Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4185 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4185 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
MARRONE FRANCESCO, titolare della impresa individuale
VIVAI E PIANTE FRANCESCO MARRONE, rapp. e dif. dall’avv.

RG 3660/2017- g.est. m.ferro

Vittorio Sellitti, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Rosario Criscuolo,
in Roma, via Luigi Calamatta 16, come da procura a margine dell’atto
-ricorrenteContro

persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Ezio Nuzzolo ed
elett.dom. presso lo studio Sandulli & Associati, in Roma, via XX
Settembre n.3, come da procura in calce all’atto
-controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Napoli

26.7.2016, n.

3024/20146, in R.G. 4222/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.FRANCESCO MARRONE, titolare della impresa individuale VIVAI
E PIANTE FRANCESCO MARRONE impugna la sentenza App. Napoli
26.7.2016, n. 3024/20146, in R.G. 4222/2013, con cui è stato rigettato
il suo appello proposto avverso la sentenza Trib. Napoli 14.4.2013,
n.4827/13 di rigetto della opposizione a precetto, intimatogli dal
FALLIMENTO SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI s.p.a., con titolo

RG 3660/2017- g.est. m.ferro

Pag. 2 di 6

FALLIMENTO SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI s.p.a., in

costituito da sentenza emessa ai sensi dell’art.67 co.2 I.f., che aveva
dichiarato inefficaci pagamenti effettuati in favore dell’intimato dalla
fallita, con condanna alla restituzione dell’importo di euro 252.125;
2. la corte, premesso che detta sentenza non era passata in
giudicato e l’appellante, benché ne avesse contestato il valore di titolo
esecutivo, aveva di essa chiesto la sospensione ex art.283 c.p.c. (alfine

per l’assorbente considerazione secondo cui: a) la sentenza di
accoglimento della revocatoria fallimentare, per la parte di condanna e
benché da pronuncia costitutiva, non difettava della idoneità ad essere
immediatamente esecutiva, come ogni sentenza di primo grado,
mancando una sicura sinallagmaticità tra l’effetto accessivo
condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile in tesi con
il giudicato; b) il credito restitutorio del fallimento, per questo tipo di
azione, non va dunque subordinato al passaggio in giudicato della
sentenza di revoca del pagamento ed in virtù del mero effetto
costitutivo della pronuncia, instaurandosi la diversa relazione di
“dipendenza” tra condanna e l’effetto medesimo;
3.

con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità della

sentenza, ove ha riconosciuto provvisoria esecutività al capo
restitutorio accessorio al capo di revoca, risolvendosi la tesi in
un’alterazione del sinallagma, quale sarebbe la situazione di chi,
avendo ricevuto il pagamento per corrispettivo da soggetto poi fallito,
ne debba attuare la restituzione prima dell’effetto, che si attua solo con
il giudicato, della inefficacia della so/utio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1.

il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità

all’indirizzo, già fissato da Cass. s.u. 4059/2010, per il quale

RG 3660/2017- g.est. m.f

Pag. 3 di 6

disposta), ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza

«nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un
contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria, ex art. 282 cod.
proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod.
civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la
produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si

con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale.
Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo
al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado,
né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del
promittente venditore, poiché l’effetto traslativo della proprietà del
bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del
passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione
dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario
della pronuncia. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato – con
riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità – la sentenza
impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della
condanna implicita al rilascio dell’immobile, in danno del promittente
venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta
al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente)»;
2.

dopo tale arresto (seguito sia nel principio che nella

essenziale delimitazione della sua area di applicazione anche da Cass.
8693/2016, oltre che ripreso da Cass. 9714/2013, Cass. 12236/2015),
è maturato l’indirizzo in tema per cui «l’anticipazione in via provvisoria,
ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condanna torie
contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo
necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la
statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e
proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento
del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto
definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione
RG 3660/2017- g.est. m.f

Pag. 4 di 6

estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità

condanna toria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo,
essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto
costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in
giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un
istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da

dell’art. 67 legge fa/I.)» (Cass. 16737/2011, cui si è conformata in
motivazione Cass. 3550/2013);
3.

tale indirizzo merita continuità, in

difetto di nuovi

argomenti già non considerati e ove diretti a superarlo, poiché l’effetto
restitutorio, oggetto della condanna accessiva alla pronuncia di
accertamento dell’inefficacia verso la massa degli atti di
depauperamento patrimoniale del fallito ex art.67 co.2 I.f., come nella
vicenda, non evidenza una certa sinallagmaticità con l’effetto
costitutivo; invero, mentre con l’accoglimento dell’azione promossa ai
sensi dell’art.2932 c.c., si instaura un nuovo rapporto nel quale – come
per il caso del preliminare di vendita di cui a Cass. s.u. 4059/2010 – il
trasferimento della proprietà, alla stregua di modificazione giuridica
sostanziale, appare inscindibilmente legato al capo costitutivo e a sua
volta importa l’attuazione finale dell’obbligazione già a carico della
parte obbligata ma inadempiente (come è per il pagamento del
prezzo), per l’azione revocatoria fallimentare, la anticipazione della
restituzione, quale condanna accessiva al capo costitutivo della
sentenza di accoglimento, si pone in termini di mera dipendenza, tant’è
che nemmeno il ‘rapporto’ che si determina fra le parti del giudizio
evidenzia una reciproca corrispettività (potendo la parte soccombente
in revocatoria decidere se insinuarsi al passivo per quanto restituito ex
art.70 I.f. e ciò non condizionando la restituzione conseguente alla
dichiarazione d’inefficacia);

RG 3660/2017- g.est. m.ferrol__

Pag. 5 di 6

un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi

4.

il ricorso è pertanto infondato, con condanna alle spese che

seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle

esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi
e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co.

1-quater, d.P.R.

115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
il Presidente
dott.

o qa,anile

Il Funzionario Gj jzjaric
RiC3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ………………. …… …… …….. .

spese di lite liquidando le stesse in euro 5.100 (di cui euro 100 per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA