Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4189 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4189 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 23031-2008 proposto da:
PANSICA

VINCENZO,

PNSVCN48E15B602Y),

PANZICA

ANTONIO PNZNTN53A01B602N), anche nella qualità di
contitolari e legali rappresentanti della ditta
F.LLI PANZICA S.D.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
2014
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CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DI
MICELI SALVATORE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –

4

Data pubblicazione: 21/02/2014

contro

MONTALBANO

AGOSTINO

(c.f.

mntgtn50b18f126d),

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14,
presso l’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BARBERA GIUSEPPE, giusta

– controricorrente –

avverso la sentenza n.

132/2008 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/01/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CIOCIOLA
ROBERTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

procura a margine del controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza depositata il 13.2.2008, oggetto della
presente impugnazione, la Corte d’Appello di Palermo ha
dichiarato in parte inammissibili e in parte ha rigettato
i motivi di appello proposti da Pansica Vincenzo e

Panzica Antonio avverso sentenza del Tribunale di Marsala
del 49.11.2004, dichiarante la falsità della scrittura
privata del 12.8.1986, in cui sarebbe stata convenuta la
misura del compenso per le prestazioni professionali
svolte dall’ing. Montalbano a favore della società di
fatto Panzica. La querela di falso era stata proposta in
via incidentale nel grado di appello della causa per il
pagamento delle competenze professionali iniziata dal
professionista contro la F.11i Panzica s.d.f., in cui la
convenuta

aveva

prodotto

la

scrittura

a

prova

dell’ammontare del compenso, e in cui la procedura di
verificazione, richiesta da Pansica e Panzica per il
disconoscimento della stessa da parte del Montalbano,
aveva condotto al riconoscimento della veridicità del
documento. La causa principale era sospesa in attesa
della definizione del giudizio relativo alla querela di
falso.
2.

Contro questa sentenza, che, in particolare, ha

ritenuto inammissibile il motivo d’appello inerente la
sussistenza dei presupposti necessari a proporre la
querela, siccome estraneo al thema decidendum della causa
sul

falso i

che

ha

per

oggetto

esclusivamente
3

l’accertamento della falsità o meno della scrittura
privata (tanto che sull’ammissibilità dell’azione si era
pronunciato il giudice della causa principale), hanno
proposto ricorso per cassazione Pansica Vincenzo e
Panzica Antonio affidato a due motivi, resistiti da

controricorso dell’intimato Montalbano Agostino,
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, Pansica Vincenzo e
Panzica Antonio, denunciando violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in primo luogo
dell’art. 221 c.p.c.,
censurano la sentenza impugnata perché la querela di
falso non è ammessa se proposta al solo scopo di
neutralizzare il risultato della verificata autenticità
della sottoscrizione, tanto più che la causa in cui si
svolge la verificazione di quella scrittura è ancora in
corso, in grado di appello.
Con il secondo motivo di ricorso, Pansica Vincenzo e
Panzica Antonio, denunciando
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
fatto controverso e decisivo, censuralo la sentenza
impugnata per aver ritenuto inammissibile il motivo con
cui, censurando la sentenza di primo grado che aveva
recepito le conclusioni del collegio peritale nel senso
della falsità della scrittura, si erano riportati
integralmente alle osservazioni formulate dal proprio
4

c.t.p. senza sviluppare proprie argomentazioni critiche
.

nei confronti della sentenza: gli appellanti avevano con
precisione richiamato la c.t.p.

ritenendo inutile

.

ricopiare il testo della relazione. Inoltre la Corte
d’appello non aveva ritenuto decisiva la circostanza che

sulla scrittura comparisse il timbro dell’ing.
Montalbano, perché facilmente riproducibile, e aveva dato
rilievo alla circostanza della mancata evocazione della
scrittura, da parte dei ricorrenti, non appena essi
ricevettero l’intimazione di pagamento, rispondendo ciò
ad una strategia difensiva.
2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, esso è rivolto non a censurare la
decisione del giudice, che ritiene l’inammissibilità del
motivo di appello, vertente su questione che non
apparterrebbe al

thema decidendum

della causa sulla

falsità, bensì a sostenere nel merito lo stesso motivo,
ovvero della inammissibilità della querela di falso in
pendenza del procedimento di verificazione della
scrittura privata.
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di
censure prive di specifiche attinenze al

decisum

della

sentenza impugnata è assimilabile alla mancata
enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4
c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso,
rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7.11.2005, n. 21490;
26.3.2010, n. 7375), e l’eventuale fondatezza delle
5

ragioni dedotte è irrilevante, non essendo state
.

censurate quelle poste a fondamento della decisione
(Cass. 24.5.1976 n. 1870; 6.7.1973, n. 1913).

41

3. Il secondo motivo enuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e

decisivo: si appunta su vari capi della sentenza in cui
la Corte d’appello si sofferma su singole circostanze di
fatto, che comunque dichiara ininfluenti alla luce delle
risultanze della c.t.u. sul documento, e propone una
propria valutazione delle risultanze probatorie che li
riguardano. A parte la dubbia censurabilità sulla
valutazione delle prove, operata dal giudice di merito,
l’aspetto che preliminarmente risalta, è che i ricorrenti
non abbiano concluso le proprie critiche al ragionamento
..- della Corte d’appello, contenute nel secondo motivo, con
una esposizione riassuntiva. In tema di formulazione dei
motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2.2.2006
n. 40 ed impugnati per vizio di motivazione, poiché
secondo l’art. 366-bis c.p.c., nel caso previsto
dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la renda inidonea a giustificare la
.

decisione, la relativa censura deve contenere ‘, un momento
6

di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass.
1.10.2007, n. 20603; 8.3.2013, n. 5858).

ricorrenti alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna
parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in
euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10.1.2014

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei

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