Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4186 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35196/2019 proposto da:

K.L., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Letizia Garrisi;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Bologna Sez. Forlì Cesena, Procuratore Generale

Corte Appello Bologna, Procuratore Generale Presso Corte Di

Cassazione;

– intimati –

e contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.L., cittadino proveniente dalla Costa D’Avorio, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il suo paese in quanto i suoi parenti si volevano impossessare della ricca eredità di suo padre. Era stato aggredito e ferito da un gruppo di persone mascherate mandati dai suoi zii; una sua zia lo ha ospitato solo per pochi giorni per paura di ritorsioni da parte dei parenti. Ha deciso quindi di partire per l’Italia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.L. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bologna, che, con Decreto n. 4095/2019 del 14 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente asilo in quanto generico e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di motivi di persecuzione.

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo stati addotti elementi idonei ad integrare le fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Altrettanto infondata la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in mancanza di un conflitto armato generalizzato o comunque di indici di pericolosità riferibili al paese d’origine del richiedente asilo;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo ravvisabile alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da K.L. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, per essersi i Tribunale di Bologna completamente sottratto al proprio obbligo di cooperazione istruttoria officiosa.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si duole del fatto che il Tribunale di Bologna avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto non ci sarebbero seri motivi di vulnerabilità attuali del ricorrente tali da giustificare la protezione umanitaria.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: ” D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

5.1. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 13/2022).

5.2. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

6. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 8 novembre 2021, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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