossa con il motivo in esame possa essere accolta.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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