Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4189 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4189 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 26670 -2016 proposto da:
SARACENO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDON1, 4, presso lo studio dell ‘ avvocato PAOLO
í_MALDARI, rappresentato

e

difeso dagli avvocati GILTSEPP1

VERDIRAME, ANTONIO VERDIRAME;

– ricorrente contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2,
presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO CARLO GRILLO, che la
rappresenta e difende;

– controricorren te avverso la sentenza n. 144/2016 della CORTE D ‘APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 23/05/2016;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Giovanni Saraceno chiede che sia cassata
l’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Reggio

che, pur dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi in relazione al rapporto di conto
corrente che il ricorrente intratteneva con Banca Intesa, ne aveva
tuttavia respinto la domanda intesa alla ripetizione di quanto
illegittimamente riscosso per difetto di prova — sul rilievo 1) che nella
specie era stato violato l’art. 112 cod. proc. civ.; 2) la motivazione
adottata dal decidente era solo apparente; 3) che era stato omesso
l’esame di un fatto decisivo rappresentato dalle movimentazioni
bancarie registrate sul conto e dal tasso di interesse passivo applicato e
documentato dagli estratti conto.
Al ricorso resiste parte intimata con controricorso.
Memoria di parte ricorrente ex art. 380-bisl cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Osservato più generalmente, che «il ricorso per cassazione non
introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera
ingiustizia della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n.
7931) e che esso non è perciò azionabile quando «vi sia difformità
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e
sul significato attribuiti agli elementi delibati» (Cass., Sez. U.,

Ric. 2016 n. 26670 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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Calabria, rigettandone l’appello, ha confeimato la decisione di primo

25/10/2013, n. 24148), nella specie nessuno dei segnalati vizi
decisionali risulta meritevole di condivisione.
3. Più in dettaglio, inammissibile è il motivo sub 1), posto invero che il
vizio denunciato «ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione
su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni

volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in
genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in
conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di
accoglimento o di rigetto» (Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7653), di
talché esso non è ravvisabile quando la pronuncia impugnata, lungi
dall’incorrere nella violazione del principio richiamato dalla norma
rubricata, pronunci solo in modo insoddisfacente per la parte
soccombente.
Inammissibile è, ancora, il motivo sub 2), atteso che, consistendo il
vizio denunciato nell’omessa indicazione da parte del decidente degli
«elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi
senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal
modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento» (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), l’impugnata
sentenza è assistita da congrua ed adeguata motivazione sviluppata dal
decidente attraverso un itinerario argomentativo in grado di lumeggiare
le ragioni del suo convincimento ed insieme la coerenza del processo
logico seguito.
Inammissibile è, infine, il motivo sub 3), essendo esso inteso a
denunciare, al di fuori dell’area di attuale deducibilità del vizio
motivazionale, non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, nel senso che alla locuzione “fatto” ascrive il diritto vivente
Ric. 2016 n. 26670 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una

(Cass., Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802), ma solo una discorde
valutazione degli esiti probatori fatti segnare dal processo, confutando
il ricorrente l’essenzialità ai fini dell’accoglimento della domanda dei
“riassunti scalari”, ravvisata viceversa dal decidente sul presupposto
«dell’insufficienza quantitativa e soprattutto contenutistica degli estratti

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte intimata in euro 3600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al
15°/0 per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI I sezione civile

il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. Andrea Scaldaferri

Funzionario Giudizio
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conto prodotti agli atti».

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