Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4194 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4194 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

Data pubblicazione: 21/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 248-2008 proposto da:
MARTINO ANGELO MRTNGL63B27F061H, domiciliato in ROMA ex
lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO MARIO;
– ricorrente contro

FUMOSA ROSA, INGOGLIA ANTONINO, INGOGLIA GIOVANNI,
INGOGLIA
TRIBUNALE

MICHELE,
TRAPANI,

INGOGLIA
INGOGLIA

GIANFRANCO,

PROCREP

LEONARDA,

INGOGLIA

FRANCESCO, INGOGLIA AURELIA, INGOGLIA IRENE;
– intimati –

4

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRAPANI, depositat o
il 01/10/20071

(a.skf_.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consi g liere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;

in udienza dell’Avvocato MARINO Mario, difensore del
ricorrente che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’acco g limento del ricorso.

udito l’Avvocato Ser g io OLIOSI, con dele g a depositata

Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 marzo 2006 la Corte d’assise di Trapani condannò
alla pena dell’ergastolo Diego Burzotta, ritenuto colpevole di due
omicidi pluriaggravati, uno dei quali in pregiudizio di Giovanni
Ingoglia, e decise anche sulle domande di risarcimento del danno
proposte dai familiari dello stesso Ingoglia, costituitisi parte
civile, tra l’altro condannando l’imputato al pagamento delle spese
1025,75 a titolo di rimborso spese, oltre IVA e CPA, in favore delle
predette parti civili, tutte ammesse al gratuito patrocinio ed
assistite e difese dall’avvocato Angelo Martino. Questi, con atto
depositato

il 19

luglio 2006, chiese alla Corte d’assise che gli

venisse liquidata la somma complessiva di euro 85.773,52, oltre Iva e
CPA, per l’attività difensiva prestata a favore dei congiunti
dell’Ingoglia.
Con ordinanza del 20 settembre 2006, la Corte d’assise rigettò

l’istanza sul rilievo che in merito alla stessa aveva già provveduto con
la sentenza, ed ordinò il pagamento della somma già liquidata in favore
dell’avv. Martino.
Avverso tale provvedimento questi propose opposizione, che fu rigettata
dal Tribunale di Trapani con decreto dell’l ottobre 2007, nel quale si
rilevava che l’avv. Mertino, quale difensore di parte civile, all’udienza
di discussione del l marzo 2006 aveva formulato le proprie richieste,
depositando comparsa conclusionale. Sulle richiesta di liquidazione la
Corte d’assise aveva deciso con la sentenza depositata il 31 maggio 2006.
Le parti civili non avevano impugnato tale capo della decisione, che,
pertanto, non avevano più la possibilità di contestare. Il legale, con la
richiesta del 19 luglio 2006, non aveva chiesto la liquidazione del
compenso per ulteriori attività difensive, ma, reclamando un compenso di
gran lunga superiore a quanto liquidato in sentenza, aveva in sostanza
contestato la legittimità della originaria statuizione sulle spese,
surrettiziamente proponendo contro di esso una impugnazione non
consentita dalla legge.
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso l’avv. Martino sulla
base di un unico motivo.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 170, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2002. Premesso

processuali, liquidate in complessivi euro 9231,75, di cui euro

che alla data del provvedimento impugnato (l ottobre 2007) la sentenza
della Corte d’assise di Trapani, che aveva, tra l’altro, statuito sulle
spese del procedimento, non era più esistente, essendo stata
integralmente annullata dalla Corte d’assise di appello di Palermo con
sentenza del 31 maggio 2007, di assoluzione del Burzotta per non aver
commesso il fatto, osserva il ricorrente che tale annullamento avrebbe
travolto ogni statuizione relativa alle parti civili costituite: sicchè

all’ammontare delle spese di parte civile. Né il ricorrente avrebbe
potuto impugnare la statuizione sulle spese di parte civile ai sensi
dell’art. 576 cod. proc.pen. non rientrando tra i capi della sentenza di
condanna riguardanti l’azione civile quello relativo alla quantificazione
delle sole spese, che si sarebbe potuto impugnare solo unitamente a
quello relativo all’ammontare del risarcimento danni, nella specie
integralmente satisfattivo per le parti civili. Inoltre – si osserva – la
condanna alle spese processuali della parte civile attiene al rapporto
esterno, cioè al rapporto con l’altro soggetto processuale, e non ai
rapporti tra il cliente e il suo difensore. Infine rileva il ricorrente
che il procedimento di cui al D.p.r. n. 115 del 2002, costituisce norma
speciale rispetto a quelle di cui al codice di rito, con un proprio
procedimento e distinti sistemi di impugnativa, destinato ad essere
definito separatamente rispetto al procedimento penale cui accede.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.c iv.,
applicabile nella specie

ratione temporis:< Dica la Suprema Corte di Cassazione se la normativa afferente il patrocinio del non abbienti a spese dello Stato di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002 debba essere considerato norma speciale rispetto alle norme del codice processuale di rito penale e l'art. 170 interpretato nel senso che il beneficiario del provvedimento di ammissione, che si dolga della liquidazione effettuata, possa e/o debba utilizzare per l'opposizione soltanto gli strumenti previsti dal predetto decreto legislativo, ovvero sia obbligato a far valere tale suo diritto necessariamente attraverso l'impugnazione della sentenza relativo al capo delle sole spese processuali, specie quando riveste la qualità di parte civile>.
La censura merita accoglimento.
Ha errato il Tribunale di Trapani nel ritenere che l’attuale ricorrente
avrebbe dovuto impugnare la statuizione della Corte d’assise nella parte

il Tribunale di Trapani avrebbe dovuto decidere autonomamente in ordine

relativa alla liquidazione delle spese per la costituzione della parte
civile.
In realtà, la condanna alle spese processuali della parte civile attiene
al rapporto con l’altra parte processuale, e non a quello tra il
difensore ed il suo assistito.
In particolare, poi, il procedimento di cui al d.lgs. n. 115 del 2002,
che disciplina il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,
ricorrente, normativa speciale, che prevede strumenti peculiari per la
opposizione alla liquidazione delle spese processuali.
Ne consegue che la parte civile non era tenuta ad impugnare la sentenza
della Corte d’assise nella parte relativa alle spese che riguardavano lo
Stato.
L’istanza dell’avvocato andava dunque esaminata separatamente. Senza
considerare che la predetta sentenza era stata integralmente riformata in
secondo grado con sentenza del 31 maggio 2007, anteriore al provvedimento
impugnato, di assoluzione del Burzotta per non aver commesso il fatto.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento impugnato
deve essere cassato, e la causa rinviata ad un altro giudice – che viene
individuato nel Tribunale di Trapani in persona di diverso magistrato,
cui è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente
giudizio – che la riesaminerà alla stregua dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Trapani in persona di diverso
magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
civile, il 7 novembre 2013.

concesso nella specie, costituisce, come correttamente sottolineato dal

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