Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4182 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4182 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 28150-2008 proposto da:
BANASIAK

ANNA

(c. f.

BNSNNT54E48Z1270),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA
TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI NATALIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato POGGESCHI
RAFFAELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1939

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (C.F. 0007976328), in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,

Data pubblicazione: 21/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO
PRESTINARI 15, presso l’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN
TOMMASO, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

contro

SIMONESCHI GUGLIELMO, UNIM – UNIONE IMMOBILIARE
S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1112/2008 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. D’ACUNTI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente,

l’Avvocato P.

MARINO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.11.1994 l’INA Assicurazioni S.p.A. conveniva
avanti al Pretore di Bologna, Anna Banasiak chiedendo sia la conferma del

artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., era stata disposta la reintegra della società attrice
nel possesso dell’appartamento, occupato senza titolo dalla convenuta e già locato dal
10.10.1984 a Guglielmo Simoneschi, che aveva dato disdetta dal rapporto locativo, e
sia la condanna della Banasiak al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di
causa.
Con sentenza n. 8 del 6.10.1999-3.02.2000 il Pretore, in accoglimento della domanda
proposta dall’I.N.A S.p.A., confermava l’ordinanza del 27.10.1994 e condannava la
Banasiak a pagarle la somma di £ 398.474 mensili dal febbraio 1994 al 27.11.1996
nonché la somma di £ 8.792.586 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;
condannava inoltre il Simoneschi, chiamato in causa dalla convenuta e rimasto
contumace, a rivalere la Banasiak, con condanna di quest’ultima alle spese processuali
in favore di INA S.p.A. e del Simoneschi alle spese processuali in favore della
chiamante.
Con sentenza del 22.01-7.07.2008 la Corte di appello di Bologna, dato atto della
estraneità al giudizio di Pirelli e C. Real Estate S.p.A. già Unim-Unione Immobiliare
S.p.A., rigettava l’appello principale della Banasiak e l’appello incidentale proposto dal
Simoneschi, condannando la Banasiak a rifondere alla Pirelli e C. Real Estate S.p.A.
già Unim S.p.A. ed all’Assicurazioni generali S.p.A. già INA S.p.A. le spese del grado
e compensando le spese tra la Banasiak ed il Simoneschi.
Per quanto ancora rileva la Corte territoriale osservava e riteneva che:

3

provvedimento emesso dal Pretore di Bologna, il 27.10.1994, con cui, ai sensi degli

con l’appello principale la Banasiak aveva riproposto anche l’eccezione, disattesa in
primo grado, di nullità del mandato alle liti conferito nella causa possessoria da
funzionario dell’INA S.p.A. privo del potere di rappresentanza della società, e della

correttamente ritenuto dal primo giudice, l’eventuale difetto di rappresentanza era stato
sanato mediante ratifica da parte del legale rappresentante dell’INA S.p.A., ente che
peraltro non si era estinto, come erroneamente dedotto dall’appellante, bensì
trasformato in società per azioni ex art 15 dl 333/92;
la richiesta di condanna ex art 96 cpc avanzata dall’appellante nei confronti di INA
S.p.A, poi divenuta Assicurazioni Generali S.p.A., e che in primo grado era risultata
inammissibile per tardività, era in ogni caso del tutto infondata avuto riguardo al
comportamento tenuto dall’INA ed al fondamento giuridico delle sue pretese.
Avverso questa sentenza notificata il 17.09.2008 la Banasiak ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi e notificato il 17.11.2008 a Guglielmo Simoneschi ed
alla Pirelli & c. Real Estate S.p.A., che non hanno svolto attività difensiva, nonché alla
Generali Assicurazioni S.p.A., che ha resistito con controricorso. Entrambe le parti
hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la Banasiak denunzia:
1.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77 e 182 c.p.c. .”.
Formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis << Se per una parte ente privato abbia agito in giudizio persona priva di potere di rappresentanza ex art. 75 c.p.c., la successiva ratifica della pregressa attività, ad opera dello stesso ente privato, esplichi efficacia sanante ex nunc.>>

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conseguente improcedibilità/inammissibilità/nullità dell’azione possessoria. Come già

Rideduce che il mandato alle liti conferito nella fase urgente del giudizio possessorio ex
art. 703 c.p.c., al difensore dell’INA S.p.A. dal geom. Francesco Preziosi, funzionario

riferimento al giudizio possessorio de quo, in quanto il Preziosi non aveva alcun potere
per esperire, in rappresentanza dell’INA S.p.A., azioni a tutela del possesso, sulla base
di una procura notarile del 1983 per notaio Nicola Cinotti rilasciatagli dall’allora
Presidente dell’INA, quando l’istituto era ancora Ente pubblico economico, procura che
era divenuta assolutamente inefficace e non poteva più essere utilizzata per
rappresentare l’INA S.p.A di nuova costituzione. Deduce ancora che in virtù della
citata procura notarile i poteri rilasciati dal Presidente dell’INA al Preziosi erano
analiticamente e tassativamente delimitati ed assai limitati e che in particolare non
ricomprendevano le cause possessorie. Assume inoltre che il fatto che l’atto di
riassunzione della causa possessoria fosse stato munito di procura dell’amministratore
delegato dell’INA s.p.a., dott. Pontremoli, con la quale era stata anche ratificata la
precedente attività del Preziosi, non era sufficiente a sanare l’attività pregressa relativa
alla fase interdettale, in quanto il Pontremoli era amministratore delegato dell’INA
s.p.a., società privata, e non presidente dell’INA Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
ente pubblico soppresso, nel cui nome il geom. Preziosi aveva agito con la procura
notarile del 1983 che da tempo non aveva più alcun valore, essendosi estinto il
precedente ente pubblico INA.
Il motivo non ha pregio.
La Banasiak ha impugnato soltanto la conclusione secondo cui la successiva ratifica da
parte dell’organo rappresentativo dell’Ina S.p.A avrebbe in ogni caso superato ex nunc
l’eventuale inefficacia della preesistente investitura di potere rappresentativo
sostanziale e processuale al Preziosi, conferita con la procura del 1983.

5

della medesima società, era nullo e comunque privo di qualunque efficacia con

Incensurata è rimasta, invece, l’ulteriore ed ineccepibile (cfr in tema, cass. n. 9992 del
1994; n. 8281 del 2006; n. 11847 del 2007) affermazione, preminente ed assorbente in
senso logico giuridico oltre che di per sé sola atta a legittimare la decisione, secondo

azioni non aveva comportato per legge l’estinzione del primo (in tema, tra le altre, cfr
cass. n. 27139 del 2006) – presupposta invece dalla doglianza e dal relativo quesito con la creazione di uno nuovo soggetto giuridico, e cioè aveva conservato la continuità
tra i due enti, con il che si era inteso seppure implicitamente affermare che tutti i
pregressi rapporti attivi e passivi, ivi compreso quindi quello di rappresentanza sorto
con la procura conferita nel 1983, erano rimasti in vita e continuavano a produrre i loro
effetti, rimanendo giuridicamente vincolanti pure per la neocostituita società per azioni
ed opponibili ai terzi.
Inammissibile perché non contemplato dal formulato quesito di diritto oltre che nuovo
si rivela inoltre l’ulteriore profilo di doglianza secondo cui l’oggetto dell’iniziativa
giudiziaria d’indole possessoria esulava dall’ambito delle liti per le quali con la procura
notarile del 1983 era stato conferito il potere rappresentativo dell’ente pubblico.
2.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 189 c.p.c.”.
Formula il seguente quesito di diritto << Se la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c., non attenendo al merito della controversia, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni per essere quindi esaminata e decisa dal Giudice davanti al quale è stata proposta.» Anche il secondo motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento per difetto d'interesse, giacché la condanna per lite temeraria presuppone l'integrale soccombenza della parte che ne dovrebbe essere destinataria (cfr cass. n. 11917 del 2002; n. 19583 6 cui la privatizzazione dell'ente pubblico tramite la sua trasformazione in società per Smes 4 del 2013), soccombenza che nella specie non è ravvisabile né nel primo né nel secondo grado di merito a carico della Generali Assicurazioni S.p.A.. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banasiak al pagamento, in favore della Generali Assicurazioni S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E 2.500,00 per compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013 Il Presidente Banasiak al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio

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