Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2018, (ud. 12/12/2017, dep.21/02/2018),  n. 4186

Fatto

 

1. Il curatore del FALLIMENTO B.P. impugna il decreto Trib. Velletri 14.1.2017, n.323/2017, in R.G. 5524/2016, con cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto L. Fall., ex art. 98, ne ha accolto la contestazione avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO B.P. con il quale l’opponente L.B. si era vista respingere le istanze di rivendica dei beni immobili in proprietà comune al coniuge fallito B.P., nonchè di ulteriori beni di proprietà per la metà e utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa familiare;

2. ha ritenuto il tribunale che gli immobili rivendicati rientrassero nella cd. comunione de residuo, poichè, per quanto oggetto di acquisti antecedenti alla costituzione dell’impresa familiare e non acquistati con i relativi proventi, è vero che non entravano in modo automatico nella comunione ex art. 230 bis c.c., ma facevano parte della predetta comunione ai sensi dell’art. 178 c.c., stante la rispettiva esistenza al momento dello scioglimento, effettuato dai coniugi con atto del 23.3.2012; ne conseguiva il fondamento della rivendicata proprietà pro quota del coniuge, per diritto reale;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità del decreto ove non ha considerato che il pur applicato istituto di cui all’art. 178 c.c., non poteva eludere il criterio di attribuzione divisoria dei beni della comunione, che impone con la L. Fall., art. 194, la ripartizione in parti eguali dell’attivo e anche del passivo, circostanza che avrebbe dovuto far negare ogni attribuzione alla opponente, poichè il coniuge imprenditore pochi giorni dopo la predetta separazione dei beni (e dunque il 26.3.2012) aveva depositato domanda di concordato preventivo, con patrimonio netto negativo, procedura poi sfociata in fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, posto che è consolidato l’indirizzo di questa Corte che l’art. 194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui “lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c.” (Cass. 2680/2000, 7060/2004); ed invero anche in altri precedenti l’attribuzione patrimoniale dei “beni” ha avuto riguardo al “patrimonio netto” (così Cass. 6876/2013 in caso di società);

2. nella specie, il tribunale si è limitato ad una ricognizione dei cespiti immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente all’instaurazione del regime di separazione, senza contabilizzare la massa passiva afferente all’attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata – nello stesso periodo – di perdite aziendali, nella prospettazione del ricorrente e dunque incidenti sulla nozione economica di bene caduto in divisione; quest’ultimo va invero inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto dall’art. 194 c.c., e violato;

3. il ricorso è pertanto fondato, conseguendone la cassazione del decreto con rinvio, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA