Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 419 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 419 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19020-2011 proposto da:
EFFEGI DI MAURIG NICOLA & C. SAS 00227930302, in persona
del legale rappresentante MAURIG NICOLA
MRGNCL70E13C758A, il quale agisce anche personalmente in qualità
di socio e per MAURIG ROBERTO MRGRRT42P11H906W, socio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso
lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARIO NUSSI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 10/01/2014

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricon-ente

avverso la sentenza n. 12/07/2011 della COMMISSIONE

depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La società Effegi di Maurig Nicola e C. sas e i soci Roberto e Nicola Maurig ricorrono
contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Friuli, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto i ricorsi
dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento che avevano rettificato i redditi della
società – e, per trasparenza ex art. 5 TUIR, dei soci – per l’anno 2000.
Il ricorso si fonda su tre motivi riferiti, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 56 D.Lgs.
546/92 e dell’effetto d’evolutivo del giudizio di appello, all’omessa o insufficiente motivazione
circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ed alla violazione dell’articolo 2697 c.c.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il primo motivo – con cui ricorrenti censurano la sentenza gravata perché, rilevata la mancata
costituzione dei contribuenti nel giudizio d’appello, avrebbe omesso qualsivoglia analisi dei
motivi di ricorso già proposti in primo grado – va giudicato infondato, perché la Commissione
Tributaria Regionale non ha basato l’ accoglimento dell’appello sulla mera circostanza della
contumacia dei contribuenti nel giudizio di secondo grado, bensì sulla valutazione di
infondatezza nel merito del ricorso introduttivo dei medesimi contribuenti.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro intima
connessione, appaiono invece fondati.
Con tali motivi i ricorrenti in sostanza lamentano che la Commissione Tributaria Regionale
abbia rigettato il loro ricorso senza motivare in ordine alle ragioni che l’ hanno indotta a
ritenere fondata la pretesa dell’Ufficio, ma limitandosi ad affermare l’insufficienza e
l’inadeguatezza della documentazione prodotta dai contribuenti per dimostrare l’infondatezza
di tale pretesa.

Ric. 2011 n. 19020 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 22/11/2010,

In effetti dalla lettura della parte propriamente motiva della sentenza gravata (dal sestultimo
rigo di pagina 3 al dodicesimo rigo di pagina 4) si rileva che la Commissione Tributaria
Regionale ha giudicato la documentazione offerta dal contribuenti per contrastare la pretesa
dell’Ufficio insufficiente (per la mancanza degli estratti della contabilità) ed inadeguata
(perché le voci le descrizioni di materiali non sarebbero “sempre chiare a validare le
conclusioni dei ricorrenti”); ma non ha spiegato per quale ragione la suddetta pretesa debba
considerarsi fondata. In altri termini, il giudice di merito non ha spiegato quali siano gli

argomenti e tali prove debbano ritenersi sufficienti per sorreggere l’accertamento e perché
sarebbero errate le argomentazioni critiche al riguardo svolte nella sentenza di primo grado e
trascritte a pagina 17 (con riferimento al primo dei due rilievi dell’avviso di accertamento) ed a
pagina 18 (con riferimento al secondo dei due rilievi dell’avviso di accertamento) del ricorso
per cassazione.
Si propone quindi l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione con
rinvio della sentenza gravata.»;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Friuli, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

argomenti e le prove prodotte dall’Ufficio a fondamento della propria pretesa, perché tali

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