Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4183 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17074/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Stoppavi

n. 34, presso lo studio dell’avvocato Luca Silvagni, rappresentato e

difeso dall’avvocato Danilo Colavincenzo, per procura speciale

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 768/2019 del Tribunale di Caltanissetta,

pubblicato il 26 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Caltanissetta rigettò le domande di S.A. (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l’accertamento: dello status di rifugiata; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che S. chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese; avendo solo depositato memoria contenente istanza volta a ottenere la partecipazione a eventuale udienza di discussione;

che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come quello in questa sede impugnato) dall’odierna ricorrente conferita al difensore che l’atto ha sottoscritto (avvocato Danilo Colavincenzo), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l’indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l’autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole “E’ autentica”);

che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021;

che secondo tale interpretazione la disposizione teste’ citata richiede, “quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”;

che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis, “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato;

che non vi è obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio in quanto la, vittoriosa, parte intimata non ha svolto difese;

che la stessa sentenza resa a sezioni unite teste’ citata, nel risolvere contrasto di giurisprudenza, ha inoltre affermato il principio secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

che anche tale statuizione va dunque emessa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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