Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4193 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4193 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sui ricorso iscritto al n. 18753 del R.G. anno 2008
proposto da:
Impresa di Costruzioni E.Romagnoli s.p.a. dom.ta in Roma
P.zza Fiammetta 11 presso l’avv.Salvatore Italia con l’avv.
Riccardo Maria Zanchetta del Foro di Milano che la rappresenta e
ricorrente-

difende per procura in calce al ricorso

contro
Soc. Schiavo & c. s.p.a., dom.ta in Roma

via G.Puccini 10

presso l’avv. Giancarlo Ferri con l’avv.to Mario Carrato del Foro
di Vallo della Lucania che la rappresenta e difende, per procura
speciale in calce al controricorso

controricorrente-

avverso la sentenza 1479 del 22.05.2007 della Corte
di Appello di Milano ; udita la relazione della causa svolta nella
p.u. del 17.01.2014 dal Consigliere Luigi MACIOCE; uditi gli
avv.ti S.Italia ed M.S.Carrato. presente il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino che ha
chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROC4SSO
L’Impresa Romagnoli, che con altre società tra le quali la soc. Schia-

Data pubblicazione: 21/02/2014

vo aveva costituito ií Consorzio COINFRA, concessionario del Ministero
Industria Commercio ed Artigianato di lavori afferenti opere pubbliche
quali lotti della Autostrada Salerno Reggio Caiabria, subappaltò in data
5.6.1991 parte del lavoro di sua pertinenza alla società Schiavo in tal
contratto altresì inserendo all’art. 10 clausola di devoluzione ad arbitri
delle controversie che da tal contratto sarebbero potute insorgere. Pagate le opere e in data 26.3.1996 intercorsa transazione tra Ministero e
COINFRA l’importo riconosciuto e pari a 58 miliardi di lire si sarebbe doviuto dividere tra le cinque imprese , partecipanti.

contratto 5.6.1991 avesse .natura “passante” e che quindi essa impresa
avesse crediti insoddisfatti, richiese la costituzione di Collegio Arbitrale.
Costituitasi Romagnoli, il Collegio con lodo 16,03.2004 riconobbe alla
Schiavo, per saldi revisionali, risarcimento e rivalutazione la somma
complessiva di € 331.853.
Il lodo venne impugnato da Romagnoli con atto 20.10.2004 formulando
tre motivi di impugnazione; costituitasi Schiavo la adita Corte di Milano
con sentenza 22.05.2007 , respinse l’impugnazione affermando, per quei
che rileva:
che la valutazione degli arbitri in ordine alle domande insorte dalla esecuzione dell’appalto 6.64991 era stata condotta tenendo in evidenza
come fatto stonco indiscutibile la definizione transattiva tra Ministero e
Consorzio e quindi consentendo un intervento di detta transazione sulia
controversia sottoposta di natura “proporzionale”, in coerenza con la interpretazione della clausola 6 del contratto quale natura di appalto
“passante” o “a specchio”:
che tale valutazione attingeva il merito della interpretazione ed era pertanto nsuscettibile di sindacato in sede impugnatoria;
che la censura di contraddizione nella decisione delle domande, alla luce
della pretesa automaticità del riversamento su Schiavo delle sole quote
spettanti in base alla transazione, non evidenziava alcuna contraddizione
tale da rendere non comprensibile il aecisum ma valeva solo a dar conto
della tesi di Romagnoli per la quale era proprio la convenzione transattiva, presupposto dei riversamento, a dover essere dagli arbitri interpretata.
Per la cassazione di tale sentenza la società Romagnoli ha proposto ricorso con due motivi il 4.07.2008 al quale la società Schiavo ha opposto
difese nel controricorso 15.09.2008, ricorso e controricorso essendo stati
poi illustrati nelle memorie finali e nelle difese orali.
.MOTIVI DELLA DECISIONE-

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Con domanda del 24.01.2001 la soc. SCHIAVO però, sull’assunto che il

Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure inammissibili o prive
di fondamento, debba essere rigettato.
Primo motivo: con esso lamenta la ricorrente che la Corte di impugnazione abbia considerato la convenzione transattiva e gli accordi preliminari e successivi come fatti storici e cioè come mera premessa di benefici “passanti” nel mentre si trattava di farsi carico delle censure specificamente proposte in sede impugnatoria, censure che pretendevano si
operasse una diversa lettura, e non quella, non consentita dalla clausola

zione di atti successivi alla convenzione del 1991 .
Il motivo ad avviso del Collegio è inammissibile posto che: non chiarisce
i reali termini della violazione commessa e quindi l’interesse a denunziarla e che è concluso da quesito che, come denunziato dalla controricorrente, è di totale astrattezza: il quesito è peraltro inammissibile perché non denunzia alcuna specifica violazione di legge sulla interpretazione né la assoluta incomprensibilità della motivazione data ma solo la latitudine del potere di lettura che la Corte di impugnazione si sarebbe arrogato officiosamente. In sostanza, motivo e quesito danno per certo un
abuso commesso nell’interpretare la convenzione del 1991 alla luce di
quanto accaduto nel 1993 ma non si fanno carico di esporre a questa
Corte di legittimità – quale fondamento dell’abuso – né cosa recitava la
pretesa realtà “abusivamente” considerata

né quale diversa lettura si

sarebbe dovuto dare della previsione devolutiva arbitrale “al netto”
dell’accadimento successivo né i parametri interpretativi violati dalla interpretazione resa dalla Corte di merito .
Ed è allora palese che l’appuntarsi del gravame non sulla denunzia di
violazione di questo o quel canone di ermeneutica del contratto, ma nella generica doglianza di non comprensione si risolve nella accusa di sottovalutazione di neanche addotti elementi di fatto e di imprecisate ragioni di diritto ed è pertanto irricevibile in questa sede (Cass. 19393 del
2013 e 8049 del 2011).
Secondo motivo: esso, nella logica dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ribadisce la censura di contrasto o contraddizione argomentativa tra il recepimento supino di una fonte esterna e la asserita interpretazione obbligata
e “passante” del suo contenuto. In memoria tende a sintetizzare ravvisando un contrasto tra pretesa attribuzione di valore fattuale alla transazione e surrettizia sua interpretazione.
Occorre ricordare che la motivazione della decisione del Collegio arbitrale non può essere contestata in sede impugnatoria se non per sua totale
assenza od incomprensibilità grafica o logica (Cass. 8049 del 2011 e
3

arbitrale, che consentiva allaCofrte di merito la interpretazione – valuta-

4919 del 2012). La Corte di merito non ha dato, né poteva darla, una
sua diretta interpretazione del rapporto convenzione – transazione, avendo affermato che la valutazione del contratto in termini in termini di
natura di appalto passante o a specchio era stata affermata, motivata e
puntualizzata in termini non riconsiderabili (pag. 8) dalla Corte di impugnazione. La doglianza avverso tale ineccepibile statuizione, pervero
riproponente un “dubbio” di coerenza non sottoponibile a questa Corte e
comunque privo di alcuna sintesi conclusiva, si palesa quindi come priva

Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a versare alla società
contro ricorrente per spese di giudizio la somma di C 7.200 (C 200 per
esborsi) oltre ad IVA e CPA.
Così deciso nella c.d.c. del 17.1.2014.

di alcun margine di considerazione in sede di legittimità.

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