Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4189 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 19/02/2020), n.4189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15790-2017 proposto da:

TRENITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1,

presso lo studio dell’Avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e

difeso dagli Avvocati ANDREA UBERTI e PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

C.M., e M.L., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli Avvocati NYRANNE MOSHI, DANIELA

PALMIERI, e IVAN ASSAEL;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1707/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2016 R.G.N. 1511/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 1707 del 2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede in data 17.4.2014 con la quale erano state accolte le domande proposte dai dipendenti C.M. e M.L. nei confronti di Trenitalia spa dirette all’accertamento del loro diritto alla percezione delle indennità previste dall’accordo del 23.6.2005 per il personale della manutenzione dei rotabili, già percepita per il periodo luglio 2005 – ottobre 2009; con la stessa pronuncia era stata, altresì, respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla società volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo della suddetta indennità sino al mese di ottobre 2009.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) le clausole contrattuali, interpretate secondo il criterio letterale, non lasciavano spazio alla tesi propugnata dalla società che l’indennità in questione spettasse solo al personale che operava sui binari e non anche al personale inserito nel ciclo produttivo, come appunto i magazzinieri quali erano i ricorrenti; b) non era facilmente accettabile l’idea che una società come Trenitalia spa, per ben 4 anni, corrispondesse un compenso ai dipendenti per mero errore; c) dal tenore letterale della disposizione si rilevava che il requisito dell’espletamento delle 78 notti era richiesto solo in via teorica; d) comunque l’eccezione, sollevata dalla società, su tale profilo era tardiva ed era stato rispettato il riparto degli oneri probatori.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia spa affidato a si motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

4. Il PG non ha rassegnato richieste scritte.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e ss, nonchè dell’art. 414 c.p.c. e ss, con riferimento all’Accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere male applicato la Corte territoriale il principio dell’onere della prova in quanto i ricorrenti, in prime cure, nulla avevano dedotto sullo svolgimento delle 78 notti; senza precisare, quindi, su un fatto costitutivo della domanda e, a fronte della riconvenzionale della società, essi tardivamente avevano introdotto il tema dello svolgimento, prima mai allegato, e incorrendo, conseguentemente, in un inammissibile ampliamento della domanda; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 414,115 e 116 c.p.c., e dell’art. 429 c.p.c., con riferimento alle allegazioni presenti in atti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3 perchè, anche a volere ritenere ammissibile l’allegazione ardiva del fatto costitutivo relativo all’inserimento dei turni che “sviluppavano teoricamente su base annua almeno 78 notti” era mancata comunque la prova di tale fatto; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1364 c.c., con riferimento all’Accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente la Corte territoriale, facendo riferimento al solo significato letterale del testo da interpretare, dato alla parola “manutenzione” e alla espressione “… personale della manutenzione dei rotabili…” un significato diverso e più ampio di quello proprio della lingua italiana; 4) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte di merito esaminato la natura non manutentiva delle mansioni dei lavoratori che svolgono esclusivamente attività di ufficio come addetti al sistema informatico RSMS; 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss, con riferimento all’accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere considerato i giudici di seconde cure che l’emolumento in questione era collegato ad indennizzare i disagi esistenti solo per coloro che avevano turno aziendali in officina e non in ufficio essendo previsti, per tale ultima attività, indennizzi con altre voci specifiche, così avvalorando una duplicazione di voci retributive; 6) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non essere stata ben compresa la sussistenza di un errore gestionale compiuto dalla società terza (Ferservizi) che gestiva le buste-paga dei dipendenti, ignorando senza idonea motivazione le prove offerte da Trenitalia spa.

2. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica devono essere esaminati dapprima il terzo ed il quinto motivo del ricorso, che riguardano l’interpretazione della disposizione dell’Accordo Sindacale Aziendale del 23.6.2005 relativamente al significato da dare alla espressione “…personale della manutenzione dei rotabili…” nonchè alla individuazione dell’ambito applicativo della clausola contrattuale tale da includere anche il personale che svolge esclusivamente attività di ufficio e di supporto al personale tecnico-operativo addetto alla manutenzione.

3. Invero, rileva il Collegio che solo un’operazione esegetica, correttamente eseguita, sulle suddette questioni, possa costituire il presupposto per la giusta verifica dei rispettivi oneri di allegazione e di prova, incombenti sulle parti, in base al principio di circolarità degli stessi (cfr. Cass. n. 11353 del 17.6.2004).

4. Per completezza, giova precisare che per gli accordi aziendali (quali quelli in controversia), dopo la modifica del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 che concerne esclusivamente il livello nazionale della normativa collettiva, il tradizionale sindacato di legittimità può spiegarsi sulla loro interpretazione riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo antecedente alla novella del 2012) ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss, ai sensi della disposizione citata: sindacato ampiamente ed ammissibilmente sollecitato dai motivi di ricorso per cassazione in esame, con i quali non ci si limita a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ma si prospetta, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale anche in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima.

5. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’interpretazione estensiva della espressione “personale della manutenzione dei rotabili”, adottata dalla Corte territoriale e fondata esclusivamente sul criterio letterale, non appare corretta sia per vizi intrinseci sia per carenza comparativa dell’operazione ermeneutica.

6. In primo luogo, deve rilevarsi che non si verte in una ipotesi in cui la chiarezza della comune intenzione delle parti sia evidente (principio “in claris non fit interpretatio”) e renda superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo dell’accordo, perchè l’inclusione nell’ambito della formula “personale della manutenzione dei rotabili” anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino non può ritenersi pacifico, in assenza di una espressa specificazione al riguardo.

7. Di ciò la Corte territoriale non ha dato conto e, pertanto, il risultato certo ed immediato che ne ha desunto dalla espressione letterale adoperata, tale da assorbire ed esaurire ogni altro criterio di interpretazione, non è stato oggetto di una disamina in cui sono state chiarite, in maniera esplicita, le ragioni per cui la clausola non appariva ambigua o comunque insufficiente (in termini Cass. n. 707/1987).

8. In secondo luogo, poi, va sottolineato che il principio “in claris non fiti interpretatio” non trova applicazione nel caso in cui il testo sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 25840 del 9.12.2014).

9. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha svolto tale indagine, attraverso una comparazione complessiva ed una interpretazione delle clausole dell’accordo e di quelle della contrattazione collettiva, le une per mezzo delle altre, onde verificare se al personale addetto in ufficio o in magazzino, di supporto a quello addetto alla manutenzione dei rotabili, fossero effettivamente riconosciute altre voci retributive o indennità incompatibili con l’emolumento di cui è processo, come sostenuto dalla società nei gradi di merito.

10. La carenza intrinseca e coordinata dell’attività esegetica del dato letterale, operata dalla Corte di merito, induce a ritenere, quindi, fondate le censure dei motivi scrutinati, assorbita la trattazione degli altri connessi logicamente e giuridicamente ai suddetti come sopra precisato.

11. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle direttive sopra menzionate.

12. I giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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