Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4188 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4188 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 24435-2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI P.ASCHI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORIZIA
22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI
BARSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VARVARO;
– ricorrente contro
BONAFEDE LUCA MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI MESSINA;
– controrkorrente contro

Data pubblicazione: 21/02/2018

BONAFEDE ROSA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANGELO BARGONI, 78, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA STEN1PERINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSALBA GENNA;

contro
BARBERA MARIA;

-intimataavverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 30/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Banca MPS chiede la cassazione dell’impugnata
sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Palermo, rigettandone
l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
respinto la domanda della banca nei confronti di Bonafede Luca
Michele, Bonafede Filippo e Barbera Maria intesa a conseguire il saldo
del conto corrente intestato al primo e garantito dai secondi in qualità
di fideiussori ed aveva invece accolto la domanda di indebito promossa
in via riconvenzionale dal Bonafede Luca Michele — sul rilievo 1) che,
pure essendo il preteso saldo a debito del correntista sorto in
dipendenza di un contratto andato smarrito, nondimeno esso risultava
provato dagli estratti conto prodotti in corso di causa: e 2) che la
domanda di indebito non poteva trovare accoglimento in difetto di
so/utio.

Ric. 2016 n. 24435 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

– controricorrente –

Resistono con controricorso Bonafede Luca Michele e Bonafede Rosa
Maria.
Memoria di parte ricorrente ex art. 380-bisl cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

2. Va previamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
Bonafede Rosa Maria, essendo essa risultata estranea alla pregressa
vicenda processuale ed ai sottostanti fatti di causa.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato
Nessuna censura merita, invero, l’impugnata decisione laddove, pur se
abbia motivato il rigetto del gravame sul rilievo che il credito azionato
era indimostrato, ha tuttavia tratto sostegno in questo senso dalla
circostanza che nella specie risultava violato il precetto dell’art. 117
T.U.B. per difetto di forma, sicché essendo il contratto nullo e non
producendo esso perciò alcun effetto, la pretesa che su di esso si voglia
fondare non è azionabile, a nulla rilevando in contrario che il rapporto
abbia generato comunque una partita creditoria e che prova di essa sia
offerta dagli estratti conto, giacché l’azione proposta nella specie dalla
banca rinveniva la propria causa petendi nel contratto affetto da nullità.
4. Il ricorso è invece manifestamente fondato quanto al secondo
motivo di esso.
Premesso, infatti, che

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