Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4190 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIIO Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18610-2012 proposto da:

B.M., (OMISSIS), V.C. (OMISSIS),

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo Studio Legale Associato

Lioi-Mirenghi-Orlando-Viti, rappresentate e difese dall’avvocato

LUIGI SCIALDONI;

– ricorrenti –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 692/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato LUIGI SCIALDONI, difensore delle ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – In parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sulle domande reciprocamente proposte da F.A. (parte attrice), da un lato, e da B.M., V.C. e V.A. (parte convenuta), dall’altro, rispettivamente proprietarie di fondi limitrofi, la Corte di Appello di Napoli statuì – per quanto qui ancora rileva – l’arretramento, fino alla distanza legale di metri dieci dal confine, del piano rialzato edificato da parte convenuta e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno in favore della F.; statuì ancora il rigetto della domanda con la quale parte convenuta aveva chiesto la condanna della F. alla demolizione del muro di cinta per la parte eccedente l’altezza di metri 3,00.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono B.M., V.C. e V.A. sulla base di sei motivi.

F.A., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che i ruderi esistenti nella proprietà F. e posti sul confine costituissero costruzioni idonee ai fini del computo delle distanze legali.

Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in armonia con la ratio dell’art. 873 c.c., il quale è dettato allo scopo di evitare la creazione di intercapedini dannose, nella nozione di costruzioni, rispetto alle quali il secondo costruttore può edificare o in aderenza o a distanza legale, debbono comprendersi le opere edilizie che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabiliti, emergano in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (Cass., Sez. U, n. 1961 del 09/07/1973); pertanto, la mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto (nella specie: rudere di un fabbricato) non esonera dall’osservanza, rispetto ad esso, delle distanze legali delle costruzioni (Cass. Sez. 2, n. 908 del 23/02/1978).

Non è dubbio, pertanto, che i convenuti avrebbero dovuto rispettare la distanza legale dal rudere di parte attrice, avendo i giudici di merito accertato che tale rudere aveva tutte le caratteristiche di una costruzione tale da dar luogo, con la frontistante costruzione dei convenuti, ad una intercapedine dannosa. La motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 13-14) risulta esente da vizi logici e giuridici e rimane pertanto insindacabile in sede di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attrice F. fosse preveniente e non prevenuta, nonostante che parte convenuta avesse edificato nel 1975 e la F. avesse ricostruito il suo rudere solo successivamente.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato che il rudere, costituente costruzione, è precedente alla costruzione dei convenuti. Non rileva poi il fatto che la F. abbia successivamente deciso di provvedere alla ricostruzione del detto rudere.

3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che dinanzi al piano rialzato di cui è stata ordinata la demolizione vi fosse il fronteggiante edificio della F., mentre invece tale ultimo edificio si troverebbe ad una quota inferiore rispetto al piano rialzato di parte convenuta.

La censura è inammissibile, sia perchè non risulta essere stata proposta dai ricorrenti come motivo di appello, sia perchè sottopone alla Corte una questione di fatto (posizione degli edifici e loro quote) inammissibile in sede di legittimità.

4. – Col quarto motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda con la quale parte convenuta aveva chiesto la condanna della F. alla demolizione della parte del muro di cinta (quella eccedente l’altezza di metri 3,00) che era stato rialzato dall’attrice.

Anche questo motivo non è fondato.

La Corte di Appello ha spiegato che non vi è prova dell’altezza originaria del muro e del fatto che esso sia stato rialzato dalla F. nel 1985 come dedotto dai convenuti. La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

5. – Col quinto motivo, si deduce ancora la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8720 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato condanna al risarcimento dei danni in assenza di violazione delle distanze legali e in assenza di prova del danno.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha accertato che i convenuti non hanno osservato le distanze legali nelle costruzioni; il danno, d’altra parte, deve ritenersi in re ipsa.

Sul punto, va ricordato il principio, dettato da questa Corte, secondo cui, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. (Sez. 2, n. 25475 del 16/12/2010; Sez. 2, n. 11196 del 07/05/2010).

6. – Col sesto motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ordinato l’arretramento del piano rialzato su cui poggia il primo piano, ritenuto – quest’ultimo – legittimo.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto alla dedotta violazione di norme di diritto, il motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti precisato quali norme sarebbero state violate, nè potendosi tali norme desumere dal complesso della censura.

Quanto alla eseguibilità della condanna, il motivo è infondato, trattandosi di questione che non riguarda il processo di cognizione e che va risolta in sede di esecuzione.

Sul punto, va ricordato che, in tema di esecuzione forzata in forma specifica, il titolo esecutivo indica il risultato perseguito, mentre è l’ordinanza ex art. 612 c.p.c. che deve stabilire le modalità di ottenimento del medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 18/03/2003); nel caso di demolizione parziale di un fabbricato a distanza inferiore a quella legale, il proprietario della costruzione da demolire potrà – se del caso – contestare il progetto di demolizione, redatto dal tecnico nominato dal giudice, ove tale progetto sia inidoneo a risolvere i problemi connessi alla demolizione senza incidere sulle parti non oggetto di demolizione, proponendo apposita opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 5897 del 19/11/1984).

7. – In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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