Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4189 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9279/2005 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO

49, presso lo studio dell’avvocato CONDOLEO Rocco Bruno, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

B.D.E., B.M.I., C.M.

V., S.M., D.B.R., D.L.,

B.G., B.M.L.;

– intimati –

sul ricorso 12570/2005 proposto da:

B.G., S.M., C.M.V.,

B.M.L., B.M.I., B.D.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIANFRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BATTAGLIA MARCO giusta

delega a margine del controricorso;

– ricorrenti –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 468/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 28/01/2004, depositata il 02/03/2004;

R.G.N. 7003/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi l’Avvocati Gianfrancesco FIDONE e Marco BATTAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi

i ricorsi.

 

Fatto

IN FATTO

Adito da S.G. perchè fosse accertata, nei confronti dei proprietari, l’esistenza di un rapporto di locazione commerciale con cessione di azienda di un immobile inizialmente affittato a tal L.V., poi ad R.A., poi ancora all’esponente (il quale lo aveva nuovamente affittato al L.), il giudice di primo grado rigettò la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, lo condannò all’immediato rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento del danno (il giudizio di primo grado era stato riunito ad altro procedimento, instaurato sempre dallo S. nei confronti del L., all’esito del quale il pretore di Roma aveva accolto la domanda condannando il L. – nella qualità di originario affittuario – al rilascio dell’immobile in favore dello S. – che, intrapreso procedimento esecutivo per il rilascio, veniva immesso nel possesso del locale -, e in conseguenza del quale i proprietari avevano a loro volta proposto opposizione di terzo, per sentir dichiarare priva di valido titolo l’occupazione dell’immobile da parte dello S.).

L’impugnazione proposta da quest’ultimo fu rigettata dalla corte di appello di Roma.

La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte da S. G. con ricorso sorretto da 2 motivi.

Resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale, i proprietari dell’immobile.

Diritto

IN DIRITTO

I ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Essi sono entrambi infondati.

Infondato è il ricorso principale, che lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norma di diritto della difesa (peraltro non indicata,) per legittimo impedimento del difensore in violazione della normativa vigente, e, con il secondo motivo, denuncia il vizio di insufficiente ed erronea motivazione su di un punto decisivo della controversia: da un canto, difatti, quanto alla doglianza relativa alla declaratoria di decadenza dal diritto di espletamento della prova testimoniale si come sancita dal giudice di primo grado, essa risulta puntualmente esaminata dalla corte territoriale (ff. 8-9 della sentenza impugnata) che, con motivazione esente da vizi logico-giuridici (fondata, tra l’altro, sulla ritenuta inconferenza dei dedotti capitoli di prova), ha adottato una decisione di rito del tutto insindacabile in sede di legittimità, essendo principio di diritto affatto consolidato quello secondo il quale spetta esclusivamente al giudice del merito in base al disposto dell’art. 208 cod. proc. civ. e art. 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata citazione degli stessi, esulando dai poteri della corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (Cass. 7865/00; 5119/1990; 2036/80 ex multis); dall’altro, con riferimento alla (pretesa) omessa valutazione del contenuto di una sentenza penale emessa contro il L., la doglianza è palesemente inammissibile per patente difetto di autosufficienza, non specificando in alcun modo il ricorrente la rilevanza, in seno al presente giudizio, del provvedimento de quo, del quale viene omesso qualsiasi riferimento contenutistico che possa consentire (in ipotesi) a questa corte di esaminare la bontà dell’assunto difensivo.

Del pari infondati risultano i motivi che sorreggono il ricorso incidentale, il primo (che lamenta una deficiente valutazione del danno subito dai proprietari) perchè esso postula un riesame del merito della causa del tutto precluso a questa corte di legittimità, il secondo perchè non si ravvisano gli estremi per procedere ad una condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., in considerazione, tra l’altro, dell’esistenza di un provvedimento giurisdizionale (la sopra citata sentenza del pretore di Roma) che lo legittimava a rientrare in possesso del bene oggetto di controversia.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della reciproca soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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