Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4187 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35538/2019 proposto da:

A.B.T., domiciliato ex lege in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Angelo Russo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.B.T., cittadino guineiano, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver abbandonato il proprio paese in seguito ad alcune vicende che avevano riguardato la distruzione del suo negozio durante uno scontro tra due partiti opposti (UFDG-RPG).

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.B.T. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bologna, che, con decreto n. 4945/2019 del 18 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente non essendovi corrispondenza né tra quanto da lui dichiarato in udienza e quanto riportato nel ricorso né tra le sue affermazioni e le informazioni riportate dalle fonti ufficiali sul paese d’origine;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante la non credibilità del richiedente asilo e l’assenza di un conflitto armato generalizzato nel Paese d’origine;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità ed in mancanza di un effettivo percorso di integrazione nel territorio italiano.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da A.B.T. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non credibile il richiedente asilo considerato, da un lato, che egli aveva fornito una dichiarazione dei fatti coerente e veritiera, dall’altro che aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto. Il Tribunale, inoltre, avrebbe violato i proprio doveri di cooperazione istruttoria omettendo di raccogliere elementi ed informazioni utili non solo ad accertare la veridicità del racconto ma anche la condizione socio-politica della Guinea.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, con riguardo al paese di provenienza del richiedente asilo, i presupposti di cui all’art. 14, lett. c), considerato che e che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sarebbero limitate a situazioni di guerra dichiarata o di conflitti internazionali riconosciuti, ma anche ad una più generica situazione di violenza non fronteggiata adeguatamente dallo Stato.

4.3 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3-4. Si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe svolto alcuna valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

5.1. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 13/2022).

5.2. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

6. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 8 novembre 2021, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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