Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4193 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14012/2005 proposto da:

QUINTA AREA DI A CIRAVOLO & C SNC (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante M.A. e C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GENOVESE Antonino con studio in 95123 CATANIA

Via Impallomeni, 25/a;

– ricorrenti –

contro

D.L.A., titolare della Ditta “NAUTICA DE LUCA”

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DAMIGELLA Pietro con studio in 95100 CATANIA Via

Ciccagliene, 15;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 01/12/2004; depositata il 20/01/2005;

R.G.N. 564/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 30 marzo 2000 il GOA del Tribunale di Catania rigettava la opposizione di Labcolor Quinta Area di Ciravolo Andrea &

C. s.n.c. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore M.A. e di C.A. contro il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da D.L.A. per il pagamento di un proprio credito, ammontante a L. 20 milioni, oltre interessi.

Gli opponenti appellavano la sentenza di primo grado e la Corte di appello di Catania rigettava l’appello.

Avverso questa decisione propongono ricorso gli originari opponenti, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il D.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell’art. 644 c.p.c., in relazione all’art. 140 c.p.c., con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c.; errata applicazione ed errata interpretazione dell’art. 148 c.p.c. in riguardo al detto art. 140 c.p.c. correlato all’art. 149 c.p.c..

2. – La censura va disattesa.

Nel ricorso si discute, così come lo è stato nelle fasi di merito, sulla certezza della data di spedizione, in quanto i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto risulterebbe dal documento redatto dall’ufficiale giudiziario, essa data sarebbe quella del 7 febbraio 2005 e, quindi, essendo stato emesso il decreto opposto il 27 dicembre 2004, la notifica sarebbe avvenuta fuori termine, con conseguente inefficacia del decreto stesso.

Di vero, ai fini del decidere, era sufficiente accertare che la notifica del decreto ingiuntivo fosse avvenuta tempestivamente.

E ciò si è verificato nella specie in base ad una corretta individuazione degli oneri gravanti sul notificante, in quanto il giudice dell’appello ha accertato che l’ufficiale giudiziario, officiato dal notificante, compì tutte le formalità previste dalla norma per il perfezionamento della notifica, tra cui la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: la spedizione è datata 4 febbraio 2005 ed è “unicamente a tale data che deve farsi riferimento per il calcolo dei termini ai fini dell’opposizione la quale risulta essere così tempestiva” (p. 5 sentenza impugnata) Come correttamente argomentato dal giudice dell’appello gli opponenti avrebbero dovuto impugnare con querela di falso quanto risulta dai due documenti.

Contrariamente a quanto essi assumono tale querela si imponeva, perchè con la loro opposizione essi hanno posto in dubbio quanto contenuto nella relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in data 4 febbraio 2005.

Ed è in virtù di tale attestazione che gli opponenti avrebbero dovuto proporre querela di falso, essendo pacifico che l’ufficiale giudiziario compie pubbliche funzioni e, come tale, i suoi sono atti pubblici che soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (giurisprudenza costante).

Le ulteriori considerazioni contenute nel motivo risultano, quindi, irrilevanti, perchè, nella specie, non è in discussione la tempestività dell’opposizione, bensì la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo.

Conclusivamente il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagamento delle spese de presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generai ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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