Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 17/02/2021), n.4186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10006/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

G.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 418/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2017 R.G.N. 1334/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 13.2.17, la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale Busto Arsizio, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia a seguito di mobilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30, ad essere inquadrata nella posizione economica F5 area III.

In particolare, la Corte territoriale ha – tra l’altro – evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicchè il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di un motivo, la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30, art. 17, comma 3, del CCNL delle Agenzie Fiscali, e 1406 c.c.; sostiene, in sintesi, che la posizione economica riconosciuta alla lavoratrice dall’amministrazione di provenienza costituisce una mera progressione orizzontale economica, come tale priva di rilievo ai fini della comparazione, sicchè al momento del passaggio l’ente di destinazione era tenuto a riconoscere solo l’area corrispondente a quella di originario inquadramento ed a conservare alla dipendente il livello economico raggiunto.

Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019).

Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.

Non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perchè l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico.

Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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