Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4191 del 21/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4191 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 14024-2008 proposto da:
IMMOBILIARE ORCHIDEA S.S.,
in persona degli
Data pubblicazione: 21/02/2014
amministratori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso
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l’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERIO
RICCARDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
1
contro
GROSSO MARIA CLOTILDE
(c.f.
GRSMCL24T45L219U),
MARTINI LILIANA (C.F. MRTLLN26C60L2191),
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA 58, presso l’avvocato PETRINI MARCO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COSTA GUALTIERO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti-
avverso la sentenza n.
419/2007 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato PETRINI
MARCO che ha chiesto: cessazione della materia del
contendere;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso:
cessazione della materia del contendere.
,
2
Ritenuto
che la società Immobiliare Orchidea, in persona dei soci
amministratori Petrone Michele, Liana Garibaldi e Vescino
Mauro, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il
15 maggio 2008, avverso la sentenza della Corte di appello
di Genova, 2 aprile 2007, all’esito del giudizio
introdotto dinanzi al Tribunale di Imperia dai sig.ri
Grosso Maria Clotilde e Martini Liliana, i quali hanno
presentato controricorso;
che le controricorrenti hanno presentato una memoria cui è
allegata (a norma dell’art. 372 c.p.c.) copia del verbale
dell’assemblea della società Orchidea, svoltasi il 16
luglio 2011, nella quale i presenti, summenzionati
amministratori e “all’unanimità”, hanno deciso “di
abbandonare il ricorso e il successivo controricorso per
Cassazione… spese compensate tra le parti”; nel medesimo
verbale la società ha dichiarato di rinunciare al capo
della sentenza impugnata, da considerare “privo di
efficacia”, avente ad oggetto la declaratoria di nullità
della delibera impugnata (riguardante l’acquisto dei posti
auto); i presenti hanno dato atto che “è cessata ogni
materia del contendere” e i soci Grosso e Martini hanno
rinunciato ad ogni altra loro pretesa nei confronti della
società (ad eccezione del rimborso della tassa di
registro);
3
che, pertanto, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
P.Q.M.
La
Corte
dichiara
il
ricorso
inammissibile
per
sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.
Roma, 14 gennaio 2014.
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