Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4183 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4183 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

cassazione

SENTENZA

da parte dei
Commissari

sul ricorso 29546-2010 proposto da:
BARTERA LEODINO, MANOLA MICCI, nella qualità di
COMMISSARI GIUDIZIALI del CONCORDATO PREVENTIVO

giudizialiDifetto di
legittimazione.
Inammissibilità
del ricorso.

LINEA SEDIE S.N.C. di GASPARRI PATRIZIO e MARASCA

Data pubblicazione: 21/02/2014

R.G.N. 29546/2010

GILBERTO, e dei soci illimitatamente responsabili
cron.

MARASCA GILBERTO e GASPARRI PATRIZIO, elettivamente
Rep.

2013
1977

domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13,
Ud. 11/12/2013

presso l’avvocato VALENSISE CAROLINA, che li
PU

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BORTOLUZZI PAOLO, giusta procura a margine del

ricorso;
– ricorrenti –

4

contro

LINEA SEDIE S.N.C. DI GASPARRI PATRIZIO E MARASCA
GILBERTO, e MARASCA GILBERTO, anche in proprio e
qualità

responsabile,

di

socio

GASPARRI

PATRIZIO,

illimitatamente
già

socio

illimitatamente responsabile, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1,
presso l’avvocato CARLEVARO ANSELMO, rappresentati
e difesi dall’avvocato FRANCIA STEFANO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti contro

MARASCA GILBERTO, GASPARRI PATRIZIO, PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA;
– intimati –

nella

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
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udito, per i ricorrenti,

l’Avvocato CAROLINA

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VALENSISE che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CARLEVARO
ANSELMO, con delega avv. FRANCIA STEFANO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del primo motivo,
accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli
altri motivi del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Svolgimento del processo
Con provvedimento 6/13 ottobre 2010, la Corte d’appello
di Ancona ha revocato il decreto del Tribunale del 10
giugno 2010, di revoca dell’ammissione al concordato
preventivo della società Linea Sedie s.n.c., ed ha

rimesso gli atti al Tribunale, ” per la ripresa del corso
della procedura di omologa già in atto, salva ogni
ulteriore determinazione”.
La Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale aveva
revocato l’ammissione al concordato preventivo con
cessione dei beni,

ritenendo,

sulla scorta della

relazione dei Commissari giudiziali, che gli
amministratori della società avevano posto in essere atti
di anomala disposizione traslativa di risorse, e quindi,
“atti di natura sostanzialmente dissimulatoria e
mistificatoria”, che, ai sensi dell’art.173 1.f.,
legittimano il Giudice alla revoca ex officio del
provvedimento di ammissione alla procedura, pur in
assenza di istanze di fallimento da parte del ceto
creditorio e del P.M.
La Corte territoriale, premessa l’applicazione della
normativa fallimentare riformata , ha rilevato:
1)che l’attuale configurazione del concordato preventivo
esclude ogni sindacato giudiziale sul profilo del merito,
ossia della convenienza oltre che della concreta
raggiungibilità degli obiettivi, valutazioni riservate al
4

ceto creditorio, residuando

al giudice del merito il

solo controllo di legittimità;
2) che la denuncia da parte del Commissario non configura
un vero e proprio potere di iniziativa e di impulso ai
fini della revoca, ma una mera segnalazione, atteso il

potere ex officio di revoca dell’ammissione, né tale
attività giudiziale presuppone la presentazione di
istanza di fallimento da parte del P.M. o dei creditori;
3)che nella specie, il Giudice aveva fondato la decisione
sul secondo parere dei Commissari, mentre risulta che, a
fronte della prima relazione negativa, gli stessi
Commissari, a verbale dell’udienza del 9/7/09, in corso
di procedura di omologa, avevano mutato radicalmente il
proprio parere, ritrattando sostanzialmente il proprio
precedente parere negativo.
Avverso detta pronuncia ricorrono i Commissari giudiziali
del Concordato Preventivo Linea Sedie s.n.c. di Gasparri
Patrizio e Marasca Gilberto, e dei soci illimitatamente
responsabili Marasca Gilberto e Gasparri Patrizio, con
ricorso affidato a quattro motivi.
Si difendono con controricorso la società, in persona del
legale

rappresentante Marasca,

anche

quale

socio

illimitatamente responsabile, e Gasparri Patrizio, già
socio illimitatamente responsabile, con controricorso.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Ancona non ha svolto difese.
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Le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, i Commissari giudiziali deducono
il vizio di violazione e falsa applicazione degli
artt.739 c.p.c., 26 e 162 1.f., dolendosi della ritenuta

ammissibilità del reclamo da parte della Corte d’appello,
e sostenendo invece l’applicazione anche per analogia
dell’art.162 1.f., da cui l’ammissibilità del solo
ricorso per cassazione da parte della società avverso la
decisione del Tribunale.
1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano il
vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.111
Cost., 101, 102 e 331 c.p.c., ed il difetto di
contraddittorio.
I ricorrenti fanno presente che la Corte d’appello,

su

ricorso del Marasca, quale legale rappresentante della
società, ha disposto la trasmissione degli atti al P.G.
per l’intervento e la notifica alla controparte, ma non è
stata effettuata alcuna notifica ai Commissari e non
risultano chiamati nel giudizio di reclamo i soci
Gasparri e Marasca, che si devono ritenere litisconsorti
necessari.
1.3.- Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
per non avere la Corte territoriale valutato gli atti di
frode denunciati ex art.173 1.f., e non oggetto di
6

ritrattazione da parte dei Commissari

all’udienza del

9/7/2009, ove gli stessi si erano limitati a considerare
il solo profilo della fattibilità.
1.4.- Col quarto mezzo, i ricorrenti denunciano, in
subordine, il vizio di violazione e falsa applicazione

dell’art.173 1.f.; nonché di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ex art. 360 n.5 c.p.c., e si
dolgono dell’avere la Corte d’appello ritenuto
vincolante il parere ex art.173 1.f.
2.1.- In via preliminare, va esaminato il profilo della
legittimazione a ricorrere in capo ai Commissari
giudiziali, posto che tale valutazione precede, sul piano
logico- giuridico, l’ulteriore profilo dell’ammissibilità
del ricorso ex art.111 Cost. avverso il decreto di revoca
del provvedimento del Tribunale, di revoca
dell’ammissione al concordato, non seguita dalla
dichiarazione di fallimento; e tale profilo, a sua volta,
precede la valutazione dell’interesse ad agire dei
Commissari, la cui carenza è stata altresì eccepita dalla
difesa della società e dei soci.
2.2.- I ricorrenti argomentano la sussistenza della
propria legittimazione a ricorrere, alla stregua dei
seguenti rilievi:
1)il Commissario giudiziale,
controllo,

cui spetta l’attività di

vigilanza, approfondimento delle questioni

rilevanti della procedura dalla nomina, anche dopo il
7

decreto ex art.181 c.p.c., è parte formale, da cui la
necessaria partecipazione a tutte le fasi della procedura
nei diversi gradi di giudizio;
2)

la

partecipazione necessaria del Commissario

giudiziale assolve anche all’esigenza di questi di

essere quanto meno informato sullo stato della procedura;
3) nella specie, non vi è stata alcuna vocatio in ius dei
Commissari nel giudizio di reclamo avanti alla Corte del
merito;
4) tale pretermissione di una parte necessaria vizia di
nullità il provvedimento della Corte d’appello di Ancona,
da

cui

deve

conseguire

il

riconoscimento della

legittimazione a ricorrere in capo ai
Commissari,”venendosi altrimenti a consolidare una
statuizione illegittima”.
Ancora, continuano i ricorrenti, poiché la segnalazione
delle circostanze rilevanti ex art.173 1.f. scaturisce
dalla relazione dei Commissari, la presenza degli stessi
assume valenza ancora più pregnante nel procedimento in
oggetto, in quanto portatori di un interesse sostanziale
proprio, in aggiunta a quello sussistente come parte
formale; ed inoltre, nella specie, i Commissari
esercitano lo stesso potere/dovere di vigilanza che dopo
l’omologa legittima la previsione espressa di cui
all’art.186 1.f., sulla quale si è basata la pronuncia
13565/2012, per riconoscere la legittimazione del
8

Commissario a ricorrere nel caso in cui si trattava di
stabilire se la proposta concordataria prevedesse o meno
l’acquisizione definitiva all’attivo di versamenti
promessi “a fondo perduto” ed effettivamente eseguiti dai
soci.

2.3.- Alle argomentazioni dei ricorrenti non può
prestarsi adesione.
L’art.173 1.f., nella formulazione conseguente alla
riforma di cui al decreto correttivo del 2007,
applicabile nella specie, prevede che del subprocedimento
aperto d’ufficio dal Tribunale sia data comunicazione al
pubblico ministero ed ai creditori, i quali, ai sensi del
2 ° comma dell’art. cit., potranno svolgere anche le
ulteriori

attività processuali

dell’art.15,

ivi

richiamato, e richiedere il fallimento del debitore.
Nessuna comunicazione è prevista al Commissario
giudiziale.
Tale mancanza, che non preclude la partecipazione al
subprocedimento del Commissario giudiziale, come
sostenuto da autorevole dottrina, è in linea con la
natura di questi di organo, e non parte della procedura.
In merito, si deve osservare che nel giudizio di
omologazione del concordato, l’art.180 1.f., al 2 ° comma,
dispone che il Commissario deve costituirsi in detto
giudizio, così qualificandosi lo stesso come parte
necessaria, anche nei gradi di impugnazione, ma in senso
9

formale ( e così, nella normativa anteriore alla riforma
fallimentare, si sono espresse le pronunce 11604/98 e
3676/87), e non sostanziale, conservando il Commissario
giudiziale la specifica posizione di ausiliare del
giudice, non quindi portatore di specifici interessi da

far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o
come sostituto processuale.
E’ stata pertanto negata al Commissario la legittimazione
ad impugnare la sentenza d’appello resa nel giudizio di
omologazione(sul principio, tra le ultime, vedi le
pronunce 10632/07, 7152/92 ed anche la pronuncia 178/87).
Le argomentazioni degli odierni ricorrenti, che pure non
ignorano l’orientamento di questa Corte sopra riportato,
insistono nell’evidenziare la sussistenza di un interesse
proprio del Commissario, rilevano la contraddizione tra
il riconoscimento della qualità di parte formale e la
negazione della legittimazione ad impugnare la pronuncia
viziata per la pretermissione della parte necessaria,
richiamano la recente pronuncia 13565/2012, per sostenere
che nella specie del subprocedimento ex art.173 1.f., il
Commissario verrebbe ad esercitare lo stesso
potere/dovere di vigilanza che dopo l’omologa legittima
la previsione espressa di cui all’art.186 1.f.
Di contro a detti rilievi, è agevole osservare che, anche
a ritenere doverosa la partecipazione dei Commissari
giudiziali

nel

subprocedimento

ex

art.173

1.f.,
10

provenendo dagli stessi la segnalazione degli atti di
frode ( ed in effetti, i Commissari erano stati convocati
dal Tribunale, come si evince dal provvedimento del primo
Giudice), non possono gli stessi ritenersi portatori di
un interesse autonomo, quindi contraddittori necessari in

senso sostanziale, come tali legittimati a ricorrere; né
a diversa soluzione potrebbe condurre il rilievo che,
negando detta legittimazione, si consoliderebbe una
situazione illegittima, atteso che al subprocedimento
partecipa doverosamente il P.M., deputato alla verifica
della regolarità del procedimento.
Quanto al tentativo di assimilare la situazione di specie
a quella di cui all’art.186, ultimo comma, 1.f., che
riconosce al Commissario la legittimazione attiva per l’
annullamento del concordato, quando, successivamente
all’omologazione, siano emersi comportamenti del debitore
idonei a rappresentare falsamente la convenienza della
proposta ed a viziare il consenso dei creditori, va di
contro evidenziata la specificità di detta previsione,
che non ne consente l’estensione o l’applicazione
analogica al caso di specie.
Né infine, può essere nella specie 55.11-É invocata la
recente sentenza 13565/2012, che si è pronunciata su di
una specifica fattispecie, niente affatto assimilabile a

quella di cui è causa
restituzione

della

somma

(si trattava di domanda di
versata

in

esecuzione
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dell’impegno assunto per il soddisfacimento delle spese
di procedura, dei crediti privilegiati e chirografari, e
condizionato all’omologazione del concordato preventivo
della società che aveva avuto regolare esecuzione), e

legittimazione ad impugnare in capo al Commissario,
siccome l’iniziativa processuale era comunque
suscettibile “di forzare o snaturare il contenuto della
proposta e del piano così come interpretato in sede
omologativa”, e ponendosi nella specie la questione
dell’interpretazione negoziale ex tunc dell’accordo
omologato.
3.1.- Il ricorso è pertanto inammissibile.
Attesa la sostanziale novità della questione, si reputa

di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2013
Il Presidente

che si è espressa per il riconoscimento della

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