Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4181 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4181 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

DELLA EDIMO s.p.a., in persona dell’a.u., rapp. e dif. dall’avv. Mario
Santaroni, Fabrizio Imbardelli, Andrea Maisani, elett. dom. presso il
,
RG 17218/2016- g.est. m.f

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loro studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, come da procura a
margine dell’atto
-ricorrenteCo n tro

p.t., rapp. e dif. dall’avv. Giuseppina Ivone, elett. dom. presso lo
studio della stessa in Roma, via G. Gioachino Belli n.27, come da
procura a margine dell’atto
WILSIDER s.p.a., in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.
Gerardo Vesci, elett. dom. presso lo studio dello stesso in Roma, via
di Ripetta n.22, come da procura a margine dell’atto
-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza App. Roma 3.6.2016, n.
3549/2016, in R.G. 50703/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. DELLA EDIMO s.p.a. impugna la sentenza App. Roma 3.6.2016,
n. 3549/2016, in R.G. 50703/2015, con cui è stato rigettato il suo
reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso la sentenza Trib. Roma

RG 17218/2016- g.est. m.

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FALLIMENTO DELLA EDIMO s.p.a., in persona del curatore fall.

19.2.2015 dichiarativa del fallimento sociale e resa su istanza dei
creditori di cui in epigrafe;
2.1a corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della
complessiva doglianza, su ogni punto: l’incompetenza territoriale
(eccezione sollevata solo con il reclamo); la notifica alla società
(regolarmente effettuata mediante PEC restando indimostrato e

un lato non contestato il credito dell’istante, irrilevante che non fosse
minuto di titolo esecutivo e, dall’altro, risultando risalenti segni
esteriori, come dal 2012 i debiti, e poi le perdite di bilancio, i rilievi del
collegio sindacale sugli inadempimenti di decreti ingiuntivi, le passività
tributarie, gli arretrati stipendiali, le risultanze dello stato passivo con
debiti per circa 16 milioni di euro al chirografo;
3.con il ricorso si deduce, in quattro motivi, l’erroneità della
sentenza, poiché: a) la mancata sollevazione della eccezione
d’incompetenza era dipesa dal difetto di notifica e comunque la
preclusione ad avanzarla in sede di reclamo era principio non
applicabile al rito camerale; b) la sede reale ed operativa della debitrice
era nel circondario di L’Aquila, non coincidendo con quella legale e ciò
era noto al creditore Wilsider, circostanza non esaminata; c) la notifica
non era mai arrivata alla società, nonostante fosse pervenuto alla
relativa PEC, e ciò per malfunzionamento del provider; d) non esisteva
l’insolvenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1.

il terzo motivo di ricorso, da esaminare in via pregiudiziale, è

inammissibile, per difetto di specificità, avendo omesso la parte, nella
contestazione delle risultanze della notifica PEC per come ricevuta, di
riportare almeno nei tratti essenziali il supposto ‘malfunzionamento del

RG 17218/2016- g.est. m.

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generico il malfunzionamento del provider); l’insolvenza, essendo da

provider’, così non permettendo a questa Corte di apprezzare neanche
l’astratta interferenza della circostanza per infirmare le risultanze della
notifica, effettivamente attuata ex art.15 co.3 I.f.;
2.

il primo motivo è a sua volta inammissibile, ai sensi

dell’art.360bis n.1 c.p.c., per contrasto con l’indirizzo per cui

«la

legge 26 novembre 1990, n. 353 (ed ora nel nuovo testo modificato dalla
legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile “ratione temporis”), che ha
introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti
i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve
ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma
anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal
legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; pertanto, la questione
d’incompetenza territoriale ex art. 9 legge fa/I. deve essere eccepita o
rilevata non oltre l’udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata
ex art. 15 legge fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.»

(Cass. 5257/2012 e poi Cass. 17142/2017, 317/2017, 26771/2016);
3.

il secondo motivo è assorbito;

4.

il quarto motivo è inammissibile alla luce del principio per cui

«la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella

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disposizione di cui all’art. 38 cod. proc. civ., nel testo di cui all’art. 4 della

”motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione.» (Cass. s.u. 8053/2014);
5.

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna

alle spese secondo a regola della soccombenza e liquidazione come da

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese nei confronti dei controricorrenti, liquidando le stesse, in favore di
ciascuno, in euro 8.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre il 15% a forfait
sui compensi e gli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio uel 12 dicembre 2017.

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