Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4194 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19473/2005 proposto da:

ANJA FILM SRL (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico

signora J.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI Nicolò, che lo

rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BNL SPA (OMISSIS),in persona del Direttore della Direzione

Crediti Dott. B.M. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI Stefano,

che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2551/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 09/04/2004; depositata il

27/05/2004; R.G.N. 1716/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato STEFANO MASTROLILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La B.N.L. – Sezione autonoma credito cinematografico e teatrale – otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 468.798.254 nei confronti della s.r.l. Anja Film, a titolo di restituzione del mutuo contratto dall’ingiunta il (OMISSIS) per la produzione del film “(OMISSIS)”, non restituito alle scadenze pattuite.

Quest’ ultima si opponeva deducendo l’inesigibilità del credito per nullità o contraddittorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 6.2 e 12 secondo cui, in caso di mancata restituzione del mutuo, è previsto il trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione del film al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione escludendo che le norme contrattuali, riproduttive della L. n. 379 del 1980, art. 3, e segg., attribuissero al mutuatario una facoltà alternativa di prestazione in luogo di adempimento essendo invece facoltà V della P.A. disporre l’ablazione forzata dei diritti a favore della C.S.C..

Con sentenza del 27 maggio 2004 la Corte di appello di Roma respingeva il gravame sulle seguenti considerazioni: 1) la L. n. 379 del 1980, art. 2, garantisce, con privilegio su tutti i proventi dell’opera, il credito erogato dall’apposita Sezione della B.N.L. che su di essi può soddisfarsi, in via surrogatoria e fino alla concorrenza, mentre l’art. 3 disciplina il trasferimento sanzionatorio a favore del C.S.C., del negativo e delle copie del film e dei diritti di utilizzazione dell’opera in caso di mancata restituzione del mutuo entro 18 mesi dalla scadenza, senza perciò annullare il diritto del mutuante istituto di credito, finanziato dallo Stato, alla restituzione delle somme erogate in base alla disciplina di diritto privato; 2) infatti l’art. 3 del contratto intercorso tra le parti stabilisce l’obbligo del mutuatario di restituire entro due anni le somme, non sostituito dalla speciale surroga, prevista dall’art. 6 del medesimo contratto – che riproduce la L. n. 379 del 1980, art. 2 – nell’utilizzazione dei diritti della società produttrice “a garanzia dell’integrale e puntuale rimborso del prestito accordato, del pagamento degli interessi e di ogni accessorio … che in mancanza di pagamento da parte della produttrice del film… la Sezione del credito ritenesse di soddisfare in sua vece … fino all’integrale soddisfacimento di ogni e qualsiasi credito vantato..”, salva la sanzione ablatoria, nella fattispecie non adottata, del film e dei relativi diritti di sfruttamento, a favore della C.S.C., nel caso di persistenza dell’inadempimento oltre il 18esimo mese dalla scadenza; 3) la L. n. 379 del 1980, art. 4, conteneva una disciplina transitoria ed eccezionale per i contratti antecedenti alla sua entrata in vigore in relazione ai quali, stante l’inapplicabilità della sanzione di cui al precitato art. 3, era consentito allo Stato di recuperare in parte le somme non restituite e al mutuatario di liberarsi delle sue obbligazioni mediante una cessione volontaria dei diritti sul film;

4) nessuna violazione dei principi di buona fede e correttezza – che sono criteri oggettivi – era ravvisabile nel comportamento della banca che aveva esercitato i diritti scaturenti dal contratto, che non presentava lacune di disciplina da dover integrare.

Ricorre per cassazione la s.r.l. Anja Film cui resiste la s.p.a.

B.N.L. che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con un unico motivo la ricorrente deduce: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione L. n. 1213 del 1965, art. 28. Violazione L. n. 379 del 1980, artt. 2, 3 e 5. Violazione art. 1 del primo Protocollo Addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”.

L’art. 28 precitato ha istituito un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori, lavoratori, stabilendo che detti finanziamenti sono posticipati, nel rimborso, ai finanziamenti ordinari della Sezione e sono gravati di un interesse del 3% annuo. Quindi il legislatore intendeva incrementare ed aiutare la realizzazione di film concedendo finanziamenti il cui recupero era condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Detto articolo 28 è stato poi integrato dalla L. n. 379 del 1980 il cui art. 2 prevede che i finanziamenti concessi dal fondo sono garantiti dai proventi, contributi e premi conseguiti dal film, salvi i diritti connessi con i contratti di distribuzione che ne prevedevano la cessione prioritaria a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione. L’art. 3 stabilisce che qualora entro 18 mesi dalla scadenza del termine per la restituzione il mutuo non sia estinto, i diritti di utilizzazione del film, insieme al negativo e alle copie, sono trasferiti al C.S.C., salva l’estinzione nel medesimo termine da parte dei beneficiari. L’art. 4, per i mutui antecedentemente concessi, consente ai debitori, entro il termine di diciotto mesi dalla scadenza di essi, o entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, di cedere al C.S.C., i predetti diritti di utilizzazione del film, insieme al negativo e alle copie, il quale ne dispone l’utilizzazione economica devolvendo i proventi netti prioritariamente alla sezione del credito della B.N.L., fino a concorrenza delle somme rimaste insolute, e quindi a se stesso. Ne consegue che tutti i proventi i contributi ed i premi conseguiti dal film dovevano esser destinati a restituire il finanziamento del fondo di cui alla L. n. 1213 del 1965 e, in mancanza di estinzione del mutuo entro 18 mesi dalla scadenza, il film diventava automaticamente di proprietà del C.S.C., che ne poteva disporre l’utilizzazione economica devolvendo i proventi netti prioritariamente alla sezione del credito della B.N.L., fino a concorrenza delle somme rimaste insolute, e quindi al medesimo C.S.C. per sfruttarlo economicamente, salva la facoltà del concessionario del finanziamento di estinguere il mutuo.

La Corte di merito non ha correttamente interpretato della precitata L. n. 379 del 1980, art. 5, che disciplina l’acquisizione al C.S.C., dei film, onde devolvere i proventi derivati dalla sua utilizzazione economica prioritariamente alla sezione del credito della B.N.L., fino a concorrenza delle somme rimaste insolute, e poi al medesimo C.S.C., sia per i mutui antecedenti che successivi all’entrata in vigore di detta legge perchè detto art. 5 richiama sia l’art. 3, che concerne i mutui successivi, sia l’art. 4, che concerne i mutui erogati prima. Ne consegue che è erronea anche l’interpretazione dell’art. 3 nel senso di una sanzione per l’inadempimento del mutuatario perchè la destinazione dei proventi alla estinzione del mutuo non avrebbe senso se il mutuante potesse ottenere comunque l’adempimento coattivo ed è in contrasto con l’art. 1 del 1^ Protocollo Addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che enuncia il pacifico godimento del diritto di proprietà la cui privazione è assoggettata a certe condizioni, riconoscendo che gli Stati aderenti hanno il diritto di controllarne l’uso conforme all’interesse generale, e l’ablazione della proprietà è un’ interferenza non proporzionata se non viene interpretata nel senso che dopo 18 mesi la proprietà del film passa automaticamente al C.S.C. liberando ex lege il mutuatario dall’obbligo di restituzione. Il motivo è infondato.

La L. n. 379 del 1980 – abrogata dalla L. n. 492 del 1998, ma applicabile ratione temporis – che all’art. 1 richiama il fondo particolare di cui alla L. n. 1213 del 1965, art. 28, istituito presso la Sezione Autonoma per il credito cinematografico della B.N.L. (art. 2) con la finalità di concedere mutui a tasso agevolato per incentivare la produzione di film aventi finalità artistiche e culturali (accertate dal Comitato per il credito cinematografico disciplinato da quest’ ultima legge), per la restituzione di essi ha innanzi tutto costituito una garanzia patrimoniale sui proventi, contributi e premi conseguiti dal film (per la parte che residua dopo aver soddisfatto i diritti connessi ai contratti di distribuzione).

Quindi, per l’ipotesi in cui entro 18 mesi dalla scadenza del termine per la restituzione del finanziamento concesso per la produzione del film, il debito non sia stato integralmente estinto nè mediante la realizzazione di detta garanzia, nè da parte dei beneficiari del finanziamento – previsione quest’ ultima che rafforza la volontà del legislatore di ottenere l’adempimento del loro obbligo – sono ex lege trasferiti al C.S.C., i diritti di utilizzazione del film medesimo, unitamente al negativo e alle copie esistenti (art. 3) i cui proventi sono devoluti al pagamento delle somme, per capitale ed interessi, di cui è ancora creditore la Sezione Autonoma per il credito cinematografico della B.N.L., e l’eventuale eccedenza resta a favore del C.S.C. (art. 5, comma 2).

L’art. 4 della medesima legge prevede, per i contratti di mutuo antecedenti alla sua entrata in vigore, la facoltà per i debitori di cedere, entro diciotto mesi dalla scadenza per la restituzione, ovvero entro quattro mesi dall’entrata in vigore della L. n. 379 del 1980, i diritti di utilizzazione del film, con l’effetto di estinguere il diritto dell’istituto mutuante di realizzare coattivamente il suo credito nei confronti dei mutuatari, fermo il diritto, nei confronti del C.S.C., di ottenerne l’estinzione mediante gli utili ricavati dal film (art. 5, commi 1 e 2). Questo effetto estintivo dell’azione esecutiva nei confronti dei mutuatari non è previsto per il caso in cui il trasferimento di detti diritti, per i mutui contratti successivamente all’entrata in vigore di tale legge, avvenga coattivamente, a norma del precitato art. 3, comma 1.

Tuttavia, sia avuto riguardo alla previsione che tanto in caso di cessione volontaria che di trasferimento ex lege del film il C.S.C., deve devolvere i proventi all’istituto mutuante; sia per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra mutui contratti prima e dopo l’entrata in vigore della L. n. 379 del 1980, in base a procedure e per finalità identiche; sia per evitare locupletazioni in danno dei beneficiari del mutuo, anche nel caso di acquisizione coattiva del film (art. 3 precitato) è da ritenere che malgrado il silenzio della norma l’identità di ratio desumibile dall’art. 5 della stessa legge comporti che l’istituto mutuante perde il diritto al recupero forzoso nei confronti del mutuatario. Se però il C.S.C., non attua nessuna procedura ablatoria dei diritti di utilizzazione del film, che perciò permangono nella titolarità della casa produttrice, l’istituto mutuante conserva il diritto a pretendere, anche coattivamente, la restituzione del mutuo concesso, non potendosi ritenere che la mancanza di esercizio da parte del C.S.C., del potere di acquisire il film trasformi il mutuo in un contributo a fondo perduto a carico dell’Istituto mutuante.

E poichè nella fattispecie il contratto di mutuo è successivo all’entrata in vigore della suddetta legge e non è neppure prospettato che il C.S.C., abbia acquisito i diritti di utilizzazione del film, la decisione impugnata è corretta e le censure vanno respinte.

La ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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