Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4182 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10029-2009 proposto da:
L.N. anche nella qualità di socia della società
Iniziative Immobiliari, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. S.P.,
LONGO EDOARDO, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrenti –
contro
Z.A., I.P., AXA SPA, INIZIATIVE IMMOBILIARI DI
SICHER A. & Co. SAS, WOHNBAU SRL, STUDIO EISENSTECKEN OSWALD,
G.
P., G.A., H.H., P.L.
(nominato liquidatore di Iniziative Immobiliari Sas);
– intimati –
avverso il provvedimento R.G. 654/07 del TRIBUNALE di BOLZANO –
Sezione Distaccata di MERANO del 28.1.09, depositato il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. N.L., in proprio e nella qualità di socia della Società iniziative Immobiliari, e S.P. hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 29 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Bolzano – provvedendo nella controversia pendente fra essi ricorrenti e G.P., G.A., H.H., Z.A., P. I., la s.p.a. Axa Assicurazioni, la s.r.l. Wohnbau, O. E., L.P. e la s.a.s. Iniziative Immobiliari di Sicher Alberto & Co. – ha ritenuto matura la causa per la decisione, preso atto delle conclusioni già rassegnate dalle parti all’udienza del 9 luglio 2008 (nella quale il Tribunale si era riservato) e trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c..
All’istanza non v’è stata resistenza di alcuno degli intimati.
2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento del tutto privo del carattere di decisione sulla competenza ed avente natura del tutto interlocutoria, in quanto diretto ad attivare il procedimento di decisione della controversia.
Al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto, secondo il quale Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale). (Cass. sez. un. n. 11657 del 2008).
Nella fattispecie, il tenore del provvedimento nulla dice su questioni di competenza e, se anche di esse si fosse occupato, resterebbe fermo il rilievo del precedente ora citato”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.
3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010