Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4190 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4190 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 27937-2016 proposto da:
PERNA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
TARANTO 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
TURCHETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO
GIMIGLIANO;
– ricorrente contro
INTESA SAN PAOLO SPA, COPPA MASSIMILIANO;

intimati

avverso la sentenza n. 782/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipaa del 20/12/2017 dal Consigliere Don. MARCO MARULLI.

Data pubblicazione: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Franco Perna chiede che sia cassata l’impugnata
sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, in esito al
giudizio d’appello che lo opponeva ad Intesa San Paolo e a
Massimiliano Coppa, ha disposto la compensazione integrale delle

poiché, sebbene nel vigore dell’art. 92 cod. proc. civ. conseguente alle
modifiche dettate dall’art. 2, comma 1, lett. a), 1. 28 dicembre 2005, n.
263, la compensazione potesse essere disposta in presenza di giusti
motivi da indicare esplicitamente nella motivazione, nella specie non
poteva ritenersi sufficiente in ragione della sua genericità il richiamo
operato «all’esito complessivo della lite».
Resiste il Coppa con controricorso. Non ha svolto attività la banca.
Memoria delle parti costituite ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, ove si abbia ragione di considerare la particolarità della vicenda
processuale oggetto di scrutinio — che, introdotta dall’azione del Perna,
volta a conseguire la condanna della Banca al pagamento dell’importo
recato da due assegni posti all’incasso dal Coppa, aveva visto la Banca
chiamare in causa il Coppa ed il Coppa chiedere, per il caso della
propria soccombenza, la condanna del Perna al pagamento dell’opera
professionale prestata in suo favore — ed i termini in cui, accogliendo le
pretese di ciascuna parte in danno dell’altra, era stata definita dal
giudice d’appello, la compensazione delle spese, motivata nella specie
con la formula sopra richiamata, come questa Corte ha già divisato in
Ric. 2016 n. 27937 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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spese processuali — sul rilievo che il decidente era incorso in errore

relazione ad una formulazione corrispondente — nell’occasione la
compensazione era stata motivata con riferimento «alle questioni
trattate» —, si sottrae alla sollevata censura mostrandosi in grado, in
relazione alle descritte circostanze del caso concreto, di assecondare,
anche nella prospettiva più rigorosa dettata dalle modifiche all’art. 92

delle spese del giudizio, che, anche dove si risolva nel disporne la
compensazione, risulti pur sempre sostanzialmente rispettosa del
principio della soccombenza (Cass., Sez. IV, 16/01/2015, n. 661)
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con il Coppa mentre
nulla è dovuto a questo titolo rispetto alla banca.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in favore di Coppa
Massimiliano in euro 3100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. An rea Scaldaferri
Ric. 2016 n. 27937 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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cod. proc. civ. dalla 1. 263/2005, le finalità di una regolamentazione

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