Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4191 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4191 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 2234-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2012
contro

4012

VILLA MARIA RITA VLLMRT50A50E5070, domiciliata in
ROMA, PIAllA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentata

e

difesa

Data pubblicazione: 20/02/2013

dall’avvocato TRISCARI PIETRA, giusta delega in atti;
contraricorrente

avverso la sentenza n. 490/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/04/2008 R.G.N. 721/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

RG 2234-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, accoglieva il capo della domanda proposta da Villa Maria

oggetto la condanna di detto Ministero al pagamento delle differenze
retributive concernenti lo svolgimento delle superiori mansioni da lei
espletate per il periodo dal 16 agosto 1998 al 30 agosto 2002.
Rigettava,inoltre, la Corte territoriale l’altro capo della domanda
della Villa diretto ad ottenere la condanna del precitato Ministero al
risarcimento dei danni conseguenti al mancato assenso al trasferiment9
nell’ambito del perfezionamento della richiesta mobilità/ ad altro
settore della PA.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, premesso
che poteva considerarsi esercizio di mansioni superiori solo quello
concernente lo svolgimento in modo prevalente – sotto il profilo
qualitativo e quantitativo delle suddette mansioni – poneva a base del
decisum il rilievo fondante che nel periodo in questione la Villa aveva
espletato – come confermato anche dall’ordine di servizio, dal decreto
e dal provvedimento agli atti – mansioni di responsabile di settore,
nonché il ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro nella gestione
dell’Ufficio pensioni del CSA di Lecco e ciò in quanto il dirigente
dell’Ufficio, pur essendo presente in organigramma, non era stato mai
in servizio per tutto il richiamato periodo.

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Rita, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, avente ad

Avverso questa sentenza il Ministero in epigrafe ricorre in cassazione
sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

n.165 del 2001, viene formulato,

ex

art. 366 bis cpc, il seguente

quesito:”se l’art.52 del D.Lgs 165/2001 si interpreti nel senso che
si applica al caso del dipendente che abbia svolto mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore a quella di assunzione, per
obiettive esigenze di servizio, esclusivamente all’interno della stessa
amministrazione e non anche al dipendente comandato a prestare servizio
presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza il quale,
in tale seconda amministrazione, si trovi a svolgere mansioni superiori
a quelle corrispondenti alla sua qualifica di assunzione”.

Il motivo non è scrutinabile.
Invero secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora una
determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare
2

ex actis la veridicità

Con il primo motivo, deducendosi violazione dell’art. 52 del D.Lgs

di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa
(Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e
Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Nella specie la questione del “comando” di cui al motivo di censura in
esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il

del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha
dedotto siffatto tema.
Il motivo, pertanto, involgendo una questione da reputarsi allegata per
la prima solo in sede di legittimità, è inammissibile.

Con la seconda censura, denunciandosi violazione dell’art. 52 del D.Lgs
n.165 del 2001, viene posto,

ex art. 366 bis cit. cpc, il seguente

interpello:”se l’art.52 del D.Lgs 165/2001 si interpreti nel senso
che le maggiorazioni retributive connesse a mansioni superiori
espletate siano dovute solo nel caso in cui l’attribuzione dei compiti
propri della mansione superiore sia stata prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale e non già, come nel caso deciso
dal giudice di appello, anche in assenza di attribuzione della
responsabilità dei procedimenti connessi allo svolgimento delle
predette mansioni ed allorché l’esercizio delle funzioni del dipendente
sia sottoposto a direttive di funzionari che esercitano le stesse
mansioni delle quali il primo rivendichi il riconoscimento”.

La censura è infondata.

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ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza

Infatti il Ministero ricorrente non tiene conto che la Corte di Appello
riconosce l’espletamento delle superiori mansioni con riferimento a
provvedimenti della PA ( ordine di servizio, provvedimento e decreto)
in base ai quali desume che la Villa è stata nominata coordinatrice di
un gruppo di lavoro “svolgendo di fatto mansioni di responsabile del

il dirigente dell’ufficio, pur essendo presente in organigramma , non è
stato mai in servizio durante tale periodo”. Tanto la Corte del merito
rileva facendo propria 4kregula lurls

secondo la quale “si considera

svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni”.

Pertanto la Corte di Appello si è attenuta al principio di cui il
Ministero ricorrente allega la violazione.

Né il Ministero support

con specifici riferimenti istruttori?

l’affermazione secondo la quale la Villa avrebbe svolto le superiori
mansioni sotto la direttiva di funzionari che svolgevano le stesse
mansioni.

Con la terza critica, allegandosi violazione dell’art. 52 del D.Lgs
n.165 del 2001 e del CCNL comparto scuola, viene articolato,

ex art.

366 bis cit. cpc, il seguente quesito: “se l’art.52 del D.Lgs 165/2001
nella parte in cui richiede una comparazione tra le mansioni
effettivamente svolte e quelle proprie della qualifica immediatamente
superiore a quella dell’assunzione si interpreti nel senso che a tal

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settore nonché il ruolo di coordinatore dei gruppi di lavoro, in quanto

fine debba prendersi come riferimento della comparazione il coni
dell’amministrazione di provenienza del dipendente anziché quello
dell’amministrazione di destinazione, come ritenuto dai giudici di
seconde cure”.

Anche questa critica non è scrutinabile per le medesime ragioni di cui

in alcun modo trattata la questione della comparazione con il coni
dell’amministrazione di provenienza e non essendo specificato dal
Ministero l’avvenuta deduzione, dinanzi al giudice di appello, della
relativa questione.

Come tale, pertanto, la questione in parola deve considerarsi come
dedotta per la prima volta solo in sede di legittimità e, pertanto, va
ritenuta inammissibile.

Con il quarto motivo,deducendosi violazione dell’art. 112 cpc, si
chiede, ai sensi del richiamato art. 366 bis cpc: “se l’art. 112 cpc è
da interpretarsi nel senso che il giudice di appello non possa omettere
di pronunciarsi sugli elementi addotti dalla parte appellante a
sostegno di uno specifico capo d’impugnazione, anziché pronunciare su
tali motivi senza dar conto dei suddetti elementi”.

Il motivo non è accoglibile.

E’ principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, infatti,
che affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio
di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito

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al primo motivo del ricorso non risultando, nella sentenza impugnata,

fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente
apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state
riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per
cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione
specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei

giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività,
e, in secondo luogo, la decisività(Cass. S.U. 28 luglio 2005, n.15781).

Nella specie il Ministero ricorrente si è limitato a richiamare
genericamente “circostanze, dichiarazioni dei testi ed elementi
emergenti dagli atti di causa” di cui

alla memoria di costituzione,

senza precisare in cosa consistessero tali circostanze nonché il
contenuto delle richiamate dichiarazioni testimoniali e degli atti di
causa.

Non è consentito, quindi, a fronte di tale carenza, a questa Corte di
svolgere alcun sindacato circa la decisività della prospettata omessa
pronuncia.

Con la quinta censura, prospettandosi vizio di motivazione, si precisa
che il fatto controverso,

ex art. 366 bis cpc cit.: “è quello riferito

alla sussistenza dell’effettiva prova dello svolgimento delle supposte
mansioni superiori ad opera del ricorrente”.

La censura non è fondata.

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quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al

A

parte ogni rilievo circa l’avvenuto rispetto, nella formulazione

della censura in esame, dell’art. 366 bis cpc, sta di fatto che la
stessa è generica in quanto il Ministero pur richiamando dichiarazioni
testimoniali e documentazione varia in senso contrario al ritenuto
svolgimento di mansioni superiori, non specifica nulla in ordine a tali

di legittimità.

Del resto, come t già sottolineato, la sentenza impugnata è

sul

punto

adeguatamente motivata senza salti logici e fondata su precisa
documentazione in atti non contestata in alcun modo dal Ministero
ricorrente.

Con l’ultima critica, assumendosi violazione dell’art. 112 cpc, si
chiede: “se l’art. 112 cpc sia da interpretarsi nel senso che il
giudice di appello,

a fronte di una domanda di un dipendente comandato

presso amministrazione diversa da quella di provenienza ed avente ad
oggetto l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori alla
qualifica posseduta ai fini del riconoscimento della qualifica
superiore, fondata sull’esame delle mansioni previste dal CCNt del
comparto il dipendente apparteneva originariamente debba limitarsi a
valutare tali mansioni anziché procedere al riscontro tra mansioni
svolte e mansioni proprie della qualifica superiore con riguardo al
diverso CCNL del comparto cui appartiene l’amministrazione presso la

quale

il dipendente è stato comandato ed ha svolto le pretese

mansioni”.

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dichiarazioni e documenti, impedendo i n tal modo qualsiasi sindacato

La critica non è esaminabile.

Infatti con la stessa pur deducendosi l’omessa pronuncia sulla
questione del – comando” e della “comparazione al diverso CCNL – di cui
rispettivamente al primo ed al terzo motivo del ricorso, si omette del
tutto, come già 90.~SQo in occasione dell’esame di tali ultimi

siffatta questione è stata sottoposta al giudice di appello

Il ricorso in conclusione va respinto

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la

ricorrente al pagamento

delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 50,00 per
esborsi ed E.3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2012
Il Presidente

motivi, di precisare in quale atto processuale ed in quali termini

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