Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.16/02/2017),  n. 4186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15416-2012 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI CERIELLO;

– controricorrente incidentale –

contro

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3546/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GIUFFRE’ Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CICCOTTI Sabina, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato CERIELLO Luca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CERIELLO Giovanni, difensore del resistente che si

riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 405/98 il tribunale di Milano rigettò l’opposizione proposta dal Condominio (OMISSIS), di (OMISSIS), in (OMISSIS), avverso il decreto ingiuntivo che lo aveva condannato a pagare Lire 57.624.550 – oltre interessi, IVA, c.p.a. e spese del procedimento monitorio – all’avvocato P.T., per prestazioni professionali da costui rese in favore del Condominio negli anni dal 1992 al 1995; con la stessa sentenza il tribunale accolse la domanda di pagamento di ulteriori prestazioni professionali, che l’avvocato P. aveva proposta costituendosi nel giudizio di opposizione all’ingiunzione e, per l’effetto, condannò il Condominio a pagare al medesimo professionista la ulteriore somma di Lire 41.836.043.

In esecuzione di tale sentenza il Condominio versò dall’avvocato P. la complessiva somma di Lire 135.333.843.

La sentenza del tribunale di Milano n. 405/98 fu riformata dalla corte d’appello di Milano che, con la sentenza n. 2269/99, mantenne ferma la conferma del decreto ingiuntivo ma ridusse da Lire 41.836.043 a Lire 5.020.195 il credito riconosciuto al professionista per le attività oggetto della domanda spiegata nella comparsa di risposta all’opposizione a decreto ingiuntivo.

Infine, con la sentenza di questa Corte n. 632/03, la sentenza di secondo grado fu cassata nel capo concernente la condanna del Condominio al pagamento in favore dell’avvocato P. della somma di Lire 5.020.195, senza rinvio e con compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tranne quelle della fase monitoria, rimaste a carico del Condominio opponente).

In esito a tale sentenza di legittimità il Condominio – che già aveva ottenuto dal tribunale di Monza una sentenza (n. 3524/02) di condanna dell’avvocato P. al pagamento di Lire 22.560.418 a titolo di restituzione degli importi indebitamente versati, rispetto all’importo liquidato in appello, in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98, ha introdotto un altro giudizio, ancora davanti al tribunale di Monza, per la restituzione della ulteriore somma di Lire 30.768.837, sempre titolo di restituzione degli importi indebitamente versati, rispetto al dovuto risultante all’esito della sentenza della Corte di cassazione, in esecuzione della medesima sentenza del Tribunale di Milano n. 405/98.

Il tribunale di Monza, con la sentenza n. 2189/06, ha accolto la domanda restitutoria del Condominio limitatamente all’importo di Lire 5.020.195, relativo alla pretesa avanzata dall’avvocato P. per prestazioni professionali da lui svolte nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto del 1992.

La corte d’appello di Milano, adita dall’avvocato P. con appello principale e dal Condominio con appello incidentale, ha respinto l’appello principale ed ha accolto quello incidentale solo limitatamente alla doglianza concernente la mancata regolazione delle spese del primo grado da parte del tribunale, provvedendo quindi alla regolazione di tali spese, che peraltro ha compensato integralmente (così come le spese del secondo grado).

Entrambe le parti hanno qui richiesto la cassazione della sentenza della corte d’appello, l’avvocato P. con ricorso principale, articolato su due motivi, ed il Condominio, controricorrente, con ricorso incidentale, anch’esso articolato su due motivi, al quale I’ avvocato P. ha a propria volta risposto con controricorso a ricorso incidentale.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.10.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo del ricorso principale – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” – censura la sentenza gravata per aver disconosciuto il credito professionale oggetto della domanda proposta dell’avvocato P. in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che tale credito fosse stato “approvato dall’assemblea condominiale” (così pag. 2 del ricorso per cassazione), fosse stato contestato solo dall’amministratore del Condominio, in carenza di poteri, e fosse stato riconosciuto nella sentenza n. 556/10 della corte d’appello di Milano, passata i giudicato.

Il motivo è inammissibile perchè, da un lato, si fonda sulla deduzione di questioni (intervenuta approvazione assembleare del credito professionale di cui si discute, carenza di poteri rappresentativi dell’amministratore condominiale) che non risultano trattate nella sentenza gravata e che non possono essere introdotte in questa sede, involgendo accertamenti di fatto inammissibili nel giudizio di cassazione; d’altro lato, deduce un preteso contrasto della sentenza gravata con un giudicato esterno (la sentenza n. 556/10 della corte d’appello di Milano) di cui non si illustra nemmeno sommariamente il contenuto e non si precisa, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, per quali ragioni contrasterebbe con la sentenza qui gravata.

Il secondo mezzo del ricorso principale – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale (art. 116 c.p.c.) e omessa motivazione al riguardo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” – si risolve nell’affermazione che, a fronte di prestazioni professionali “mai contestate ed approvate con delibera assembleare”, il pagamento di cui il Condominio chiede la restituzione nel presente giudizio costituirebbe “atto dovuto”, mentre l’affermazione del medesimo Condominio di aver effettuato detto pagamento “non per adempiere, ma in forza di una decisione ritenuta improponibile in giudizio di opposizione a d.i.” sarebbe rimasta sfornita di prova.

Il motivo è inammissibile perchè, per un verso, si fonda, al pari del primo, su una circostanza di fatto (l’intervenuto riconoscimento del credito professionale di cui si discute da parte dell’assemblea condominiale) che non emerge dalla sentenza gravata e non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità; per altro verso si risolve in una critica delle deduzioni difensive della controparte, priva di specifiche censure mirate al ragionamento motivazionale della sentenza gravata.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo – con il quale il Condominio denuncia il vizio di omessa motivazione sul quantum debeatur (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 277 c.p.c.) – appare fondato.

Il ricorrente incidentale lamenta, infatti, che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 632/03 (che, si ripete, aveva cassato senza rinvio la statuizione di condanna del Condominio al pagamento in favore dell’avvocato P. della somma di Lire 5.020.195 e aveva compensato le spese di tutti i gradi del giudizio, tranne quelle della fase monitoria), esso aveva richiesto la restituzione di tutte le somme indebitamente versate in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98 (al netto di quelle oggetto della sentenza del tribunale di Monza n. 3524/02, emessa all’esito del primo giudizio restitutorio), per un totale di L. 30.768.837, mentre tanto il tribunale di Monza, con la sentenza n. 2189/06, quanto la corte di appello di Milano, pur investita dell’impugnazione del Condominio sul punto, si sono limitati a condannare l’avvocato P. alla restituzione del solo capitale indebitamente pagato (L.. 5.020.195), omettendo qualsivoglia pronuncia sulla pretesa restitutoria avente ad oggetto le somme versate dal Condominio, sempre in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98, a titolo di spese legali.

La doglianza va accolta perchè in effetti la sentenza gravata nulla dice sul perchè la domanda restitutoria proposta dal Condominio per la somma di Lire 30.768.837 (già decurtata dell’importo oggetto della precedente sentenza del tribunale di Monza n. 3524/02, come si precisa nella sentenza gravata, penultima pagina, primo cpv), asseritamente corrisposta in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98 per capitale e spese legali, sia stata accolta solo per l’importo relativo al capitale (Lire 5.020.195); la sentenza gravata risulta dunque del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza e quantificazione di un credito del Condominio avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98.

In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale la sentenza gravata va cassata per quanto di ragione, con rinvio alla corte d’appello di Milano per la motivata quantificazione dell’importo che l’avvocato P. debba versare al Condominio a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite per spese legali in esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n. 405/98.

Il secondo motivo del ricorso incidentale – rubricato “violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese” – attinge la statuizione con cui la corte ambrosiana ha regolato, compensandole integralmente fra le parti, le spese del primo e del secondo grado del giudizio; il motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, perchè la cassazione con rinvio del capo della sentenza gravata relativo alla quantificazione del credito restitutorio del Condominio demanda al giudice del rinvio la regolazione ex novo delle spese di lite, comprensive di quelle del presente giudizio di cassazione, alla luce dell’esito che la causa avrà in sede di rinvio.

In definitiva deve dunque rigettarsi il ricorso principale e accogliersi il primo mezzo di quello incidentale, con assorbimento del secondo. La sentenza gravata va cassata per quanto di ragione, con rinvio alla corte territoriale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo mezzo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata per quanto di ragione e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Milano, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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