Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4182 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29527-2015 proposto da:

SAURON SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO MENEGHINI;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO TINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO FERRETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Sauron srl ricorre per cassazione contro la sentenza 5.6.2015 della Corte d’Appello di Venezia con cui è stata respinta la propria impugnazione avverso la pronuncia di rigetto della domanda da essa proposta contro S.E. finalizzata all’arretramento di una edicola per la rivendita di giornali realizzata in Vicenza dalla convenuta e, a suo dire, a distanza illegale dal confine;

che al ricorso resiste la S. srl deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza;

che il consigliere relatore ha proposto dichiararsi la manifesta infondatezza del ricorso e le parti hanno depositato memorie;

rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 812 c.c. in relazione all’art. 873 e alle norme tecniche di attuazione del PRG per la città di Vicenza, oggi Piano degli interventi, che prevedono la distanza minima tra edifici finestrati di mt. 10 e comunque dal confine di proprietà di mt.5;

ritenuto che non sussistano nella specie i requisiti di cui, all’art. 375 c.p.c., per la trattazione della causa in Camera di consiglio e che pertanto la stessa deve essere rimessa alla pubblica udienza della seconda sezione.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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