Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4192 del 21/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4192 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI AMATO SERGIO
Data pubblicazione: 21/02/2014
SENTENZA
sul ricorso 19626-2007 proposto da:
CURATELA FALLIMENTARE AUTOTRASPORTI STALA S.R.L.,
in persona del Curatore avv. PAOLO CEROLINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 288, presso l’avvocato EMILIANI SIMONE
PIETRO (STUDIO PERSIANI), rappresentata e difesa
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dall’avvocato MATTIOLI MAURIZIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
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TASSOTTI MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso l’avvocato
LETTIERI
MARTA,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato GIROTTI MARIA VITTORIA, giusta
procura in calce al controricorso;
–
avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO,
depositato il 30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MATTIOLI
MAURIZIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
– controricorrente
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2007 il Tribunale di Fermo
accoglieva l’opposizione proposta da Michele Tassotti, il
quale aveva lamentato la mancata ammissione al passivo del
fallimento della s.r.l. Autotrasporti Stala degli stipendi
arretrati dal febbraio al maggio 2005, e lo ammetteva per
relativi importi, stabilendo il credito complessivo,
comprensivo delle voci già ammesse, in C 12.668,53 con il
privilegio
ex
art. 2751
bis
c.c. In particolare, il
Tribunale osservava che: l) la prescrizione era stata
interrotta da una lettera inviata dal sindacato anche per
conto dell’opponente e ricevuta in data 7 settembre 2005
dalla debitrice; infatti, nella stessa si faceva
riferimento agli «stipendi arretrati», con formula idonea
alla costituzione in mora; 2) la mancata contestazione del
progetto di stato passivo e l’assenza all’udienza di
verificazione dello stato passivo non implicavano una
rinuncia al credito o, comunque, una acquiescenza
all’esclusione.
Il fallimento
propone ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi. Michele Tassotti resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del
ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 1, per
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il mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito
patrocinio.
L’eccezione è infondata. Il ricorrente ha, infatti,
depositato il decreto del giudice delegato attestante
l’indisponibilità del denaro necessario per le spese. Il
fallimento, pertanto, si considera ammesso al patrocinio,
secondo quanto dispone l’art. 114 del d.p.r. n. 115/2002.
Con il primo motivo il fallimento ricorrente deduce la
violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. nonché il vizio di
motivazione, lamentando che erroneamente il Tribunale
aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione
alla lettera con la quale una organizzazione sindacale
aveva invitato la s.r.l. Autotrasporti Stala ad un
incontro «allo scopo di discutere» di «stipendi arretrati,
ratei ferie, 13a e 14a e TFR»; tale formula, infatti, non
consentiva di stabilire neppure con approssimazione i
motivi di contrasto sussistenti e non integrava gli
estremi di una intimazione o richiesta scritta di
pagamento.
Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa
Corte è pacifico il principio secondo cui l’atto di
costituzione in mora di cui all’articolo 1219 c.c. non è
soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e
quindi non richiede l’uso di formule solenni nè
l’osservanza di particolari adempimenti, essendo
sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un
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qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a
sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento
del proprio diritto. Peraltro, il relativo accertamento
costituisce indagine di fatto, riservato all’apprezzamento
del giudice di merito, non sindacabile in sede di
legittimità se immune da vizi logici (e plurimis Cass. 5
febbraio 2007, n. 2481). Nella specie, il Tribunale, con
ragionamento sintetico, ma immune da vizi logici e
giuridici, ha ritenuto che la volontà di ottenere il
soddisfacimento delle proprie pretese risultava in modo
inequivocabile sia dalla provenienza della lettera dal
sindacato sia dall’espresso riferimento agli «stipendi
arretrati», dei quali appunto si discute in questa sede.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 132, secondo comma, e 95, secondo
comma, c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando
che il Tribunale aveva omesso di motivare le ragioni del
suo convincimento ed aveva omesso di apprezzare le
rilevanti nodifiche al procedimento di verificazione dello
stato passivo apportate dalla riforma laddove ha
enfatizzato il contraddittorio tra curatore e creditore
nella fase antecedente la verifica dello stato passivo.
Il motivo è infondato. La mancata presentazione da
parte del creditore di osservazioni al progetto di stato
passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza
alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di
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proporre
opposizione;
infatti,
non
può
trovare
applicazione il disposto dell’art. 329 cod. proc. civ.
rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso;
inoltre l’art. 95, secondo comma, legge fall., introdotto
dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i
creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a
loro carico un onere di replica alle difese e alle
eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi
che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non
più emendabile individuazione delle questioni controverse
riguardanti la domanda di ammissione (Cass. 10 aprile
2012, n. 5659; Cass. ord. 6 settembre 2013, 20583).
Con il terzo motivo si lamenta la mancata compensazione
delle spese che sarebbe stata giustificata sia dal fatto
che era stato accolto soltanto uno dei motivi di
opposizione, sia dal comportamento omissivo tenuto dal
creditore nella fase di verificazione del passivo, sia
infine per l’obiettiva opinabilità della lettera alla
quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della
prescrizione.
Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, il
sindacato della Corte di cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della
parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale
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sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice
di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi
di soccombenza reciproca (che nella specie non ricorre),
sia nell’ipotesi di preteso concorso di altri giusti
dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso
di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia
di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere
in esame l’eventualità di una compensazione, non può
essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo
della mancanza di motivazione (Cass. s.u. 15 luglio 2005,
n. 14989; Cass. 9 giugno 2013, n. 15317).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; condanna il fallimento ricorrente al
rimborso delle spese di lite liquidate in C 1.800,00=, di
cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15
gennaio 2014.
motivi. Il giudice di merito, pertanto, non è tenuto a