Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4184 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4184 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

GIULIANI soc.coop., in persona del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv.
Giovanni Boldrini e dall’avv. Mario Piselli, elett. dom. presso lo studio

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del secondo in Roma, via della Giuliana n.10, come da procura in calce
all’atto
-ricorrenteCo n tro

soc.coop. in I.c.a., in persona del comm.liq. p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Michele Sarti ed elett.dom. presso lo studio dell’avv. Marco Paolo
Ferrari, in Roma, via Dante de’ Blasi n.5, come da procura in calce
all’atto
-controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 2.12.2016, n.
4370/2016, in R.G. 7765/2016;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1.GIULIANI soc.coop. impugna il decreto Trib. Bologna 2.12.2016,
n. 4370/2016, in R.G. 7765/2016, con cui è stato rigettato il suo
reclamo proposto ex art.98 I.f. avverso la mancata ammissione in
privilegio, per quanto qui d’interesse, del credito già insinuato per euro

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ro

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CESI COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE (CESI)

1.890.416,26 ed invece riconosciuto dal commissario in via
chirografaria, afferendo a contratto d’opera e non appalto di servizi;
2. il tribunale, premessa la inammissibile produzione tardiva di
documenti

non acclusi al ricorso ed invece depositati solo

successivamente, ha riconosciuto la infondatezza della complessiva

“esecuzione di serramenti e facciate”, dunque non prestazioni di servizi
né vendita di manufatti, invece essenziali ai fini della concessione del
privilegio assegnabile alla cooperativa di produzione e lavoro e di cui
all’art.2751bis n.5 c.c.; b) i contratti così eseguiti consistevano in
appalti di opere, attuate in regime di subappalto e per i quali la qualifica
di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente non
poteva essere invocata di per sé così sovrastando la descritta
qualificazione della prestazione resa in fatto;
3.

con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità del decreto

bolognese per essere il creditore una cooperativa di produzione e
lavoro a mutualità

prevalente, con prospettata eccezione

d’incostituzionalità ove il privilegio non potesse essere esteso
all’appalto d’opera.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il ricorso – pur procedibile per l’avviata notifica nei 30 giorni

dalla comunicazione – è inammissibile, esso non permettendo a questa
Corte di discostarsi, per la natura delle argomentazioni a sostegno della
impugnazione, dal proprio consolidato indirizzo, qui da ribadire anche
nella vigenza dell’ultima stesura dell’art.2751bis n.5 c.c., per cui
l’intento della disposizione è quello di “rafforzare la tutela dei crediti
delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro
derivanti da prestazioni lavorative destinate a soddisfare le esigenze di

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doglianza poiché: a) la debitrice aveva svolto per CESI, ora in I.c.a.,

sostentamento del lavoratore, tra le quali il legislatore ha
espressamente annoverato quelle rese in esecuzione di appalti di
servizi e della vendita di manufatti, in tal modo compiendo una scelta
che trova la sua giustificazione da un lato nella prevalenza dell’attività
lavorativa sugli altri fattori produttivi, statisticamente ricorrente nelle

disciplina differenziata per i singoli casi. Tali esigenze di tutela sono
state invece ritenute insussistenti con riguardo ai crediti derivanti da
appalti d’opera, nei quali, pur riscontrandosi ugualmente il concorso
dell’attività lavorativa con la fornitura della materia prima e con la
sopportazione delle spese generali connesse all’attività di impresa, non
può affermarsi con sicurezza la prevalenza della prima componente
rispetto alle altre, in quanto la stessa circostanza che la prestazione sia
dedotta in contratto nella sua globalità, senza poter essere scissa nelle
singole componenti, non consente d’individuare l’incidenza di ciascuna
di esse” (Cass. 4383/2015, 12136/2014); né può dirsi che l’intervento
normativo di cui al comma 1 dell’art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, abbia
alterato l’impianto originario del n.5) dell’art.2751bis c.c., invero inciso
solo quanto ai “crediti dell’impresa artigiana” (privilegiata ove “definita
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”), mentre nessuna
variazione è stata ospitata nella norma quanto ai crediti “delle società
ed enti cooperativi di produzione e lavoro”, spettando il privilegio solo
“per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”;
2. ma anche il comma 3-bis, aggiunto all’art.82 del decreto
legge 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia) dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, non ha
mostrato di incidere sui presupposti del privilegio, essendo stata
lasciata inalterata la base prestazionale cui è collegato il credito cui lo
si voglia collegare; invero, al di là dell’osservazione per cui detto art.82
è intitolato al “concordato preventivo”, in ogni caso la novella precisa
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predette prestazioni, e dall’altro nell’inopportunità di dettare una

che “Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in
relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’articolo
2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei
servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le
medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano

2002, n. 220.”, non sembrando tale inserzione pertanto far prescindere
la causa di prelazione proprio dal riferimento non ad ogni credito
indistintamente riferito ai predetti enti (per quanto essi abbiano
conseguito la positiva revisione) bensì solo a quelli appunto consistenti
nei corrispettivi esattamente ed ancora delle medesime prestazioni
restrittivamente intese dalla citata giurisprudenza;
3.

parimenti Cass. 22147/2016 ha precisato che «requisiti

essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa
al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c.
sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente
correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo
di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non
è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati e collegati,
invece, a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra
lavoro dei soci e capitale investito»;
4.

lo stesso primo precedente (Cass. 4385/2015) ha anche

rigettato la questione d’incostituzionalità, osservando che il
«trattamento differenziato riservato alla terza categoria di crediti,
indipendentemente da qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva
prevalenza dell’apporto organizzativo e di capitale rispetto a quello
personale dell’imprenditore o dei soci, si configura come legittimo
esercizio dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella
individuazione dei crediti muniti di privilegio, con la conseguenza che
deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
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comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto

costituzionale dell’art. 2751-bis n. 5 cod. civ., sollevata dalla ricorrente
in riferimento all’art. 3 Cost. »; né sussistono ragioni per aggiornare il

sollevato dubbio, data la riproposizione anche esterna al perimetro
codicistico – come visto – della sola formula contemplante “servizi
prestati” e “manufatti prodotti”;
il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese

che seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di lite liquidando le stesse in euro 13.100 (di cui
euro 100 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%
dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
il Pr idente
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