Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4189 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35822/2019 proposto da:

M.H., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba

Tortolini 30, presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Placidi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nazzarena Zorzella;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, domiciliato ex lege in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è

difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.H., proveniente dal Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che il (OMISSIS) mentre si recava con il suo taxi in (OMISSIS), al villaggio di (OMISSIS), per la preghiera del venerdì, investì ed uccise due bambini appena usciti da scuola. Aggredito dai passanti fuggì in un villaggio vicino espatriando in Senegal. Informato di essere ricercato dalla polizia e dai parenti delle vittime, fuggì, giungendo in Italia il 22 febbraio del 2016. Precisò altresì che le vittime apparteneva all’etnia (OMISSIS) dominante nel paese.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento M.H. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bologna, che, con Decreto n. 5134/2019 del 28 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

inattendibili le dichiarazioni del richiedente asilo. In particolare ha osservato che il richiedente non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda avendo reso dichiarazioni generiche e non dettagliate tanto a proposito dell’incidente quanto sugli eventi successivi. Altrettanto il Tribunale riteneva circa la pendenza del procedimento penale considerata la presenza nel territorio della sorella con la quale aveva mantenuto contatti costanti nonché circa lo sviluppo dell’aggressione;

infondata la domanda di protezione sussidiaria stante l’inverosimiglianza del racconto nonché l’inesistenza di un conflitto armato generalizzato nel paese di provenienza;

infondata la domanda di protezione umanitaria per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da M.H. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 99,112 c.p.c., art. 2097 c.c., D.L. n. 13 del 2017, art. 3, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 e 35. Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe nulla essendo stata pronunciata in sede collegiale e non monocratica e ciò avendo il Tribunale ingiustamente esteso la sua cognizione ad una non proposta domanda di protezione internazionale laddove, invece, la domanda del ricorrente riguardava soltanto la protezione umanitaria. Il ricorrente ravvisa nell’ingiusto ampliamento del decisum anche un violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (da protezione umanitaria a protezione internazionale).

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe meritevole di essere annullata perché il giudice di merito avrebbe ritenuto le dichiarazioni relative alla dinamica dell’incidente generiche; per aver ritenuto non plausibile il racconto circa le modalità di fuga dalla folla che intendeva linciarlo, benché questo fosse dettagliato; per non aver il ricorrente conoscenza circa lo stato del procedimento penale senza considerare che i congiunti rimasti nel paese d’origine non erano stati in grado di dargli notizie; per aver ritenuto irrilevante la tempestiva presentazione della domanda di protezione. Infine il ricorrente sostiene che ingiustamente il Tribunale non avrebbe considerato il rischio di violazione dei diritti umani cui sarebbe stato esposto in caso di impugnato tenuto conto elle informazioni ritraibili da alcuni articoli sulla situazione in Gambia e ciò sia per quanto riguarda il contrasto tra ernie che per ciò che concerne i rischi connessi all’eventuale carcerazione.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

5.1. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47, della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 13/2022).

5.2. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

6. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 8 novembre 2021, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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