Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4193 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8020/2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AREZZO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

S.N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di AREZZO, depositata il

07/11/2019 R.G.N. 2958/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Giudice di Pace di Arezzo, con provvedimento del 7.11.2019, ha annullato il decreto di espulsione emesso, in data 8.10.2019, nei confronti di S.N.A..

2. A fondamento della decisione il primo giudice ha rilevato che era stato dimostrato dal ricorrente l’esistenza di una convivenza con la testimone, escussa nel giudizio. In particolare, ha precisato che il rapporto non poteva qualificarsi come mera abitazione atteso che la teste, della cui attendibilità non si aveva motivo di dubitare, aveva dichiarato che l’abitazione si componeva di un trilocale, da cui era stato allontanato il figlio della testimone stessa che si era accollata il mantenimento del N.. Il Giudice di pace aveva ritenuto che il diritto all’unità familiare ostava alla espellibilità del ricorrente, dovendosi dare prevalenza all’effettività di un rapporto personale qualificato, la cui prosecuzione sarebbe stata altrimenti irrimediabilmente compromessa.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pt (anche per la Prefettura di Arezzo) affidato ad un unico articolato motivo.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il provvedimento impugnato affermato erroneamente che la mera convivenza con altro cittadino extracomunitario fosse idonea ad impedire l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato: ciò, peraltro, in difformità dell’orientamento giurisprudenziale che assicura un trattamento privilegiato esclusivamente a chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, oppure sia un familiare convivente ovvero si trovi in una situazione analoga o comunque equiparabile alle precedenti. Si sottolinea che il ricorrente non si trovava in alcuna delle suddette condizioni non possedendo, a tacer d’altro, la qualità di coniuge, di figlio o genitore.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha più volte affermato il principio, cui si intende dare seguito (Cass. n. 8889 del 2019; Cass. n. 13810 de 2004) secondo il quale “la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino, ancorchè giustificata dal tempo necessario affinchè uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè manifestamente contrasta con i principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde alla esigenza di tutelare, da un lato, l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio”.

4. Inoltre, ritiene questo Collegio che la convivenza more uxorio, per assumere rilevanza nella materia dell’immigrazione e, in particolare nella disciplina dell’espulsione e del permesso di soggiorno per coesione familiare, debba essere caratterizzata dal requisito della stabilità della relazione non solo nell’ambito del rapporto, ma anche nella sua percezione come tale all’esterno, presso cioè la comunità sociale in cui essa è inserita.

5. Invero, solo in questo caso la convivenza, se idoneamente dimostrata e comunque nei casi previsti dalla legge, può assumere quella particolare connotazione idonea a consentire, in un’ottica di bilanciamento di interessi, che l’affectio tra i soggetti (appunto percepibile e percepita come tale nella collettività) possa prevalere sul potere di reazione dello Stato nei confronti dello straniero illegalmente presente nel territorio.

6. Tale peculiarità della convivenza, nella fattispecie, in ogni caso non è ravvisabile.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto. L’impugnato provvedimento va cassato e rinviato, per un nuovo esame, al Giudice di Pace di Arezzo, in diversa persona, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Arezzo, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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