Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4184 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4184 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA

C11—L,

sul ricorso proposto da:
MPS Gestioni Crediti s.p.a., in nome e per conto di
Banca Antonveneta s.p.a., in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia 9, presso l’avv. Massimo
Mannocchi, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

– ricorrente contro
Trovò Antonio e Bertoli Franca Teresa, elettivamente
domiciliati in Roma, via Confalonieri 5 presso l’avv.
Salvatore Di Mattia, che con l’avv. Antonio Lovisetto
li rappresenta e difende giusta delega in atti;

2Qo3
4015

1

Data pubblicazione: 21/02/2014

- controricorrenti

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia
n. 1583 dell’11.8.2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17.12.2013 dal Relatore Cons. Carlo

Uditi gli avv. Mannocchi per la ricorrente e Di Mattia
su delega per Trovò e Bertoli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 22.10.1997 Antonio Trovò e
Franca Bertoli proponevano opposizione avverso il
decreto con il quale il Presidente del Tribunale di
Padova aveva loro ingiunto il pagamento di £.
356.199.979 in favore della Banca Antoniana Veneta, con
riferimento all’esposizione debitoria derivante da un
mutuo di £. 300.000.000, che pure avrebbero composto
con il ricavato della vendita di immobili di loro
proprietà per la somma di £. 330.000.000, riscossi
direttamente dal direttore della stessa banca.
Quest’ultima, costituitasi, chiedeva il rigetto della
domanda sostenendo che le somme ricavate dalla vendita
sarebbero state versate su un conto corrente intestato

2

Piccininni;

agli opponenti ( n. 79169 ), come anticipo sulle
scoperture di quest’ultimo, assunto sostanzialmente
condiviso dal primo giudice, che per l’effetto
rigettava l’opposizione.
La decisione, impugnata dagli originari opponenti,

sostanzialmente riteneva certa l’avvenuta restituzione
del capitale corrisposto dalla banca in esecuzione del
contratto di mutuo e non provate le ulteriori voci di
credito prospettate.
Avverso la sentenza la MPS ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un motivo, articolato in diversi
profili concernenti anche pretese violazioni di legge,
cui hanno resistito gli intimati con controricorso, poi
ulteriormente illustrato da memoria.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 17.12.2013.
Motivi della decisione
Con il solo motivo di impugnazione la MPS ha denunciato
vizio di motivazione, ravvisando poi nello svolgimento
delle relative argomentazioni anche profili concernenti
violazioni di legge, in quanto la Corte territoriale
avrebbe ignorato la documentazione acquisita agli atti,
che avrebbe deposto in senso contrario a quanto
ritenuto, ed avrebbe basato il proprio convincimento

3

veniva riformata dalla Corte di Appello di Venezia, che

sul riferimento agli interessi maturati

( dato

interpretato come implicitamente presupponente
l’estinzione del debito per sorte ), riferimento che
sarebbe tuttavia del tutto neutro e non significativo
sul piano probatorio. Inoltre la Corte di appello

agrarie depositate in quanto non prodotte in originale,
non avendo considerato l’impossibilità di provvedere al
relativo incombente, oltre che l’idoneità delle copie
all’espletamento delle disposte indagini grafiche (
autenticità della sottoscrizione ) sui titoli. Infine
ulteriore vizio sarebbe consistito nella mancata
valutazione del rifiuto opposto da Trovò e Bertoli a
rilasciare saggi grafici, rifiuto dal quale il
giudicante avrebbe dovuto far discendere l’implicito
riconoscimento della firma, ai sensi dell’art. 219
c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Ed infatti è innanzitutto insussistente il vizio di
motivazione, perché la Corte di Appello ha incentrato
la propria decisione sul fatto che sarebbe certa la
restituzione del debito per sorte ( e sul punto secondo quanto indicato dalla Corte territoriale senza
alcuna contestazione al riguardo – vi sarebbe stata
ammissione da parte della banca ), mentre non vi

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avrebbe errato nel ritenere irrilevanti le cambiali

sarebbe stata prova dell’ulteriore credito vantato.
A fronte della ragione della decisione quale sopra
indicata, dunque, il profilo per il quale il decreto
ingiuntivo sarebbe stato chiesto solo per il pagamento
degli interessi ( dato che secondo la ricorrente

risulta

del

semplicemente

tutto
un

irrilevante,

argomento

costituendo

considerato

come

rafforzativo delle determinazioni adottate.
E’

pure privo

di pregio

l’ulteriore

argomento

valorizzato dalla MPS a sostegno della fondatezza della
propria pretesa, argomento consistente nella mancata
considerazione, ai fini della dimostrazione
dell’ulteriore credito, di cambiali agrarie di cui
sarebbe stata disconosciuta la firma.
Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe
errato nel ritenere inutilizzabili le fotocopie dei
titoli in questione, attesa l’impossibilità di
depositare gli originali, ed avrebbe altresì omesso di
attribuire la corretta valenza probatoria al rifiuto
che avrebbe opposto il firmatario delle cambiali alla
richiesta di rilasciare saggi grafici.
Anche tali rilievi risultano inconsistenti, perché la
contestata decisione è stata adottata in ragione della
mancanza di prova del credito della banca, mentre il
d

sarebbe sintomatico di una incoerenza motivazionale )

semplice riferimento all’esistenza di cambiali in


copia, che in quanto tali varrebbero comunque soltanto
a

come promessa di pagamento, costituisce un dato
inidoneo a dare dimostrazione dell’esistenza e
dell’entità del credito evocato.
il

ricorso

deve

essere

dunque

rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente,
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 16.200, di cui e 16.000 per compenso,
oltre agli accessori di legge.
Roma, 17.12.2013

Conclusivamente

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