Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4194 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/02/2011), n.4194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Corridoni, n. 23 presso l’avv. Antonucci Enzo, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 313,

pubblicato il 27 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2011 dal Relatore Pres. Dott. VITRONE Ugo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto del 22-27 febbraio 2008 la Corte d’Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 3.600,00 a favore di R.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 13 febbraio 1997 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania per la corresponsione di somme spettanti per il plus orario svolto dall’anno 1989 all’anno 1996 nella sua qualità di medico dipendente dall’Azienda Ospedaliera Papardo di (OMISSIS) e tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di sei anni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento a un parametro annuo di Euro 600,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione R.S. con un unico motivo illustrato da una memoria di chiarimenti.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rettificata l’intestazione del ricorso in esame a seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente che consentono di eliminare la erronea indicazione del nome proprio ivi riportato e modificarlo da S. in A..

Ciò premesso, il ricorrente si duole dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostiene che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza Europea liquidando una somma inferiore ad Euro 1.250,00 per ogni anno di accertato ritardo nella definizione del processo presupposto.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010) cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante all’opponente dev’essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda in favore di R.A..

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 553,00, di cui Euro 195,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della metà, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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