Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4188 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
NAPOLI, con provvedimento n. R.G. 4255/04 dell’1.4.09, nel
procedimento pendente fra:
CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);
TECNO LIFT SNC;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO
VITTORIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 1 aprile 2009, ha proposto ricorso istanza di regolamento di competenza d’ufficio nella controversia pendente fra il Condominio via (OMISSIS) e la Tecno Lift s.n.c.. Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.
2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile.
L’ordinanza di elevazione del conflitto e’ stata pronunciata in udienza. Nel verbale si da atto della comparizione dei difensori e, quindi, il successivo provvedimento, adottato dal G.O.T. incaricato della trattazione, ha il seguente tenore: rimette gli atti alla Corte di Cassazione per il regolamento di competenza segue una parola illeggibile.
Il detto provvedimento non contiene alcuna esposizione del fatto sostanziale e processuale sia pure minima e nemmeno indica le ragioni di elevazione del conflitto.
Vengono, pertanto, in rilievo, per giustificare la declaratoria di inammissibilita’ i seguenti principi di diritto:
L’art. 47 c.p.c., comma 4, dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall’art. 134 c.p.c., che prevede, pero’, la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest’ultimo requisito, pero’, e’ necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dell’atto, potendo, quindi, essere piu’ o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto (Cass. (ord.) n. 24479 del 2008).
L’art. 47 c.p.c., comma 4, dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, e’ da ritenere che l’ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice – l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui e’ diretta, cioe’ quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto. In analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilita’ dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell’istanza ai sensi dell’art. 162 c.p.c., comma 1 (Cass. (ord.) n. 18795 del 2007).”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’.
L’istanza di regolamento di competenza e’, dunque, dichiarata inammissibile.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010