Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4191 del 21/02/2018
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4191 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
l
SENTENZA
sul ricorso 24822/2013 proposto da:
Filatura di Gozzano S.p.a. in Liquidazione e in Amministrazione
Straordinaria, già Bemberg S.p.a., in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
della Balduina n.120/5,
presso lo studio dell’avvocato
Auletta
Ferruccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro
Banco
Popolare
Societa’
Cooperativa,
quale
incorporante
e
successore a titolo universale della Banca Popolare di Novara s.p.a.,
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Data pubblicazione: 21/02/2018
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via di Val Gardena n.3,
dell’avvocato
presso lo studio
De Angelis Lucio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Tarzia Giorgio, giusta procura speciale per
dott. Emanuele Caroselli di Novara – Rep.n. 44015 del 21.11.2013;
-controricorrentecontro
Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cassiodoro n.9, presso lo studio dell’avvocato
Nuzzo Mario, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariconda Vincenzo,
giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente nonché contro
Intesa Sanpaolo S.p.a., già Banca Intesa S.p.a., e Banco di Napoli
S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Grazioli n.15,
presso
lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che li rappresenta e
difende
unitamente all’avvocato
Guzzetti Paolo, giusta procure a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ombrone n.14,
presso lo studio dell’avvocato Cipolla Luciana, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
2
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Notaio
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
n.2,
presso lo studio dell’avvocato Anzaldi
Antonina,
rappresentata e difesa dagli avvocati Scarpelli Lorenzo, Stanghellini
Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale
contro
Unicredit S.p.a., che ha incorporato UniCredit Corporate Banking
S.p.a., UniCredit Banca S.p.a. –
già UniCredit Banca d’Impresa
S.p.a. – e UniCredit Banca di Roma S.p.a.,
in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
di San Nicola da Tolentino n.67,
Parlatore Stefano,
all’avvocato
che
Pototschnig
la
presso lo studio dell’avvocato
rappresenta
Paolo,
giusta
e difende
procura
unitamente
in
calce
al
controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Filatura di Gozzano S.p.a. in Liquidazione e in Amministrazione
Straordinaria, già Bemberg S.p.a., in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
della Balduina n.l20/5,
presso lo studio dell’avvocato
Auletta
Ferruccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso principale;
-controricorrente ai 3 ricorsi incidentali e ai ricorsi
incidentali condizionati3
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Caposile
avverso la sentenza n. 963/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 09/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
dei ricorsi incidentali assorbiti i ricorsi incidentali condizionati;
udito, per la ricorrente Filatura, l’Avvocato F. Auletta che ha chiesto
l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la controricorrente Banca Pop. Milano,
l’Avvocato M.
Nuzzo che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il controricorrente Banco Popolare Soc. Coop., l’Avvocato
L. De Angelis che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso,
rigetto del ricorso principale;
udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali Intesa Sanpaolo
+1,
l’Avvocato P. Guzzetti che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Banca Pop.
Commercio e Industria, l’Avvocato G. Caputi, con delega, che si
riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Unicredit,
l’Avvocato L. Occhiuto, con delega, che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Banca M.P.S.,
l’Avvocato A. Anzaldi, con delega, che si riporta.
FATTI DI CAUSA
l. Con atto di citazione notificato il
Gozzano
s.p.a.
amministrazione
(in
breve
straordinaria,
26 aprile 2010, la Filatura di
F.D.G.),
conveniva
4
in
in
liquidazione
giudizio,
ed
dinanzi
in
al
Corte di Casazione – copia non ufficiale
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA
Tribunale di Novara, Intesa Sanpaolo s.p.a., il Banco di Napoli s.p.a.,
la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la Banca Popolare
Commercio e Industria s.p.a., la Banca Popolare di Milano soc. coop a
r.I.,
il Banco Popolare Società Cooperativa ed Unicredit s.p.a.,
del comportamento illecito tenuto dalle convenute, concretatosi: l)
nella stipula della convenzione del 23 luglio 2002, effettuata – a detta
della istante – al solo fine di ottenere un soddisfacimento in via
preferenziale delle proprie ragioni di credito in pregiudizio degli altri
creditori e di ritardare l’apertura della procedura concorsuale, con
conseguente
aggravamento
«successivo
asservimento
dello
stato
dell’attività
di
insolvenza;
sociale
2)
nel
all’adempimento
preferenziale», in concorso con gli amministratori ed i liquidatori della
società.
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 834/2011, dichiarava
inammissibile
l’azione
per
difetto
di
legittimazione
attiva
del
Commissario straordinario, compensando le spese di lite.
2. Con sentenza n. 963/2013, depositata il 9 maggio 2013, la
Corte d’appello di Torino –
disattesa l’eccezione pregiudiziale di
avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e
ritenuta la legittimazione attiva del Commissario straordinario rigettava
nel
merito l’appello proposto dalla F.D.G. avverso la
decisione di prime cure, ritenendo che gli addebiti mossi dalla società
appellante agli istituti di crediti fossero privi di fondamento.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto, quindi,
ricorso la Filatura di Gozzano s.p.a., affidato a tre motivi, ai quali le
resistenti Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Monte
dei Paschi di Siena, Unicredit s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a., Banco di
Napoli s.p.a., Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.I. e Banco
5
Corte di Casazione – copia non ufficiale
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto
j
Popolare Società Cooperativa hanno replicato con controricorso,
contenente altresì, quello delle prime cinque, ricorso incidentale,
condizionato all’accoglimento del ricorso principale quello della Banca
Monte dei Paschi di Siena e di Unicredit s.p.a., non condizionato
4. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Va preliminarmente osservato che le resistenti Banca Popolare
Commercio e Industria s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena,
Unicredit s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a.
hanno proposto ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte
d’appello di Torino n. 963/2013, depositata il 9 maggio 2013.
Tutti i ricorsi devono considerarsi tempestivi, ai sensi dell’art. 371
cod. proc. civ., poiché consegnati per la notificazione all’ufficiale
giudiziario (Cass. 01/04/2004, n. 6402; Cass. 30/07/2009, n. 17748;
Cass. 20/02/2013, n. 4242; Cass. 23/03/2005, n.6316, con specifico
riferimento alla notifica del controricorso) entro il termine di quaranta
giorni dalla notifica del ricorso principale (Cass. 28/09/2015, n.
19165), risultante dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 cod.
proc. civ. I predetti ricorsi risultano proposti, altresì, (tra il 20 ed il 23
dicembre 2013) nel termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo
applicabile ratione temporis – atteso che la riduzione della durata del
periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal l al 31
agosto di ogni anno ai sensi dell’art. l della l. n. 741 del 1969, nel
testo modificato dall’art. 16, comma l, del d.l. n. 132 del 2014,
convertito dalla legge n. 162 del 2014 – è applicabile con decorrenza
dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma l, dello stesso d.l. (Cass.
06/09/2017, n 20866), laddove la sentenza di appello è stata
6
Corte di Casazione – copia non ufficiale
quello delle altre banche.
depositata, nella specie, il 9 maggio 2013. Con la conseguenza che
detti ricorsi incidentali non sarebbero inefficaci, ai sensi dell’art. 334
cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi – non ricorrente, peraltro, nel
in cui il ricorso principale fosse da dichiararsi
caso in esame –
2.
Tanto premesso/
deve rilevarsi
che,
con
le menzionate
impugnazioni incidentali, tutte le banche suindicate – vittoriose nel
giudizio di appello,
risarcimento danni
per essere stata
proposta
rigettata
la
domanda
di
nei loro confronti dalla Filatura di
Gozzano s.p.a. (in breve F.D.G.) –
hanno denunciato
11
1a Banca
Popolare Commercio e Industria s.p.a.,.con l’unico motivo di ricorso
incidentale e le altre con il primo motivo di ricorso, la violazione e
l
falsa applicazione degli artt. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37, 83, terzo comma, 325 e 331 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Si dolgono le istanti del fatto che la Corte d’appello abbia
disatteso l’eccezione di intervenuto passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado, per essere stato l’appello avverso tale
decisione proposto dalla F.D.G. oltre il termine breve di trenta giorni,
previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.
3. Per parte sua, la F.D.G. ha proposto ricorso principale nei
confronti della predetta sentenza – affidato a tre motivi – censurando
il rigetto, nel merito, dell’azione proposta, con la quale la società
aveva dedotto la sussistenza di un comportamento illecito delle
banche nei suoi confronti, concretatosi nell’essere le medesime
addivenute alla stipula della convenzione in data 23 luglio 2002, al
fine apparente di ristrutturare l’ingente posizione debitoria della
società, ma in realtà allo scopo di soddisfare in via preferenziale i loro
crediti,
rispetto
a quelli
degli
altri
7
creditori
e di
ritardare
la
Corte di Casazione – copia non ufficiale
inammissibile (Cass. 08/02/2011, n. 3056).
dichiarazione di fallimento della F.D.G., in palese violazione degli artt.
216 e 217 legge fall.
4. Premesso quanto precede, deve rilevarsi che la Banca Popolare
Commercio e Industria s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. ed il Banco di
all’accoglimento del ricorso principale della F.D.G., mentre Unicredit
s.p.a. e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. hanno proposto
ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
4.1. Orbene, va osservato, in proposito, che il ricorso incidentale
non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di
rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e
giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va
esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente
dalla rilevabilità d’ufficio delle questioni proposte, poiché
l’interesse
all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è
soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in
senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita
sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già
dalla sua eventuale fondatezza (cfr. Cass. 09/09/2008, n. 23113;
Cass. 31/10/2014, n. 23271).
Tale esame prioritario della questione pregiudiziale o preliminare
va,
peraltro,
subordinare
effettuato,
il
ricorso
anche
quando
incidentale
la
parte
all’accoglimento
abbia
inteso
del
ricorso
principale, dal momento che l’interesse a tale ricorso sorge per il fatto
stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla
proposizione
fondatezza
del
e che
ricorso
le
principale
regole
e
non
processuali
dalla
sua
sull’ordine
eventuale
logico delle
questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art.
141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) 8
non subiscono
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Napoli s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale non condizionato
deroghe su sollecitazione delle parti (Cass. Sez. U. 23/05/2001, n.
212; Cass. 23/05/2001, n. 214; Cass. Sez. U. 07/02/2002, n. 1733;
Cass. Sez. U. 10/12/2002, n. 17550).
4.2. Tale indirizzo ha trovato, poi, ulteriore recente conferma giurisprudenza
di
questa
Corte
per
effetto
della
considerazione, fondata sul disposto degli artt. 24 e 111 Cost.,
dell’esistenza nel sistema processuale del principio della «ragione più
liquida», in virtù del quale la soluzione della causa viene a fondarsi su
di una questione ritenuta assorbente (Cass. 08/05/2014, n. 9936;
Cass. 28/05/2014, n. 12002; Cass. 17/03/2015, n. 5264). Si è,
pertanto, anche di recente ribadito che il ricorso incidentale sebbene condizionato – proposto dalla parte interamente vittoriosa su
questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella
precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con
priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento
del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida
che consenta di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in
adesione
alle
esigenze
di
celerità
del
giudizio e di
economia
processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 18/11/2016, n.
23531).
4.3. Ne discende, pertanto, che, nel caso di specie,
ricorsi
incidentali proposti dalle banche resistenti suindicate – in quanto
hanno ad oggetto, tra l’altro, la questione pregiudiziale concernente
la dedotta inammissibilità dell’appello proposto dalla F.D.G. per
tardività, per di più rilevabile di ufficio – devono essere esaminati con
priorità rispetto al ricorso principale proposta da detta società.
5. I mezzi in parola sono da ritenersi fondati.
5.1. E’, invero, incontroverso tra le parti che la Banca Popolare
Commercio e Industria s.p.a. aveva proceduto a notificare, in data 17
9
Corte di Casazione – copia non ufficiale
nella
febbraio 2012, la sentenza di primo grado alla F.D.G. in liquidazione
ed in amministrazione straordinaria presso la cancelleria del Tribunale
di Novara,ove si era svolto il giudizio di prime cure. E ciò per il fatto
che il difensore della società, avvocato Stefano Poli, iscritto all’Ordine
di detto Tribunale. L’appello veniva, peraltro, notificato dalla F.D.G.
alla predetta banca solo in data 16 maggio 2012, ossia ben oltre il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.
La
Corte
territoriale
ha,
tuttavia,
disatteso
l’eccezione
di
inammissibilità dell’appello sull’assunto, fondato sull’isolata decisione
n. 7196/2009 di questa Corte, che il Commissario straordinario della
F.D.G.
(ovverosia
la
parte) aveva,
difensore nel giudizio di
avvocato del
Foro di
nel conferire la
procura al
primo grado, eletto domicilio presso un
Novara e che,
pertanto,
l’avvocato Poli,
esercente in Bologna, «nel sottoscrivere l’atto di citazione recante la
stessa procura [ … ] aveva necessariamente approvato e fatto propria
l’elezione di domicilio della parte, che dunque costituiva l’unico luogo
ave la sentenza avrebbe potuto essere notificata validamente, ai fini
del decorso del termine breve di impugnazione». Con la conseguenza
che la notifica eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Novare
non avrebbe potuto produrre l’effetto di far decorrere tale termine.
5.2. L’assunto è da ritenersi infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai sensi
dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – non abrogato neanche per
implicito dagli artt. l e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile
anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero
fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, deve eleggere
domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede
l’ufficio giudiziario presso il quaie è in corso il processo, intendendosi,
IO
Corte di Casazione – copia non ufficiale
degli avvocati di Bologna, non aveva eletto domicilio nel circondario
in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della
stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume
rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine
breve
per
l’impugnazione,
nonché
per
la
notifica
dell’atto
di
residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella
procura alle liti (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. 05/10/2007, n.
20845; Cass. 11/03/2008, n. 6419; Cass. 15/07/2008, n. 19440).
5.3. Da tali affermazioni di principio discende, pertanto, che – nel
caso concreto – la decisione di appello che ha ritenuto invalida la
notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria
del giudice a quo, deve ritenersi errata. Ne consegue che l’appello
proposto dalla F.D.G. va dichiarato inammissibile, poiché tardivo, nei
confronti di tutte le banche resistenti, anche di quelle che non
avevano effettuato la notifica della sentenza di primo grado.
Questa Corte ha, per vero, costantemente affermato che, in tema
di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con
pluralità
di
parti,
vige
la
regola
dell’unitarietà
del
termine
dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza
di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte
destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine
breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti)
trova applicazione nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro
comunque dipendenti), ovvero in
quella
in cui
la controversia
concerna un unico rapporto sostanziale o processuale (cfr., ex
plurimis, Cass. 29/01/2007, n. 1825; Cass. 04/02/2010, n. 2557;
Cass. 18/01/2012, n. 676).
Ebbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la
controversia abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unitario,
11
Corte di Casazione – copia non ufficiale
impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della
comune a tutte la parti, atteso che l’azione risarcitoria proposta dalla
F.D.G.
si
fonda
su
un
unico
fatto
generatore
della
pretesa
responsabilità delle banche, costituito dalla convenzione del 23 luglio
2002, che sarebbe stata callidamente stipulata dalle medesime –
soddisfacimento in via preferenziale delle proprie ragioni di credito, in
pregiudizio degli altri creditori,
e dal
«successivo asservimento
dell’attività sociale all’adempimento preferenziale» (p. 5 del ricorso).
6. In accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale della
Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. e del primo motivo del
ricorso incidentale delle banche Unicredit s.p.a., Banca Monte dei (;
Paschi di Siena s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a.,
pertanto, la sentenza di appello va cassata senza rinvio (Cass.
27/11/2014, n. 25209; Cass. 07/07/2017, n.16863), ai sensi dell’art.
382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva
essere proseguito. Restano assorbiti il ricorso principale della F.D.G. e
gli altri motivi di ricorso incidentale delle banche Unicredit s.p.a.,
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. e
Banco
di
Napoli
s.p.a.,
concernenti
il
merito
della
vicenda
processuale.
7. Le spese di tutti i gradi del giudizio vanno poste a carico del
ricorrente principale, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie l’unico motivo di ricorso incidentale della Banca Popolare
Commercio
e Industria
s.p.a.
ed
il
primo
motivo del
ricorso
incidentale delle banche Unicredit s.p.a., Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a.; dichiara
assorbiti il ricorso principale e tutti gli altri motivi dei ricorsi
12
l
Corte di Casazione – copia non ufficiale
secondo la prospettazione della istante – al fine di ottenere un
incidentali delle banche; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio
perché il
processo non
poteva
essere proseguito;
condanna
il
ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00,
per ciascun resistente, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese
l
/
condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di primo grado
e di quelle del giudizio di appello, che liquida, per ciascun grado, in €
6.300,00, di cui € 300,00 per esborsi, € 3.000,00, per diritti, ed €
3.000,00 per onorari, a favore di ciascun resistente. Ai sensi dell’art.
13, comma l
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 10.10.2017.
13
Corte di Casazione – copia non ufficiale
forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge;