Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 19/02/2020), n.4186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7301/2017 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNA PAGNOZZI, RENATO ANGELONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4425/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/12/2016 R.G.N. 2532/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta dal Dott. P.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, riguardante i medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991.

1.1. Premesso che il Dott. P. si era iscritto per il corso di specializzazione nell’anno accademico 1981/1982 e aveva superato l’esame di specialista nel luglio 1986, la Corte territoriale ha osservato che il diritto azionato presupponeva la dimostrazione che il medico avesse iniziato (ossia si fosse iscritto) ad un corso di specializzazione durante il periodo in cui poteva configurarsi un obbligo dello Stato italiano di adeguamento alla direttiva e che l’inadempimento dello Stato si verificò a partire al 1.1.83, per cui se il corso iniziò prima di tale data, a prescindere dalla data di conseguimento della specializzazione, non era configurabile alcun diritto alla pretesa fatta valere.

2. Per la cassazione di tale sentenza il Dott. P. ha proposto ricorso affidato a due motivi. I Ministeri hanno resistito con controricorso.

2.1. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione delle Direttive Comunitarie n. 75/362, 75/363 e 82/76, del D.Lgs. n. 668 del 1999, della L. n. 370 del 1999, nonchè del principio della prevalenza del diritto comunitario come interpretato dalle sentenze CGUE e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia l’erroneità della soluzione interpretativa accolta dai giudici di merito che porterebbe a differenziare ingiustificatamente i medici che hanno iniziato il corso di specializzazione dopo il 31.12.82, i quali avrebbero diritto al risarcimento, da quelli che si iscrissero anteriormente a tale data, ai quali invece il diritto non dovrebbe essere riconosciuto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione delle Direttive Comunitarie n. 75/362, 75/363 e 82/76, del Trattato CEE artt. 5 e 189, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, nonchè violazione dei diritti primari di cui agli artt. 3,36 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che con la domanda introduttiva del giudizio era stata limitata la richiesta risarcitoria al solo periodo 1983/1986.

3. Il ricorso è infondato.

4. Pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.

4.1. Il dissenso interno alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, a loro volta, rimettevano la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

4.2. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

5. Come altresì chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, sentenza n. 20348 del 31/07/2018) “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.

5.1. La successiva giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. nn. 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066 del 2019; Cass. nn. 13761, 13762 e 13763 del 2018) ha precisato che la Corte di giustizia, nella sentenza appena richiamata, ha in sostanza distinto tre categorie di soggetti: “1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva n. 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione, neanche se il corso sia proseguito dopo l’entrata in vigore della direttiva; 2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983; 3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso”.

6. Nel caso in esame, è pacifico che il Dott. P. iniziò il corso di specializzazione nell’anno accademico 1981/1982, per cui lo stesso rientra nell’ambito della prima delle tre ipotesi sopra indicate. Per tale categoria di medici, trattandosi di corso di specializzazione avviato quando non era configurabile alcun inadempimento dello Stato italiano agli obblighi derivanti dalla direttiva, resta escluso – alla stregua dell’interpretazione fornita dalla CGUE, dalle Sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva copiosa giurisprudenza di legittimità – il diritto alla remunerazione.

7. La Corte territoriale ha deciso in conformità a tali principi. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni e delle incertezze giurisprudenziali composte solo in epoca (2018) successiva alla data di proposizione del ricorso per cassazione (2017).

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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