Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4184 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TRAMIL SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato D’INTINO MARIA

ANTONIETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati CANESSA CARLO,

BETTI MAURIZIO PIERO, giusta procura a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

REAL 2007 SRL in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BAGIANTI STEFANO,

giusta procura speciale in calce alla memoria;

– resistente –

e contro

CITTA’ DI CASTELLO (Perugia);

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/2 009 del TRIBUNALE di PERUGIA – Sezione

Distaccata di CITTA’ DI CASTELLO del 31.3.09, depositata il

03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Antonietta D’Intino (per

delega avv. Carlo Canessa) che si riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

1. La Tramil s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza parziale del 3 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di castello, investito dell’opposizione da essa ricorrente proposta avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dalla Real 2007 s.r.l., ha dichiarato la propria competenza sulla controversia introdotta con il ricorso monitorio, disattendendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla stessa Tramil, nel presupposto ch’essa fosse stata proposta in modo incompleto, cioè senza l’espressa indicazione del diverso forum destinatae solutionis rispetto a quello contestato di Città di Castello.

Al ricorso ha resistito con memoria la Real 2007 s.r.l..

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso si fonda su quattro motivi, i primi due ed il quarto deducenti violazione di norme sul procedimento e di diritto, il terzo vizio motivazionale.

Il ricorso appare infondato sulla base di un rilievo che la Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza, potrà compiere d’ufficio e che giustifica la radicazione della competenza presso il giudice a quo.

Tale rilievo è rappresentato dalla constatazione che l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, proposta con la citazione in opposizione, risultava incompleta quanto alla contestazione del foro generale delle persone giuridiche, atteso che – come emerge dal tenore della stessa – la ricorrente ebbe a contestare il foro di Città di Castello quanto a detto criterio di competenza esclusivamente assumendo essere la propria sede in (OMISSIS), mentre non ebbe a svolgere contestazione in ordine all’assenza nel foro monitorio di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, siccome prevede, alternativamente al luogo della sede, il secondo inciso dell’art. 19 c.p.c., comma 1.

Viene, pertanto, in evidenza il principio di diritto, secondo cui In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; in precedenza, per l’analoga questione a proposito dei fori alternativi generali della persona fisica, si veda Cass. (ord.) n. 24277 del 2007).

3.1. – L’istanza di regolamento di competenza, comunque, apparirebbe infondata anche se si passasse a scrutinare i motivi su cui si fonda, il primo dei quali, in particolare è sostanzialmente imperniato sull’assunto che, poichè non vi sarebbe stata, in realtà, la conclusione di alcun contratto fra le parti, non sarebbe insorta l’obbligazione azionata monitoriamente e, dunque, non sarebbe stato configurabile il forum destinatae solutionis, correlato al domicilio della resistente (quale foro ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3) e riguardo al quale il Tribunale ha riscontrato la mancata indicazione del diverso foro rispetto a quello di Città di Castello.

Invero, la doglianza prospetta una questione afferente al merito ed estranea alla delibazione dei fatti rilevanti per l’individuazione della competenza, là dove pretende di dare rilievo ai fini della competenza, non già alla verificazione della sussistenza degli elementi idonei a radicare la competenza secondo il tenore della domanda (e, quindi, nella specie alla verifica se l’obbligazione dedotta dalla parte qui resistente per come prospettata vedesse radicato il detto foro in Città di Castello), bensì all’effettiva esistenza della situazione giuridica fatta valere e particolarmente del fatto costitutivo della conclusione del contratto quale fonte dell’obbligazione azionata monitoriamente. In tal modo la prospettazione della ricorrente non considera il principio di diritto consolidato secondo cui In tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell’art. 20 c.p.c., quale sia l’obbligazione dedotta in giudizio, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obbiettivo della deducilo su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull’esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza della obbligazione. (Cass. (ord.) n. 9013 del 2005; Cass. n. 3353 del 1993; più di recente. Cass. (ord.) n. 4024 del 2008).

3.2. – Parimenti infondata è la contestazione di cui al secondo motivo, che concerne l’incompletezza dell’eccezione per la mancata indicazione del forum destinatae solutionis correlato al domicilio della resistente determinato dalla sua sede, che sarebbe stato, secondo la qui ricorrente non in Città di Castello, bensì in (OMISSIS) al momento della proposizione del ricorso monitorio.

Ivi, infatti, secondo la ricorrente, risultava la sede della Real 2007 s.r.l., solo successivamente trasferita con deliberazione efficace secondo le regole di pubblicità.

Invero, sia nella parte della citazione in opposizione dedicata alla trattazione della questione di competenza, sia nelle stesse conclusioni della citazione, l’unico foro competente è indicato in Prato, mentre, a stare alle stesse deduzioni della qui ricorrente, il forum destinatae solutionis avrebbe dovuto indicarsi in Arezzo, Sezione Distaccata di Sansepolcro. Onde correttamente il Tribunale avrebbe ravviato l’incompletezza dell’eccezione.

4. – Sembra, dunque, da dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo infirmate dalle considerazioni svolte dalla ricorrente nella sue memoria.

In particolare, nella memoria non ci si fa carico, o almeno non espressamente, del primo rilievo svolto nella relazione e tanto basterebbe a render superfluo l’esame della memoria, che parrebbe occuparsi solo degli altri rilievi.

Nè tale conclusione muterebbe ove si ritenesse – al di là della mancanza di riferimenti espressi – si opinasse che al primo rilievo della relazione, la replica sarebbe rappresentata da quanto si argomenta alla pagina sette, là dove si sostiene che “la Real 2007 s.r.l., del resto, ha indicato in Città di Castello il foro quale unico idoneo a giustificare la scelta del giudice adito” e, quindi, si invoca quell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che esclude l’onere di contestazione di tutti i fori concorrenti, quando l’attore abbia indicato il foro adito come l’unico competente. In disparte che non si specifica dove quella indicazione sarebbe stata fatta e che essa, volta che avrebbe dovuto esserlo nel ricorso monitorio, colà non risulta, si rileva che proprio quell’orientamento sostiene quanto segue: detta ipotesi “non può consistere nella mera indicazione … del luogo di residenza o della sede del convenuto, perchè tale indicazione non esclude affatto che accanto a quello indicato possa sussistere un ulteriore momento di collegamento con il foro prescelto. Infatti, in tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo alle controversie per le quali siano operanti in via concorrente più criteri di collegamento (nella specie, causa relativa a diritti d’obbligazione), il principio, secondo cui l’eccezione d’incompetenza è ritualmente formulata esclusivamente in presenza di una contestazione estesa a tutti detti criteri, trova deroga nel senso dell’ammissibilità di un’eccezione circoscritta all’applicabilità di un determinato foro, solo quando l’attore, con l’atto introduttivo, abbia espressamente indicato tale foro quale unico idoneo a giustificare la scelta del giudice adito” (così Cass. n. 1177 del 2002, citata dalla ricorrente). Occorre, dunque, una indicazione di esclusività “espressa”.

3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, infondato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello, avanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello. Fissa per la riassunzione davanti a detto Tribunale, al quale rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza, termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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