Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4183 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4183 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

MAISTO RAFFAELE, in qualità di liquidatore di A-TECHNOLOGY
s.r.l. in liquidazione,

rapp. e dif. dall’avv. Sebastiano Giaquinto e

dall’avv. Piergiuseppe Di Noia, nonchè dall’avv. Bruno Tassone, elett.
RG 19607/2016- g.est.

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dom. presso lo studio del terzo in Roma, via Cola di Rienzo n. 297,
come da procura in calce all’atto
-ricorrenteContro

rapp. e dif. dall’avv. Giuseppe Lagoleta e

Massimo Pavolini, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma,
via Gaviniana n.4, come da procura in calce all’atto
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in qualità del resp.
p.t. procedure concorsuali, rapp. e dif. dall’avv. Stefania Di Stefani,
elett. dom. presso lo studio di questa in Roma, via Giovanni Pierluigi
da Palestrina n.19, come da procura a margine dell’atto
-controricorrenteFALLIMENTO A-TECHNOLOGY s.r.l. in liquidazione,

in

persona del curatore fall. p.t.
-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Roma 19.7.2016, n.
4603/2016, in R.G. 52552/2015;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

RG 19607/2016- g.est.merro

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ENEL ENERGIA s.p.a.,

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. RAFFAELE MAISTO, in qualità di liquidatore di A-TECHNOLOGY
s.r.l. in liquidazione, impugna la sentenza App. Roma 19.7.2016, n.
4603/2016, in R.G. 52552/2015, con cui è stato rigettato il suo reclamo

n.841/2015 dichiarativa del fallimento sociale e resa su istanza dei
creditori di cui in epigrafe;
2.1a corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della
complessiva doglianza, attinente alla notifica alla società cancellata per
come effettuata mediante PEC ed ai sensi dell’art.15 co.3 I.f.;
3.con il ricorso si deduce, in unico complesso motivo, l’erroneità
della sentenza, dovendosi semmai la notifica perfezionare ex art.145
cp.c. e poi in capo al liquidatore e non più alla società cancellata, come
disposto inizialmente dal tribunale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360b1s n.1 c.p.c.,

per contrasto con l’indirizzo per cui «la previsione dell’art. 10 l.fall., per/!
quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere
dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il
procedimento pre fallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie
continuano a svolgersi, per “fictio iuris”, nei confronti della società
estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria
capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione
di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della
società cancellata, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c.»

5253/2017);

RG 19607/2016- g.est.

rro

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(Cass.

proposto ex art.18 I.f. avverso la sentenza Trib. Roma 1/10/2015,

2.

invero come precisato da Cass. 602/2017, 23728/17,

17946/2016 «nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese,

il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente
notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, – nel testo nove/lato
dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17

società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese,
ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a
mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal
registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante
deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva
sede»;
3.

né, si è aggiunto,

«la menzionata specialità, e completezza,

di disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
patiscono una deroga per il caso della società che, cancellata dal registro
delle imprese e già in liquidazione, sarebbe situazione normata in modo
aggirante il precetto dell’art.15 I. f, che, per la sua portata invece
generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche
se in forma societaria, cancellata o meno, senza eccezioni ovvero
permeabilità del regime ordinario delle notifiche, interamente derogato;
ne consegue che va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il
ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere
notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che
l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti
confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.»
(Cass.602/2017);
4.

la stessa ultima pronuncia dà atto che, «introducendo uno

speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che
fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal
mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto- il legislatore del
2012» ha inteso codificare e rafforzare il principio secondo cui
RG 19607/2016- g.est.

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«il

dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della

tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera
di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca
per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato
dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità
di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta

conclusioni che vanno ripetute anche nella fattispecie prevista dall’art. 10
I.f., che contempla – per l’anno successivo – la ricordata eccezione alla
regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società
estinta.;
5.

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna

alle spese secondo a regola della soccombenza e liquidazione come da
dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese nei confronti dei controricorrenti, liquidando le stesse, in favore di
ciascuno, in euro 7.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre il 15% a
forfait sui compensi e gli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
Presidente
dott. Piet

RG 19607/2016- g.est.’rn.f ro

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anile

non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico»,

iudiziPrio
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D`.130SITATO It4 CANCELLERIA
Roma,

V1 FEB.
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