Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4183 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del libello introduttivo;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, Società appartenente al Gruppo Bancario

UniCredit, già denominata UniCredit Servizi Retail Due SpA,

conferitaria del ramo d’azienda bancaria qualificato come Retail

Centro Sud – Italia conferito da UniCredit SpA (quest’ultima già

incorporante di altre società denominate UniCredit Banca di Roma

SpA, Banco di Sicilia SpA, BiPop Carire SpA e UniCredit Banca SpA),

in persona dei Quadri Direttivi di 4^, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3-4, presso lo studio dell’avvocato

PIRANI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in

calce alle note difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2 5661/2 008 del TRIBUNALE di ROMA del

22.12.08, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato C.S. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 29 dicembre 2008, con la quale a suo dire sarebbe stata “rigettata l’eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata dall’odierno ricorrente, conseguentemente acclarata la competenza del tribunale Civile di Roma a conoscere una controversia di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1.

Avverso un precetto intimato per complessivi Euro 1.665,66”.

Al ricorso ha resistito con memoria la Unicredit Banca di Roma s.p.a.

(già Banca di Roma s.p.a.).

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare improcedibile, perchè parte ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata Gli è stata comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Roma il 24 marzo 2009 con il prescritto biglietto di cancelleria, ha depositato copia autentica della sentenza stessa senza la copia del detto biglietto o, nel caso ne sia avvenuta la notificazione tramite l’ufficiale giudiziario, della relata di notificazione od eventualmente, in caso di notifica a mezzo posta, del relativo avviso di ricevimento.

Viene, pertanto, in rilevo il principio di diritto recentemente affermato da Cass. sez. un. n. 9004 del 2009, secondo cui “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 c.p.c.. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per Cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369 c.p.c., comma 2) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 c.p.c. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 c.p.c., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività, del biglietto”.

4. – Il ricorso – prima di procedere alla lettura delle argomentazioni con cui è sostenuto – appare comunque inammissibile perchè postula la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, quasi che Esso si fosse dichiarato incompetente, mentre la sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere e lo steso ricorso, nella parte che sopra si è riportata, allude ad un rigetto della eccezione di incompetenza per valore e, quindi, ad una sentenza che non ha negato la competenza. Onde, non si comprende come possa concludere per ciò che la sentenza non ha messo in discussione.

5. – La lettura del ricorso e del quesito con cui si conclude palesa – e la questione si evidenzia dalla sola lettura del quesito stesso – che ciò di cui si duole il ricorrente è che la controversia sia stata decisa da un magistrato del Tribunale di Roma diverso da quello preposto all’esecuzione forzata oggetto dell’opposizione. Si tratta, quindi, di una questione che, inerendo la distribuzione del lavoro all’interno dello stesso ufficio giudiziario, non è questione di competenza e che, dunque, non può essere oggetto di istanza di regolamento di competenza.

6. – La lettura – a questo punto superflua – della sentenza palesa comunque che il Tribunale, dopo avere rilevato che l’opposizione, pur introdotta come opposizione a precetto, integrava in realtà un’opposizione all’esecuzione già iniziata (essendo avvenuto il pignoramento al momento della citazione in opposizione al precetto), ha dichiarato cessata la materia del contendere per la ragione che la procedura esecutiva si era estinta per rinuncia della creditrice procedente (ora Unicredit) e che tanto escludeva che dovessero prendersi i provvedimenti ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

La correttezza di tale decisione sotto tale profilo non è attinta in alcun modo dall’istanza di regolamento di competenza, la quale non postula che il Tribunale dovesse astenersi dalla declaratoria della cessazione della materia del contendere e rimetterla eventualmente al giudice di pace competente ratione valoris atteso il valore del giudizio di opposizione in riferimento al credito azionato esecutivamente.

Peraltro, ove l’istanza avesse prospettato tale questione sarebbe stata inammissibile come istanza di regolamento di competenza, giusta il principio di diritto, secondo cui “per gli effetti di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. deve ritenersi che decida nel merito la sentenza che, dichiarata cessata la materia del contendere, pronunci sulle spese, anche se incidentalmente risolva questioni attinenti alla competenza del giudice a conoscere della originaria domanda;

pertanto, contro detta sentenza, la parte, non sussistendo un suo interesse ad impugnare siffatta pronuncia con regolamento di competenza, può dolersi unicamente della sua condanna alle spese, ancorchè censurando l’erronea soluzione data alla questione di competenza, e a tal fine può proporre soltanto l’appello” (Cass. n. 9352 del 1990; in precedenza: Cass. n. 1515 del 1965; n. 1377 del 1973). In relazione alla soggezione delle sentenze emesse sulle opposizioni esecutivi, vigente la disciplina anteriore alla L. n. 69 del 2009, al solo rimedio del ricorso straordinario, il detto principio avrebbe comportato, tuttavia, qualora ci si fosse doluti della compensazione delle spese, il doversi porre la questione della eventuale conversione in motivo di ricorso per cassazione ordinario.

Ed all’uopo sarebbe stata d’ostacolo la carenza del ministero di difensore ai sensi dell’art. 365 c.p.c.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.

Appare soltanto opportuno precisare che l’ultimo rilievo in chiusura della relazione appare giustificato dalla circostanza che il ricorrente non ha agito ai sensi dell’art. 86 c.p.c..

3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato improcedibile, dovendo darsi precedenza alla causa di improcedibilità rispetto a quella di inammissibilità.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro millecinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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