Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4191 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25855/2005 proposto da:

P.A., considerata domiciliata “ex lege” in Roma presso

Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALENTINI Nicolò giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA – già MEIE AURORA SPA, Assicurazioni S.p.A. in persona del

suo legale rappresentante pro tempore Dr. S.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato ROMAGNOLI Maurizio, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

A.G., A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1821/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, Sezione

Prima Civile, emessa il 26/09/2005, depositata il 06/10/2005; R.G.N.

1327/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) avveniva in (OMISSIS) un incidente stradale tra una fiat 500 condotta da A.P. (di proprietà A.G., assicurata Aurora) ed una Golf condotta da L.G. (proprietà P.A.).

Con citazione dinanzi al giudice di Pace di Messina, P.A. conveniva i due A., e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità esclusiva del conducente della fiat 500 che viaggiava a velocità elevata ed aveva compiuto una svolta a sinistra senza dare la precedenza. Si costituivano i convenuti e chiamavano in lite la propria assicuratrice, che si costituiva contestando la dinamica, rilevando la colpa del conducente della Golf che non aveva rispettato uno stop. Il giudice di pace, istruita la lite anche con prove orali, accertava la responsabilità esclusiva del conducente della fiat e dei solidali e li condannava al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi e spese di lite.

Contro la decisione proponeva appello l’assicurazione chiedendone la riforma anche in punto di spese; resisteva la danneggiata P. chiedendo il rigetto del gravame.

2. Il Tribunale di Messina, quale giudice dell’appello così decideva: accoglie l’appello ed in riforma rigetta le domande della P. e la condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

Contro la decisione ricorre la P. deducendo due motivi di censura; resiste la assicuratrice con controricorso; non hanno svolto difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che vengono così sinteticamente esposti.

Nel primo motivo si deduce congiuntamente error in iudicando e vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che essendo il segnale orizzontale dello stop inesistente e quello verticale non visibile, il conducente della 500 non era vincolato a dare la precedenza, e che non poteva darsi valore alle dichiarazioni rese dal L. rimasto estraneo al giudizio.

Nel secondo motivo si deduce congiuntamente vizio della motivazione ed error in iudicando in relazione alla condotta tenuta dal L. nello attraversare l’incrocio ed alla ricostruzione del punto d’urto prima o dopo aver superato lo incrocio.

In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, che il profilo in cui si denuncia il vizio della motivazione è inammissibile essendo privo di autosufficienza in relazione alle valutazioni analiticamente descritte (ff. 7 a 9 della motivazione) in ordine allo stato dei luoghi ed alla visibilità dello stop da parte del L., ed al convincimento espresso circa la colpa esclusiva del conducente che tale segnale non ha osservato; la censura è comunque infondata in ordine alla ricostruzione del fatto dannoso nei termini ricostruiti attraverso l’esame analitico delle prove, onde non sussiste alcun error in iudicando.

Manifestamente infondato risulta, per le argomentazioni dette, anche il secondo motivo, che appunto attiene ad una diversa ricostruzione del fatto storico come accertato con riguardo al fattore determinante della colpa esclusiva del conducente L..

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’assicuratore costituito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna P.A. a rifondere alla Meie Aurora spa, le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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