Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4188 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 19/02/2020), n.4188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11247-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA JOUVENAL, che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MASSIMO PICCONE

CASA;

– ricorrente principale –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SERGIO ACQUILINO.

– controricorrente –

contro

TELEROBOT S.P.A., in persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

nonchè da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SERGIO ACQUILINO;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA JOUVENAL, che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MASSIMO PICCONE

CASA;

– controricorrente al ricorso incidentale-

e contro

TELEROBOT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26 presso lo

studio dell’Avvocato DANIELA JOUVENAL, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato MASSIMO PICCONE CASA e all’Avvocato GIOVANNI

BATTISTA ALBITES COEN;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 421/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/11/2016 R.G.N. 184/2016;

il P.M. ha depositato richieste scritte, concludendo per il rigetto

di entrambi ricorsi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 421 del 2016, ha confermato la pronuncia non definitiva resa dal Tribunale di Savona il 9.8.2013 con la quale erano state parzialmente accolte le domande proposte da B.M. nei confronti di (OMISSIS) srl (già (OMISSIS) srl successivamente fallita), riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 1990 al 2008, in relazione al quale il ricorrente aveva dedotto di essere stato retribuito come procacciatore di affari e agente, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione spettante per la qualifica dirigenziale, mentre era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia del licenziamento orale asseritamente patito, essendo stato dimostrato che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie del lavoratore.

2. La Corte di merito ha dichiarato, altresì, inammissibili le domande proposte nei confronti della terza Telerobot spa ritenendo quest’ultima mera interveniente adesiva dipendente nei confronti della quale non erano state estese le pretese dell’attore.

3. Avverso la decisione di secondo grado, che aveva rilevato l’infondatezza sia dell’appello del B. che di quello del Fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione la Curatela Fallimentare della società affidato a due motivi cui ha resistito B.M., mentre la Telerobot spa non ha svolto attività difensiva.

4. Con ricorso successivo ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello anche B.M. sulla base di due motivi.

5. Hanno resistito sia il Fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione sia Telerobot spa.

6. Il PG ha rassegnato richieste scritte concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.

7.. Sono state depositate memorie nonchè atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi debitamente accettati dalle controparti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso per cassazione, successivamente e tempestivamente proposto da B.M., per il principio di unicità del processo di impugnazione, si converte in ricorso incidentale, ancorchè presentato con atto a sè stante Cass. n. 25662 del 4.12.2014): in questi termini va, pertanto, considerato e valutato.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il fallimento (OMISSIS) spa denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2094 c.c. e art. 1362 c.c. e ss, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere correttamente valutato la Corte di merito, omettendo l’esame di alcune risultanze istruttorie, che il rapporto de quo doveva qualificarsi di natura autonoma, così come emergeva dal comportamento delle parti e della loro volontà espressa all’inizio del rapporto.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2094 c.c., art. 1362 c.c. e ss nonchè dell’art. 116 c.p.c., per avere erroneamente la Corte territoriale individuato gli elementi caratterizzanti, nella fattispecie, il rapporto di lavoro subordinato.

4. Con il primo motivo del ricorso B.M. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto i giudici di seconde cure inammissibili le domande nei confronti della Telerobot spa, sul rilievo della mancata estensione automatica delle stesse determinata dalla cessione d’azienda intervenuta con la società (OMISSIS) spa.

5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale erroneamente applicato il principio dell’onere della prova e per avere in modo inesatto ed incompleto valutato le risultanze istruttorie, con riferimento all’accertamento della inefficacia e/o dell’illegittimità del licenziamento e alle conseguenze reintegratorie e risarcitorie.

6. Rileva il Collegio che sono stati, nelle more, depositati – hic et inde – atti di rinunzia, ai ricorsi di cui si controverte, in cui si dava atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in considerazione degli intervenuti atti transattivi tra le parti.

7. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4.

8. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi, principale e incidentale, norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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