Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4187 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

NAPOLI con ordinanza n. R.G. 24844/08 del 2.2.09, depositata il

9.2.09, nel procedimento pendente fra:

C.B.;

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 febbraio 2009, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio nella controversia riassunta da C.B. contro il Condominio via (OMISSIS), a seguito di declinatoria di incompetenza per ragioni di valore effettuata dal Giudice di Pace di Napoli con ordinanza del 12 febbraio 2008.

Tale controversia era stata introdotta davanti a quel giudice dal C. con atto di opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal detto condominio per un importo di Euro 635,00 a titolo di oneri condominiali. Nell’atto di opposizione il C. aveva svolto domanda riconvenzionale contro il condominio per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di importo superiore a quello del massimo della competenza generale per valore del giudice di pace.

Il Tribunale ha separato la causa inerente la riconvenzionale ed ha sollevato conflitto avverso la decisione del Giudice di Pace declinatoria della competenza sull’opposizione a decreto.

Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’ordinanza di elevazione del conflitto proposta nella vigenza delle norme di cui al detto D.Lgs.. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – L’istanza di regolamento appare fondata, in quanto correttamente il Tribunale osserva che, in ragione della competenza funzionale sull’opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto disporre la rimessione al Tribunale soltanto della riconvenzionale e trattenere la causa inerente l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Cio’, in ossequio al consolidato principio di diritto della giurisprudenza della Corte, secondo cui «In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, poiche’ la competenza per l’opposizione, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l’assimilabilita’ del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale” (Cass. (ord.) 24743 del 2006, ex multis). D’altro canto, essendo la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di carattere funzionale, si configurano nel caso di specie in capo al Tribunale i poteri di cui all’art. 45 c.p.c., dovendosi detto tipo di competenza assimilare alle competenze forti cui fa riferimento la norma (principio anche questo consolidato: per tutte Cass. n. 8165 del 2003).

Dovra’, pertanto, dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Napoli sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio e’, pertanto, accolta ed e’ dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Napoli sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

PQM

LA CORTE Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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