Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 419 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/01/2017),  n. 419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13167 del ruolo generale dell’anno

2014 proposto da:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AI

CONTRATTI N. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Rappresentante Generale per l’Italia, A.N.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avvocati Lorenzo Romanelli (C.F.: RMNLNZ73L02H501P) e Daniele De

Benedetti (C.F.: DBNDNL63H27L219Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

IL NOTTURNO di M.L. & C. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)),

in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore,

M.L. rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dagli avvocati Maurizio Pezone (C.F.:

PZNMRZ65L24E716E), Antonio Pezone (C.F.: PZNNTN62D03F839L) e Barbara

Boccia (C.F.: BCCBBR69654F839K);

– controricorrente –

POSTETUTELA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

M.P. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Elio Blasio (C.F.: BLSLEI57L08D615W);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

6465/2013, depositata in data 29 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Daniele De Benedetti, per la parte ricorrente;

l’avvocato Vincenzo Mozzi, per delega dell’avvocato Maurizio Pezone,

per la società controricorrente Il Notturno S.a.s.;

l’avvocato Diego Grimaldi, per delega dell’avvocato Elio Blasio, per

la società controricorrente Postetutela S.p.A.;

il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Securipost S.p.A. (oggi Postetutela S.p.A.) agì in giudizio nei confronti della S.a.s. “Il Notturno” per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sottrazione di propri valori ad essa affidati per il trasporto. La convenuta chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Lloyd’s di Londra.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile quella proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto anche la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti dei Lloyd’s.

Ricorre la Rappresentante Generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s assuntori del rischio, sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi Il Notturno S.a.s. e Postetutela S.p.A..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione degli artt. 112, 115, 157, 164, 167, 178, 269, 272 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il motivo è infondato.

Risulta assorbente, in proposito, il principio di diritto correttamente applicato nella fattispecie concreta dalla corte di merito, per cui il terzo chiamato difetta di interesse ad eccepire l’irregolarità della propria chiamata in giudizio per motivi dipendenti dalla corretta instaurazione del rapporto processuale originario, cui esso è estraneo (cfr. Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013, Rv. 626174: “il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepire l’irritualità della stessa per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 269 c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio”).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2943 e 2951 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è infondato.

La corte di merito non ha ritenuto interrotta la prescrizione sulla base di un atto privo dei necessari caratteri formali della costituzione in mora, in violazione dell’art. 2943 c.c., come assume parte ricorrente.

Al contrario, valutando tutti gli elementi di prova acquisiti agli atti, ha ritenuto, in fatto, che la società danneggiata aveva effettivamente provveduto a costituire validamente in mora la originaria convenuta, in tal modo interrompendo la prescrizione del suo diritto nei confronti della stessa (prescrizione del resto da quest’ultima neanche eccepita), sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo certamente consentito nella fattispecie, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte (cfr., ad es., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17018 del 23/06/2008, Rv. 604039: “la prova della avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora”; conf.: Sez. L, Sentenza n. 7181 del 06/08/1996, Rv. 498980; Sez. 3, Sentenza n. 729 del 06/02/1989, Rv. 461770; Sez. L, Sentenza n. 3886 del 18/06/1980, Rv. 407764).

Si tratta di un accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede, in quanto sostenuto da motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria.

Parte ricorrente, sotto tale profilo, pretende in realtà di ottenere un nuovo accertamento in fatto sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 115 c.p.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″.

Il motivo è fondato.

Esso ha ad oggetto il rigetto dell’eccezione di difetto di copertura assicurativa per violazione dell’art. 9 delle condizioni generali di contratto (il quale prevede testualmente: “è condizione essenziale per l’operatività del presente contratto che l’assicurato rispetti in ogni momento tutte le norme e le procedure operative impartite dalle autorità competenti”).

La corte di appello ha ritenuto la questione assorbita in virtù del disposto della clausola contrattuale che prevede il risarcimento a primo rischio assoluto fino a Euro 1.550.000 per sinistro e per singolo furgone blindato con tre guardie giurate a bordo (essendo nella specie pacifica la presenza di tale numero di guardie giurate a bordo del furgone rapinato).

I giudici di merito si sono però limitati a prendere in considerazione, isolatamente, la sola clausola contrattuale avente ad oggetto i massimali di polizza, senza considerare l’intero contenuto del contratto, ed in particolare senza porre la suddetta clausola in correlazione con l’invocato art. 9 delle condizioni generali di contratto, che imponeva in ogni caso all’assicurata il rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti nei trasporti di valori, come condizione essenziale ai fini dell’operatività della polizza.

E ciò sebbene le suddette condizioni generali fossero addirittura espressamente richiamate nella stessa clausola relativa ai massimali (la quale espressamente prevede: “Gli Assicuratori sulla base delle Condizioni tutte del presente contratto assicurano a primo rischio assoluto…”).

In tal modo è stata certamente violata la prescrizione di cui all’art. 1363 c.c., che impone di interpretare le clausole contrattuali “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto.

Il giudice del rinvio provvederà ad interpretare correttamente le clausole in questione, in base ad una lettura congiunta di esse e nel senso risultante dal complesso del contratto, in conformità alla disposizione sopra richiamata.

Laddove l’operazione interpretativa in tal modo condotta porti a stabilire, ai fini della operatività della copertura assicurativa, la effettiva rilevanza del rispetto da parte dell’assicurata delle prescrizioni dell’autorità nel trasporto dei valori, sulla base della previsione contenuta nelle condizioni generali, provvederà poi ad accertare se nella specie tali prescrizioni siano state effettivamente rispettate (come sostiene la società assicurata) o violate (come assume la ricorrente).

4. I primi due motivi di ricorso sono rigettati.

E’ accolto il terzo motivo, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta i primi due motivi del ricorso; accoglie il terzo e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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