Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4185 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4185 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 29405-2008 proposto da:
TREVI FINANCE S.P.A. (c.f./p.i. 03452800265), e per
essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (nuova
denominazione assunta dalla UGC BANCA S.P.A., già

2013
2018

denominata MEDIOVENEZIE

BANCA

qualità

di

di mandataria

S.P.A.),
UNICREDIT

Data pubblicazione: 21/02/2014

nella
S.P.A.,

quest’ultima quale incorporante CAPITALIA S.P.A. a
sua volta mandataria,

in persona del legale

rappresentante

tempore,

pro

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso

1

l’avvocato LUDINI ELIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

CURATELA

FALLIMENTO

BONAZZI

WALTER

(C.F.

00016590424), in persona del Curatore dott. ROBERTO
BARBIERI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI 4, presso l’avvocato SESTILI PIER LUIGI,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BARTOLINI DOMENICO, giusta procura a
margine del controricorso e procura speciale per
Notaio dott. ROBERTO STACCO di ANCONA – Rep.n.
196749 del 7.5.2009;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

357/2008 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;

A

udito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANIA
SARACENI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE
GIGLI, con delega, che ha chiesto l’inammissibilità
o il rigetto del ricorso;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Trevi Finance s.p.a.

(cessionaria della

posizione creditoria già della Unicredit s.p.a.) e,
per essa, la mandataria Unicredit Credit Management
Bank s.p.a., ha proposto ricorso, notificato il 4
dicembre 2008, per la cassazione della sentenza della

quale, a conferma della decisione di primo grado, ha
respinto l’opposizione proposta avverso lo stato
passivo del Fallimento di Bonazzi Walter.
La corte territoriale ha ritenuto, come già il
tribunale, legittima l’esclusione – operata dal
giudice delegato – del privilegio ipotecario con
riguardo al credito vantato dalla banca ed afferente
tre contratti di mutuo fondiario dalla medesima
conclusi con il Bonazzi, argomentando nel senso che,
in tal modo, non è stato acquisito un ulteriore
attivo fallimentare, mentre sussistono gli elementi
costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria, ai
sensi degli art. 66 legge fall. e 2901 c.c., essendo
stato posto in essere un procedimento indiretto
mirante a costituire la garanzia reale in favore di
un debito pregresso.
Resiste la curatela con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo, denunziando la

motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 67
legge fall., la ricorrente censura l’affermazione
della sentenza impugnata, secondo cui l’esclusione
dal passivo dell’ipoteca non avrebbe comportato
alcuna acquisizione alla massa fallimentare di un

R.G. 29405/2008

4

Il con

Corte d’appello di Ancona del 7 giugno 2008, la

maggior attivo, che, viceversa, è discesa proprio
dalla liberazione degli immobili dall’ipoteca, in
precedenza sugli stessi gravante.
Con il secondo motivo, deducendo la motivazione
contraddittoria, nonché la violazione e falsa
applicazione degli art. 66 legge fall., 2901 c.c. e
39 d.lgs. 1 0 settembre 1993, n. 385, osserva che è

stata esclusa l’ipoteca, ma invece ammesso il credito
vantato in forza dei contratti di mutuo fondiario,
che quella intendeva garantire.
Con il terzo motivo, censurando la motivazione
contraddittoria, rileva che il giudice del merito,
una volta ritenuto posto in essere un procedimento
indiretto per estinguere i precedenti debiti del
mutuatario, avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie
alla diversa ipotesi dell’art. 67 legge fall.
Con il quarto motivo, deduce l’insufficiente
motivazione circa la ritenuta sussistenza degli
elementi costitutivi dell’azione revocatoria
ordinaria, laddove, invece, il solo pregiudizio che
questa contempla è l’aggravamento dell’insolvenza del
debitore, quale

eventus damni direttamente collegato

all’atto impugnato, nel caso in esame inesistente;
mentre neppure sussiste la conoscenza, da parte della
banca, dell’asserito stato d’insolvenza, posto che
non costituiscono elementi indiziari i dati riportati
in bilancio, laddove l’istituto di credito non abbia
motivi per dubitare della normale ripresa economica
del debitore.
2.

I primi tre motivi,

da trattare

congiuntamente in quanto fra di loro connessi, sono
infondati.

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5

Il cons

st.

Essi pongono la questione se rientra nei poteri
del giudice delegato, in sede di procedimento di
ammissione al passivo, ammettere il credito derivante
in capo al mutuante dal contratto di mutuo fondiario,
nel contempo escludendo (mediante la cd. revoca in
via breve o revocatoria incidentale) la garanzia

presupposti della revocabilità dell’ipoteca.
2.1.

– La

figura della

cd.

revocatoria

incidentale è stata da tempo accolta dalla
giurisprudenza, la quale ha osservato come nella fase
di verifica dei crediti non è necessario, per
escludere il credito

o la

formalmente

proposta

dal

revocatoria,

perché la

legge

delegato

l’indicata

garanzia,
curatore
consente

esclusione

sulla

che venga
l’azione
al giudice
semplice

contestazione del curatore medesimo, né quest’ultimo
è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale
azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi
dell’art. 98 legge tali., essendo sufficiente che si
limiti a richiedere il rigetto della proposta
opposizione allo stato passivo; tuttavia, non
essendovi stata proposizione di azione revocatoria in
senso formale, la richiesta del curatore non ha
carattere autonomo, con la conseguenza che il mancato
riconoscimento da parte del giudice delegato di un
credito o di un privilegio resta circoscritto
nell’ambito della verifica dello stato passivo, cui è
strettamente funzionale la richiesta del curatore
(Cass., sez. I, 27 novembre 2013, n. 26504; sez. I,
23 gennaio 2013, n. 1533; sez. I, 26 luglio 2002, n.
11029).

/

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6

Il cop7 reit est.

ipotecaria che a quello accede, per l’esistenza dei

Il principio ha trovato ora riconoscimento
nell’art. 95, primo comma, legge fall., che ha
qualificato come eccezione la titolarità di tale
potere in capo al curatore; così che la pronuncia
giudiziale non dichiara l’inefficacia, né dispone
restituzioni, ma si limita ad escludere il credito o
la prelazione, in ragione della revocabilità del

2.2.

La

ricorrente

censura

titolo della pretesa.
come

contraddittoria la motivazione del giudice del
merito, che ha considerato, da un lato, valido
ed opponibile al fallimento il credito derivante
dal contratto di mutuo concesso dalla ricorrente
alla società, e, dall’altro lato, ha ritenuto
(incidentalmente) inefficace l’ipoteca concessa sul
bene a garanzia della restituzione della somma,
mentre avrebbe dovuto coerentemente escludere del
tutto l’ammissione di quel credito dal passivo.
2.3. La pretesa incompatibilità della
ammissione al passivo con la ritenuta revocabilità
della sola garanzia non sussiste.
La sentenza impugnata ha affermato che l’atto di
stipula di un mutuo fondiario, allorché le somme
siano destinate ad estinguere un debito
precedentemente contratto dallo stesso mutuatario,
acquisendo così il mutuante una causa di prelazione,
costituisce un procedimento indiretto, in cui il
negozio è sì realmente voluto, ma intende raggiungere
uno scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei
negozi in tal modo collegati (cfr. p. 9 s.).
La questione, nei termini in cui è posta, è già
stata considerata da questa Corte, la quale ha in più
di un’occasione chiarito che la revoca della

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7

il com./fel est.
I

ipoteca non

necessariamente comporta l’esclusione

dall’ammissione al passivo del credito derivante
dalla concessione della somma a titolo di mutuo, dal
momento che comunque questa, una volta in effetti
erogata, resta oggetto dell’obbligazione restitutoria
ex art. 1813 c.c.

passivo della somma mutuata possa ritenersi
incompatibile con le sole fattispecie della
simulazione e della novazione, e non anche con
quella del negozio indiretto – nel caso in cui si
alleghi eterogeneo lo scopo perseguito dalle parti
mediante il collegamento negoziale, e,
specificamente, che si sia inteso in concreto munire
di privilegio il credito preesistente – poiché, in
tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione e,
quindi, anche del mutuo, comporterebbe pur sempre la
necessità di ammettere al passivo la somma
(realmente) erogata in virtù del mutuo revocato,
atteso che all’inefficacia del contratto
conseguirebbe

in ogni caso la

necessità

di

restituzione, sia pure in moneta fallimentare
(Cass., sez. I, 27 novembre 2013, n. 26504; sez. I,
28 gennaio 2013, n. 1807; sez. I, 20 marzo 2003 n.
4069).

tale

costante orientamento può dirsi

contraddetto da altra decisione (Cass., sez. I, 6
novembre 2006, n. 23669), richiamata dalla banca
ricorrente, secondo cui, qualora il credito fondato
su di un contratto di mutuo fondiario sia stato
ammesso allo stato passivo fallimentare, deve
necessariamente

riconoscersi

anche

l’ipoteca

contestualmente costituita, la quale non può, quindi,

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8

1171 r 1. est.

È stato così precisato come l’ammissione al

essere revocata. Quella vicenda, infatti, riguardava
l’ipotesi della simulazione del contratto, e,
soprattutto, per il resto la sentenza contiene
molteplici affermazioni coerenti con la tesi sopra
riportata: laddove, invero, precisa come comunque «la
revoca dell’intera operazione e, quindi, anche del

la somma erogata in virtù del mutuo revocato, atteso
che all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur
sempre la necessità di una restituzione in moneta
fallimentare» e che, in tema di mutuo fondiario per
l’estinzione di un debito pregresso, nella usuale
«prassi negoziale, la nuova concessione di credito,
oltre che voluta, è effettivamente realizzata»;
mentre «in quanto costituita per garantire il nuovo
finanziamento, la garanzia ipotecaria è contestuale e
la sua revoca, in ogni caso, trattandosi di atto
presunto oneroso (art. 2901 c.c., comma 2), implicava
la prova che la banca era consapevole del pregiudizio
arrecato con detto atto ai creditori».
Proprio quest’ultima, invero, è stata la strada
seguita dalla sentenza impugnata, che dunque non
merita censure.
3. – Il quarto motivo, con il quale si lamenta
l’insufficiente motivazione circa la ritenuta
sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione
revocatoria ordinaria, è infondato.
La corte d’appello ha ritenuto, con accertamento
di merito sul punto insindacabile, che sussistessero
sia

l’eventus damni,

sia la

scientia decoctionis,

quali elementi costitutivi dell’azione revocatoria
ordinaria, in via incidentale accertati dal giudice
delegato e poi dal tribunale: sotto il primo profilo,

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9

11 con 9. est.

mutuo comporta la necessità di ammettere al passivo

in ragione della concessione di tre ipoteche
nell’arco di un mese, che avevano diminuito la
garanzia patrimoniale del debitore nei confronti
degli altri creditori, cui entro pochissimi mesi è
seguita la revoca degli affidamenti di tutti gli
altri istituti di credito e, soprattutto, il recesso

dell’Autogerma s.p.a.; sotto il secondo profilo, in
ragione del bilancio al 31 dicembre 1996, recante
perdite per oltre dieci miliardi di lire, il quale,
se da un lato era noto al debitore, dall’altro
avrebbe potuto ben porre sull’avviso anche la banca,
come era stato inconfutabilmente dimostrato dalle
prove testimoniali assunte, laddove l’esperto
incaricato del piano di ristrutturazione aveva
confermato il colloquio, avvenuto nel febbraio 1996,
con incaricati dell’istituto e volto alla ricerca di
soluzioni di risanamento dell’azienda.
Tale motivazione risulta del tutto adeguata a
sorreggere la decisione, onde anche questo motivo non
merita accoglimento.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle
previgenti tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese di lite in favore del

controricorrente FALLIMENTO BONAZZI WALTER, che
liquida in C 15.200,00, di cui

200,00 per esborsi,

oltre agli accessori, come per legge.

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10

11co

01. est.

dalla concessione di vendita di autovetture da parte

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17

dicembre 2013.

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