Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4182 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2020, (ud. 11/04/2019, dep. 19/02/2020), n.4182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19861-2017 proposto da:

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – E.N.A.C. (non depositante);

– ricorrente principale –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’, 10, presso lo studio degli avvocati ENRICO PERRELLA e

FRANCESCA COLOMBARONI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8393/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/01/2017 r.g.n. 6871/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.A., dipendente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in qualità di ingegnere, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo condannarsi la parte datoriale al pagamento della voce retributiva accessoria denominata “retribuzione di posizione” ai sensi dell’art. 87 c.c.n.l. 1998/2001 a far tempo dal gennaio 1999 al dicembre 2009. L’E.N.A.C. costituitasi, contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale accoglieva il ricorso con pronuncia che, impugnata dalla parte soccombente, veniva confermata dalla Corte distrettuale.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione l’E.N.A.C. al quale oppone difese R.A. che spiega ricorso incidentale affidato ad unico motivo, successivamente illustrato da memoria ex art. 380.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso principale è improcedibile per violazione dei dettami dl cui all’art. 369 c.p.c., avendo parte ricorrente omesso di depositare il ricorso notificato nel termine di cui alla disposizione all’esame, unitamente. 91Ia copia autentica della sentenza impugnata.

2. Il ricorso incidentale – proposto dal R. per violazione degli artt. 291,348,421 e 435 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – a sua volta, perde efficacia, essendo stato proposto quando per il R. era decorso il termine di impugnazione, come dato atto dal medesimo controricorrente.

Sotto questo profilo, va data continuità al principio affermato da questa Corte secondo cui qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 34 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in casa di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., Sez. Un., 14/4/2008, n. 9741 cui adde, Cass. 14/12/2011 n. 26902, Cass. 19/7/2018 n. 19188).

Va quindi dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

3. Le spese del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, non ricorrendo i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.comma 3 c.p.c. come richiesto dal R. in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c..

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (vedi Cass. S.U. 2018 n. 9912, Cass. 30/3/2018 n. 7901) il cui riscontro non è ravvisabile nel presente giudizio.

Va poi considerato che il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. 25/7/2017 n. 18348, Cass. 19/7/2018 n. 19188).

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 genriaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale tardivo.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali otre spese generali al 15% ed accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente principale al raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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