Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4186 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 14162-2007 proposto da:
EUROFLEX

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI l, presso

Data pubblicazione: 21/02/2014

l’avvocato SAVARESE ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAGNOTTA GIUSEPPE, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente –

2032

contro

GIORDANO LUIGI (C.F. GRDLGU66M04H7031), GIORDANO

1

GIUSEPPE (C.F. GRDGPP68B10H703P), PORTANOVA GIULIA
(C.F. PRTGLI42E46H703S), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l’avvocato
SPAZIANI TESTA EZIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROMANO GIUSEPPE, giusta

– controricorrenti contro

GIORDANO RAIMONDO, GIORDANO RACHELE;

intimati

sul ricorso 17942-2007 proposto da:
GIORDANO

RAIMONDO

(C.F.

GRDRND49H01H703P),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso l’avvocato D’ACUNTI CARLO M.,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARZANO ALDO,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

EUROFLEX

S.P.A.,

in

persona

del

procura in calce al controricorso;

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso
l’avvocato SAVARESE ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAGNOTTA GIUSEPPE, giusta procura a
margine del ricorso principale;

2

- controricorrente al ricorso incidentale contro

GIORDANO LUIGI,

PORTANOVA

GIORDANO GIUSEPPE,

GIULIA;

535/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale.

avverso la sentenza n.

intimati

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2004 sia Raimondo e Rachele Giordano che, con distinto atto, Luigi e Giuseppe
Giordano e Giulia Portauova adivano la Corte di Appello di Salerno, in unico grado, al

restava contumace, e della Euroflex S.p.A. le giuste indennità per l’occupazione
d’urgenza attuata il 18.7.2002 e per l’espropriazione definitiva, disposta col decreto n.
11317 del 31.3.04 /1°.4.2004, del fondo, esteso mq 11.538, in loro comproprietà (fl.
15, p.11a 66), e destinato all’ampliamento industriale ( involgente anche ulteriori
superfici) dell’opificio Euroflex.
Con sentenza del 12.06-5.07.2006 l’adita Corte di appello di Salerno, riunite le due
cause, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune; dichiarava
inammissibili le domande di accertamento della titolarità o della quota di proprietà in
capo agli opponenti sul bene per cui era causa; rigettava le istanze di sospensione ex
art. 295 c.p.c.; determinava in € 405.026,28, oltre interessi legali decorrenti dal
1°.04.2004 sull’importo differenziale, la giusta indennità per l’esproprio; determinava
inoltre l’indennità per l’occupazione legittima dello stesso bene in € 21.635,15, oltre
interessi nella misura legale a decorrere dalle singole scadenze annuali; ordinava
pertanto alla Euroflex S.p.A. di depositare, presso la competente Agenzia, la differenza
tra i determinati indennizzi e quanto agli stessi titoli già da lei versato, oltre interessi.
In base pure al recepito esito della CTU, la Corte territoriale osservava e riteneva, tra
l’altro che:
erano inammissibili le questioni ( da aversi per devolute a diverse sedi contenziose
o meno) circa la titolarità o la quota del diritto di proprietà in capo agli attori, spettando
la legittimazione attiva alla speciale opposizione riservata alla competenza in unico
grado della Corte di Appello a coloro che erano stati indicati come intestatari catastali

4

fine di sentire determinare nei confronti del Comune di Mercato San Severino, che

negli atti della procedura ablatoria o comunque destinatari del provvedimento
conclusivo di questa, a prescindere quindi da ogni controversia sulla loro effettiva
titolarità del bene;

pronunciato l’esproprio col provvedimento in data 31.3.2004 e n. 11317 prot.
1 0 .04.2004;
il decreto di occupazione era stato emesso il 4.06.2002, con previsione di durata
dell’occupazione fino al 19.05.2005, e l’immissione in possesso aveva avuto luogo in
data 18.07.2002;
l’area espropriata., misurata in mq 11.358, andava qualificata come edificatoria in
quanto urbanisticamente inserita, al momento dell’emanazione del decreto ablativo,
nella zona D1, a seguito di approvata variante al Programma di Fabbricazione del
convenuto Comune;
il valore venale del bene doveva essere quantificato in E 71,07 al mq, e, dunque, in
totali E 807.213,06, recependo la condivisa valutazione del CTU, resa con metodo
analitico-ricostruttivo, mediando il risultato delle stime analitica e deduttiva;
l’indennità di esproprio non poteva però essere pari all’emerso valore venale del
fondo ma determinata secondo il criterio riduttivo contemplato per le aree fabbricabili
dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, senza applicare anche la prevista
decurtazione del 40%;
l’indennità di occupazione legittima andava calcolata applicando il sistema degli
interessi legali alla indennità di espropriazione in riferimento al periodo intercorso dal
decreto di occupazione al decreto di espropriazione;

5

nella specie unica legittimata passiva era l’Euroflex S.p.A. in cui favore era stato

su entrambe le indennità spettavano altresì gli interessi al tasso legale, trattandosi di
debiti di valuta; e, per l’indennità di occupazione, a decorrere da ogni scadenza
annuale.

per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 10.05.2007 a Rachele Giordano, che
non ha svolto attività difensiva, nonché a Luigi Giordano, Giuseppe Giordano e Giulia
Portanova, che hanno resistito con controricorso nonché ancora a Raimondo Giordano,
che ha anche lui resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un
motivo cui la società ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale la società Euroflex denunzia “.Insufficiente, omessa e
contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5
c.p.c.) ” con riferimento sia alla ritenuta inammissibilità delle questioni da lei dedotte
sulla carenza di legittimazione attiva degli attori per titolarità assente o limitata del
diritto di proprietà sul terreno espropriato e sia alla mancata riduzione per decurtazione
del 40%, dell’indennizzo espropriativo.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione

temporis, in quanto privo sia del quesito di diritto che della sintesi riassuntiva dei
rilievi attinenti alla motivazione dell’impugnata sentenza.
Col ricorso incidentale Raimondo Giordano deduce “Violazione dell’art. 39 L.n.
2359/1865, nonché dell’art. 36 del DPR n.327/01 (T.U. delle espropriazioni) e dell’art.
5 bis 1.n.359/92, nonché dei principi generali in tema di determinazione del valore,
degli immobili soggetti ad espropriazione e di liquidazione delle relative indennità.

6

Avverso questa sentenza notificata il 12.04.2007 la società Euroflex ha proposto ricorso

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.”
Formula il seguente quesito di diritto <

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