Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MEDIASET SPA, in persona del procuratore speciale, R.T.I. – RTI –

RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA, in persona del procuratore speciale,

S.G., C.M., S.E., T.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo

studio dell’avvocato PREVITI STEFANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PREVITI CARLA, giuste deleghe a margine delle

prime 6 pagine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.I. in proprio e quale legale rappresentante di Marmo

Imeffe S.a.s.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 439/2008 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del

15/05/08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a. Mediaset, la s.p.a. RTI – Reti Televisive Italiane, S.G., C.M., S.E. e T. M. hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del 28 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la propria competenza sulle controversie riunite introdotte da V.I., in proprio e quale legale rappresentante della Marmo Imeffe s.a.s., rispettivamente nei confronti del giornalisti T.M. ed S.E., di S.G. e della s.p.a. Mediaset, e nei confronti della s.p.a. RTI e di C.M., per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per il preteso carattere diffamatorio di un servizio televisivo effettuato dalla S.E., mandato in onda dall’emittente Retequatto all’interno del programma ” (OMISSIS)”, condotto dal T.M. ed in relazione al quale lo S.G. ed il C.M. avevano – a dire dell’attore – le funzioni di delegato al controllo.

Nel corso del servizio la S.E. si era fatta riprendere all’interno dei locali della ditta Marmo Imeffe ed aveva – a dire dell’attore – fatto dichiarazioni diffamatorie.

Il Tribunale – disattendendo l’eccezione sollevata dai convenuti sotto il profilo che, pacifica essendo la non ricorrenza in Vibo Valentia degli altri fori concorrenti (rispetto ad alcuno dei convenuti medesimi) il forum commissi delicti si sarebbe dovuto individuare in (OMISSIS), luogo di produzione del programma televisivo, o in (OMISSIS), essendo esso irradiato da (OMISSIS) – ha ritenuto di affermare la propria competenza territoriale sulla controversia reputando, sulla base dell’indirizzo sostenuto da Cass. n. 22586 del 2004, che il locus commissi delicti dell’illecito civile consistente nella lesione della reputazione o dell’onore commessa tramite una trasmissione televisiva si radichi nel luogo in cui al momento della trasmissione il danneggiato ha la sede principale dei suoi affari o interessi e, quindi, il domicilio. Da qui la sua individuazione nella specie in Vibo Valentia.

1.1. Non v’e’ stata resistenza all’istanza degli intimati.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alla parte costituita e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso prospetta come unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt 18, 19, 20 e 38 c.p.c., dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2″ ed all’esito di un’ampia illustrazione, che si fa carico dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza della Corte sul punto della individuazione del locus commissi delicti, pone il seguente quesito di diritto: se, dinanzi all’asserita lesione della reputazione verificatasi a mezzo di filmato trasmesso nel corso di una trasmissione televisiva, il luogo in cui e’ sorta l’obbligazione risarcitorio dedotta in giudizio, ai sensi e per gli effetti disciplinati dall’art. 20 c.p.c., si identifichi con il luogo in cui e’ situato il centro di produzione dal quale e’ stata trasmessa la puntata televisiva, oppure se tale luogo si debba identificare con la residenza, con il domicilio o con la sede legale dei soggetti che affermano di essere stati lesi dalla trasmissione di tale filmato.

3.1. La risposta al quesito si rinviene nel recente arresto con cui le Sezioni Unite hanno composto il contrasto effettivamente esistente nella giurisprudenza delle sezioni semplici, fra l’orientamento innovativo cui si e’ ispirato il Tribunale di Vibo Valentia e quello tradizionale, che ravvisava il locus commissi delicti (cioe’ il luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano) in quello in cui era avvenuta la realizzazione e/o la trasmissione televisiva.

Proprio l’esistenza della rimessione della questione sul contrasto alle Sezioni Unite ha giustificato l’attesa nell’esame del presente regolamento di competenza.

Ora, con detto arresto (Cass. sez. un. n. 21661 del 13 ottobre 2009), le Sezioni Unite hanno condiviso l’orientamento su cui si e’ basato il Tribunale, affermando (pagine sette e ss.) il principio di diritto, secondo cui con riferimento all’ipotesi delle domande di risarcimento danni da lesione del diritto della personalita’ arrecata per mezzo di una trasmissione televisiva e comunque di un qualsiasi mezzo di comunicazione di massa (ivi compresa la stampa o internet) il foro del luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria si situi:

a) per il caso di danneggiato persona fisica nel luogo del suo domicilio o, alternativamente, della sua residenza, se l’uno e l’altra non coincidano (in quanto il pregiudizio dannoso, necessario per il completamento della fattispecie obbligatoria da illecito aquiliano);

b) per il caso di danneggiata persona giuridica, nel luogo della sede della stessa.

Dall’applicazione del detto principio, consegue che nella specie bene il Tribunale vibonese ha affermato la propria competenza territoriale sulla base del criterio del domicilio o residenza del V. e della sede della societa’ Marmo Imeffe s.a.s..

Andra’, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati sollevati rilievi.

Il ricorso e’, dunque, rigettato ed e’ dichiarata la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale rimette le parti con termine per la riassunzione fino a quattro mesi dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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